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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12930/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che ha confermato la misura cautelare inframuraria applicata dal G.I.P. di Palmi per plurimi reati di spaccio (art. 73 D.P.R. 309/1990). Il ricorrente propone quattro censure: 1) violazione del ne bis in idem per presunta sovrapposizione con altro procedimento e sequestro del 10/06/2020; 2) mancata adeguata valutazione della coincidenza tra varie cessioni contestate (cedute in favore della sig.ra Broso) e quindi possibile duplicazione delle accuse; 3) omissione o insufficienza di motivazione nel negare la riqualificazione dei fatti come "fatto di lieve entità" ai sensi del comma 5 dell'art. 73 DPR 309/1990; 4) carenza della motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari e del pericolo di reiterazione, poiché le condotte sarebbero state "rudimentali", con guadagni esigui e limitate a pochi soggetti in arco temporale distanziato dalla misura.

La decisione

Il giudice di legittimità dichiara il ricorso inammissibile e rigetta le censure. Motivazione principale: la diversa collocazione cronologica dei fatti e del sequestro esclude il bis in idem; il Tribunale del riesame ha analiticamente distinto i singoli capi di imputazione (date, destinatari, quantitativi) e ha correttamente escluso coincidenze; la ripetizione e regolarità delle cessioni dimostrano carattere sistematico e non consentono la configurazione del fatto di lieve entità; la frequenza delle condotte e l'arresto solo in giugno 2020 giustificano il pericolo di reiterazione e la scelta della misura inframuraria ritenuta proporzionata. Inoltre il ricorso non poteva sollevare per la prima volta profili motivazionali che non erano stati dedotti davanti al Tribunale del riesame. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; ordine agli uffici per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309 del 1990

    Norma che sanziona traffico e detenzione di stupefacenti; la corte l'ha applicata per qualificare la gravosità delle condotte e giustificare la misura cautelare, ritenendo non configurabile la "lieve entità" alla luce della sistematicità delle cessioni

  • cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro delle norme processuali pertinenti alle impugnazioni e all'esame dei motivi; il giudice ha valutato la fondatezza delle doglianze cautelari in base ai parametri processuali richiamati

  • cod. proc. pen.

    Norma relativa ai motivi di ricorso in materia cautelare; la sentenza ritiene che le censure proposte fossero infondate o non sollevate al momento opportuno e che la motivazione del riesame sia adeguata

  • disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti della cancelleria a seguito della decisione sulla inammissibilità del ricorso

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012 (Caltagirone Bellavista); Sez. 4, n. 44146 del 03/10/2014 (Parisi)

    Principio secondo cui non è ammissibile impugnare l'ordinanza del riesame sollevando per la prima volta vizi di motivazione che non erano stati dedotti davanti al Tribunale del riesame stesso

Massime di principio

  • La contestazione di ne bis in idem va vagliata con attenzione alla precisa collocazione cronologica e agli elementi oggettivi: se il sequestro o l'evento materiale è cronologicamente successivo alle cessioni contestate, è difficile fondare un ricorso per duplicazione del fatto.
  • Per valutare la coincidenza di diverse imputazioni concernenti cessioni di stupefacenti occorre confronto analitico di date, destinatari, quantitativi e modalità; la mera prossimità temporale o la genericità delle somiglianze non bastano a dimostrare la sovrapposizione.
  • La qualificazione del "fatto di lieve entità" richiede la considerazione della regolarità, frequenza e sistematicità dell'attività di spaccio: anche quantitativi modestissimi possono essere esclusi dalla lieve entità se rivelano carattere continuato o inserimento in rete distribuita.
  • In sede di riesame cautelare il giudice può legittimamente basare la prognosi di pericolo di reiterazione sulla ripetizione e frequenza delle condotte; la distanza temporale tra fatti e misura non elimina automaticamente le esigenze cautelari se sussistono indici di professionalità o di collegamenti con fornitori/ambiti criminali.
  • Profili procedurali: censure o vizi che non siano stati espressamente dedotti davanti al Tribunale del riesame non possono essere sollevati per la prima volta in sede di impugnazione avverso il provvedimento del riesame; è quindi essenziale articolare tutti i motivi nella fase processuale competente.
  • La motivazione del giudice cautelare non necessita dello stesso grado di prova richiesto al merito, ma deve offrire logica e collegamento tra dati cronologici, attività contestata e necessità della misura; le argomentazioni pur sintetiche sono ammissibili se non contraddittorie e sufficientemente fondate sui fatti

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