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Sentenza

Sentenza n. 345/2026 - Latina, Sezione 2

per l’annullamento A) quanto al ricorso introduttivo: - della nota del Sindaco del Comune di Sgurgola del 22 settembre 2025 n. 4104 e della deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 28 febbraio 2024, con cui è stato comunicato alla Regione Lazio che l'ente locale non ha autorizzato l'installazione della SRB per la telefonia mobile prevista nel PNRR “NIN2068” richiesta da Inwit ai sensi dell'art. 44 CCE; - della successiva nota del Comune di Sgurgola del 2 ottobre 2025 n. 4260, con cui è stata ribadita all’Amministrazione regionale tale circostanza; - ove occorre possa, delle note comunali del 24 luglio 2025 e del 23 ottobre 2025; nonché per l’accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza ex art. 44 CCE presentata dalla ricorrente il 5 giugno 2025; B) quanto ai motivi aggiunti: - della nota del Sindaco del Comune di Sgurgola prot. n. 1276 del 9 marzo 2026, con cui l’ente locale, dopo aver ricevuto la CIL da parte della ricorrente per la ripresa dei lavori di installazione della SRB NIN20268 in forza dell’ordinanza del TAR Latina n. 320/25, ha inibito la ripresa delle attività di installazione; - di ogni altro atto ad essa presupposto, consequenziale e connesso, tra cui, ove occorrer possa, la comunicazione del Comune di Sgurgola dell’11 marzo 2026, recante la richiesta urgente di chiarimenti nonché la richiesta di integrazioni documentali del 6 marzo 2026 n. 1256.

Giustizia amministrativa202500937

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: note comunali che hanno negato o inibito l'installazione di una stazione radio base e contestato la conclusione del procedimento autorizzatorio, nonché atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore di telecomunicazioni)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'accertamento della formazione del silenzio-assenso sull'istanza presentata il 5 giugno 2025 ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 per l'installazione di una stazione radio base nell'ambito del Piano PNRR Italia 5G, nonché la declaratoria di inefficacia delle successive note comunali del 22 settembre 2025, del 2 ottobre 2025 e del 9 marzo 2026. Ha dedotto che l'istanza era corredata della documentazione necessaria, che il Comune non aveva richiesto integrazioni entro il termine di quindici giorni previsto dall'art. 44, comma 6, del d.lgs. n. 259/2003 e che il termine perentorio di sessanta giorni era pertanto decorso dal 5 giugno 2025, con formazione del silenzio-assenso il 5 agosto 2025. La successiva richiesta comunale di ritrasmissione della documentazione, intervenuta il 24 luglio 2025 per asseriti problemi di scaricamento dal portale SUAP, sarebbe stata tardiva e comunque non imputabile alla ricorrente. La ricorrente ha inoltre sostenuto che le note comunali successive non costituivano provvedimenti di autotutela, non rispettavano i presupposti dell'art. 21-nonies della l. n. 241/1990 e non potevano rimettere in discussione un titolo tacito già perfezionato. Con i motivi aggiunti ha impugnato la nota del 9 marzo 2026, con cui il Comune aveva inibito la ripresa dei lavori dopo la presentazione della CIL, invocando carenze documentali relative al nullaosta idrogeologico. Ha contestato anche che la rettifica della valutazione di incidenza ambientale regionale potesse riaprire l'intero procedimento autorizzatorio. Ha infine dedotto l'illegittimità dei limiti comunali alla localizzazione degli impianti, perché configuranti un divieto generalizzato e perché fondati su valutazioni radioprotezionistiche spettanti ad altre autorità.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, accertando la formazione del silenzio-assenso sull'istanza del 5 giugno 2025 e dichiarando inefficaci, ai sensi dell'art. 49-ter del d.lgs. n. 259/2003, le note comunali impugnate. Ha ritenuto che il termine di sessanta giorni decorresse dalla trasmissione originaria dell'istanza, poiché il Comune non aveva richiesto integrazioni entro i quindici giorni previsti dall'art. 44, comma 6, e la successiva richiesta di ritrasmissione della documentazione era tardiva. La ritrasmissione effettuata dalla ricorrente per cortesia e collaborazione non poteva determinare una deroga alla scansione temporale inderogabile prevista dalla legge. Inoltre, il Comune non aveva provato che l'asserita impossibilità di scaricare la documentazione fosse imputabile alla ricorrente; il giudice ha applicato il principio di vicinanza della prova e la presunzione di conoscenza degli atti correttamente trasmessi all'amministrazione. Le note del 22 settembre 2025 e del 9 marzo 2026 erano intervenute dopo la formazione del titolo tacito e non contenevano gli elementi propri dell'annullamento d'ufficio. La successiva rettifica della valutazione di incidenza ambientale è stata qualificata, in base al contenuto effettivo dell'atto, come mera correzione di errore materiale e non come annullamento tecnico-giuridico; riguardava un subprocedimento autonomo e non poteva riaprire le fasi del procedimento comunale ormai consolidate. Il Comune avrebbe potuto rimuovere il titolo tacito soltanto mediante un valido provvedimento di autotutela, ove ne ricorressero i presupposti, che non era stato adottato. Il TAR ha inoltre rilevato l'illegittimità della motivazione comunale fondata sull'asserita politica generale di non autorizzare impianti presso i centri abitati o su aree private: i Comuni possono individuare specifiche e tassative aree interdette per esigenze di tutela del territorio, ma non introdurre divieti generalizzati o limitare la localizzazione agli unici siti ritenuti idonei. Le valutazioni relative alla radioprotezione spettano agli organismi competenti, tra cui l'ARPA. Ha evidenziato anche la natura di opere di pubblica utilità e di urbanizzazione primaria delle infrastrutture di comunicazione elettronica e la speciale disciplina PNRR che consente, per gli interventi Italia 5G, la localizzazione secondo i pixel del bando anche in deroga ai regolamenti comunali. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in 6.000 euro oltre accessori e restituzione del contributo unificato; le spese sono state compensate nei rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dichiarate non ripetibili rispetto alle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 44 d.lgs. 259/2003

    Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo ... e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.

