Cassazione Penale, Sentenza n. 36567/2024 del 01/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
D.M. impugna la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la sua condanna per i delitti previsti dagli artt. 570, secondo comma, n. 2), e 570-bis c.p., per l'omissione di versamento dell'assegno in favore della figlia minore. Il ricorso articolava due motivi: (I) violazione di legge per aver ritenuto il concorso formale tra le due fattispecie (medesimo fatto materiale contestato); (II) mancata motivazione della sentenza d'appello sulla richiesta di revoca della provvisionale riconosciuta in primo grado a favore della parte civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: ha aderito all'indirizzo per cui la condotta di chi omette di versare assegni liquidati in sede civile integra, quando ne derivi la mancanza dei mezzi di sussistenza dei figli, solo il reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2), cod. pen. (reato di evento), assorbendo il reato previsto dall'art. 570-bis (reato di condotta). Di conseguenza ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che aveva dichiarato il concorso formale e ha applicato unicamente la pena prevista per l'art. 570, comma secondo, n. 2): cinque mesi e dieci giorni di reclusione e 450 euro di multa, nella misura già fissata dai giudici di merito. Ha invece respinto (dichiarato inammissibile) il secondo motivo relativo alla presunta carenza motivazionale sulla provvisionale, rilevando che le statuizioni sulla provvisionale sono decisioni discrezionali non impugnabili in Cassazione. Infine non ha liquidato le spese in favore della parte civile perché le sue deduzioni si sono limitate a questione ritenuta pacificamente inammissibile.
Norme richiamate
art. 570 cod. pen., comma secondo, n. 2
Riconosciuto come reato di evento: si configura quando dall'omissione del mantenimento derivi la mancanza dei mezzi di sussistenza e lo stato di bisogno dei figli. Quando tale stato di bisogno è presente, la fattispecie è più grave e assorbe la violazione prevista dall'art. 570-bis.
art. 570-bis cod. pen.
Reato di pura condotta (omissivo) sanzionante la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziali di assistenza familiare. Può sussistere autonomamente quando l'inadempimento non determina lo stato di bisogno; viene però assorbito se la condotta ha prodotto lo stato di bisogno integrante l'art. 570, comma secondo, n. 2.
legge n. 898/1970, art. 12-sexies
Norma richiamata come fonte del precedente impianto normativo poi trasfuso nell'attuale art. 570-bis; sottolinea la maggiore ampiezza degli obblighi di mantenimento civilistici rispetto ai mezzi di sussistenza puniti penalmente.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Norma tecnica richiamata in chiusura per disporre annotazione a tutela della protezione dei dati nella riproduzione della sentenza.
Massime di principio
- Se l'omissione del versamento di somme liquidate in sede civile determina lo stato di bisogno dei figli minori, deve applicarsi l'art. 570, comma secondo, n. 2) c.p.; l'art. 570-bis è assorbito e non può essere sanzionato separatamente.
- Se l'inadempimento dell'obbligo imposto dal giudice non determina la mancanza dei mezzi di sussistenza (cioè non sussiste lo stato di bisogno), può configurarsi il solo art. 570-bis (reato di condotta) senza il più grave reato di evento previsto dall'art. 570.
- In presenza di sovrapposizione tra un reato di condotta e un reato di evento che richiede quell'evento come conseguenza, il reato meno grave è assorbito dal più grave quando quest'ultimo si realizza (principio di assorbimento/specialità).
- Le decisioni sul riconoscimento o revoca della provvisionale disposte dal giudice penale sono atti discrezionali e non sono impugnabili per Cassazione; i motivi attinenti alla provvisionale sono spesso inammissibili in sede di legittimità.
- Per la difesa è strategico documentare l'assenza dello stato di bisogno (esistenza di altri redditi, beni o aiuti) per evitare l'applicazione dell'art. 570, comma secondo, n. 2). Per la parte civile è invece essenziale provare il concreto stato di bisogno per ottenere la configurazione della fattispecie più grave.
- In sentenze di conflitto giurisprudenziale, verificare sempre quale indirizzo la Cassazione prevalente applica: la scelta tra riconoscimento del concorso formale o assorbimento dipende dalla qualificazione della fattispecie come reato di evento rispetto al reato di condotta.
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