Cassazione Penale, Sentenza n. 1359/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di conferma della condanna per tentativo di furto aggravato (effrazione della serratura e introduzione nell'abitacolo di una Fiat Panda) con i seguenti motivi: 1) estinzione del reato per intervenuta prescrizione; 2) nullità derivante da omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini al difensore di fiducia (notificato invece a difensore d'ufficio); 3) vizio di motivazione sull'attendibilità del teste Farinella e sull'identificazione dell'imputato (si sarebbe fatto affidamento solo sul possesso della carta d'identità); 4) errata qualificazione del fatto come tentato furto invece che danneggiamento per difetto del dolo di impossessamento; 5) mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 c.p. (danno di speciale tenuità); 6) mancata applicazione della diminuzione del tentativo nel suo massimo (2/3).
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Sulla nullità della notifica l'adito giudice ha ritenuto che si tratti di una nullità a regime intermedio che doveva essere eccepita entro la deliberazione di primo grado e pertanto il motivo è manifestamente infondato. Le censure relative all'attendibilità del teste e all'identificazione sono censurate come manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale ha fornito motivazione logica e non contraddittoria (tra l'altro rilevando il riscontro oggettivo costituito dal possesso della carta d'identità dell'imputato da parte del denunziante). La doglianza sulla qualificazione come tentato furto è ritenuta infondata: la Corte ha valutato le modalità dell'azione, i mezzi e i precedenti specifici dell'imputato per ritenere la finalità di impossessamento. Le richieste inerenti attenuanti e diminuzioni della pena sono giudicate aspecifiche e la Corte ha motivato la non applicabilità dell'art.62 n.4 con riferimento all'entità del danno (forzatura serratura, foro sulla lamiera, intervento specializzato). Quanto alla prescrizione, il termine è maturato il 27/03/2022 (dopo la sentenza di secondo grado); tuttavia, l'inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce di rilevare l'estinzione del reato per prescrizione ai sensi degli artt.129 e 609 comma 2 c.p.p. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 62 n.4 cod. pen.
La Corte richiama i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite per valutare se, anche nel tentativo, possa essere applicata la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità: occorre desumere con certezza, dalle modalità del fatto, che il danno sarebbe stato di rilevanza minima.
artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte rammenta che l'inammissibilità del ricorso in Cassazione può impedire la rilevazione dell'estinzione del reato per prescrizione, poiché non si instaura un valido rapporto processuale sul quale pronunciare la declaratoria.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo, in caso di inammissibilità del ricorso, dell'onere di versamento alla Cassa delle Ammende; la Corte ha quantificato la somma in euro 3.000 in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
Orientamento giurisprudenziale: Sez.2, n.46763/2018
La nullità per omessa notifica dell'avviso di conclusione indagini è qualificata come nullità generale a regime intermedio e va eccepita entro la deliberazione della sentenza di primo grado.
Orientamento giurisprudenziale: Sez.U., n.28243/2013
Nei reati contro il patrimonio la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità è applicabile anche al reato tentato solo se, dalle modalità del fatto, risulti con certezza che il danno sarebbe stato minimo.
Orientamento giurisprudenziale: Sez.4, n.37532/2021
Per distinguere tentato furto aggravato e tentato danneggiamento è necessario valutare finalità, modalità, mezzi impiegati e caratteristiche della cosa mobile; la mera identità materiale del gesto non basta.
Orientamento giurisprudenziale: Sez.U., n.12602/2015 (Ricci)
L'inammissibilità del ricorso in Cassazione può precludere la possibilità di accertare l'estinzione del reato per prescrizione nella sede di legittimità.
Massime di principio
- La nullità per omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini è 'a regime intermedio' e deve essere eccepita tempestivamente (entro la deliberazione di primo grado); non è riproponibile alla Cassazione se non tempestivamente sollevata.
- Per la qualificazione tra tentato furto e danneggiamento è determinante l'elemento intenzionale: valutare modalità, mezzi impiegati e se gli atti erano strumentali all'impossessamento piuttosto che al mero danneggiamento.
- Il possesso da parte della vittima di documenti dell'autore può costituire un riscontro esterno significativo per l'identificazione, purché la motivazione spieghi l'assenza di alternative spiegazioni plausibili.
- La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità risulta applicabile anche al tentativo solo se dalle modalità del fatto si può dedurre con certezza che il danno sarebbe stato di minima entità.
- Se la prescrizione si matura dopo la pronuncia di secondo grado, l'inammissibilità del ricorso per Cassazione può precludere la declaratoria di estinzione del reato: va valutata tempestività e modalità di impugnazione nelle sedi precedenti.
- I motivi generici o aspecifici relativi alla determinazione della pena (richieste non motivate su perché debba essere più favorevole) sono difficilmente favorevoli in sede di legittimità; è necessario argomentare con precisione i profili di errore nella valutazione del trattamento sanzionatorio.
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