    La disciplina stabilisce una procedura accelerata per l'installazione delle stazioni radio base: la richiesta di integrazioni può essere formulata una sola volta entro quindici giorni e, in assenza di un tempestivo diniego o di un dissenso qualificato, il silenzio-assenso si forma decorso il termine perentorio di sessanta giorni.

  • art. 49-ter d.lgs. 259/2003

    Gli atti tardivi diretti a rimettere in discussione l'effetto assentivo formatosi ai sensi dell'art. 44 sono inefficaci.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Dopo la formazione del silenzio-assenso, l'amministrazione può rimuovere il titolo soltanto mediante un valido annullamento d'ufficio, recante i relativi presupposti, tra cui l'interesse pubblico concreto e attuale e il rispetto del termine ragionevole.

  • art. 2, comma 8-bis l. 241/1990

    Gli atti tardivi adottati per rimettere in discussione un effetto assentivo già prodotto sono privi di efficacia, secondo il regime richiamato dall'art. 49-ter del d.lgs. n. 259/2003.

  • art. 1, comma 2-bis l. 241/1990

    Il rapporto tra amministrazione e privato deve essere improntato a correttezza e buona fede; tali principi impediscono di utilizzare un subprocedimento successivo per rivalutare tardivamente profili già consolidati.

  • art. 8, comma 6 l. 36/2001

    I Comuni possono individuare specifiche aree interdette per esigenze di tutela di particolari zone e beni, ma non possono introdurre divieti generalizzati o limiti surrettizi alla localizzazione delle stazioni radio base.

  • artt. 43, 51 e 86, comma 3, d.lgs. 259/2003

    Le infrastrutture di comunicazione elettronica sono assoggettate alla disciplina speciale del Codice delle comunicazioni elettroniche e, in quanto opere di urbanizzazione primaria, sono in linea generale compatibili con le destinazioni urbanistiche.

  • art. 90, comma 1, d.lgs. 259/2003

    Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono opere di pubblica utilità.

    La qualificazione come opere di pubblica utilità rafforza l'esigenza di assicurare la capillare realizzazione delle infrastrutture e impedisce che criteri localizzativi comunali si trasformino in divieti generalizzati.

  • art. 4, comma 7-bis, d.l. n. 60/2024, convertito in l. n. 95/2024

    Fino al 31 dicembre 2026 ... la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell'intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara.

    Per gli interventi del Piano Italia 5G la localizzazione nelle aree bianche segue la posizione dei pixel individuata dal bando e può avvenire anche in deroga ai regolamenti comunali.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata quando il contraddittorio è integro e l'istruttoria è completa, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Nella procedura autorizzatoria per l'installazione di stazioni radio base, la richiesta di integrazioni documentali è idonea a incidere sul termine di formazione del silenzio-assenso soltanto se formulata una sola volta entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza; una richiesta successiva è tardiva e non sposta la decorrenza del termine perentorio.
  • Il silenzio-assenso previsto dall'art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 si forma allo spirare di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa degli allegati trasmessi, in assenza di tempestivo diniego, parere negativo dell'organismo competente o dissenso congruamente motivato dell'autorità preposta alla tutela di interessi sensibili.
  • La ritrasmissione della documentazione da parte del richiedente, effettuata dopo una richiesta amministrativa tardiva e senza acquiescenza, non può derogare alla scansione temporale inderogabile stabilita dall'art. 44 del d.lgs. n. 259/2003. Se l'amministrazione deduce un malfunzionamento o una mancata ricezione informatica, deve provare sia la causa del disguido sia la sua imputabilità al richiedente.
  • Dopo la formazione del silenzio-assenso, l'amministrazione non può adottare un diniego tardivo o riaprire il procedimento mediante una nuova convocazione della conferenza di servizi; la rimozione del titolo richiede un valido provvedimento di annullamento d'ufficio, adottato nel rispetto dell'art. 21-nonies della l. n. 241/1990. Gli atti tardivi privi di tali presupposti sono inefficaci.
  • La rettifica o correzione di un subprocedimento autonomo, quale una valutazione di incidenza ambientale, non riapre l'intero procedimento autorizzatorio né travolge le fasi diverse già consolidate, quando il contenuto sostanziale dell'esito resta favorevole e non sussiste un rapporto di pregiudizialità tra i subprocedimenti.
  • I Comuni non possono imporre, con atti provvedimentali o regolamentari, divieti generalizzati di installazione delle stazioni radio base o limitarle ai soli siti comunali ritenuti idonei; possono soltanto individuare specifici e tassativi siti incompatibili per concrete esigenze di tutela del territorio, mentre le valutazioni radioprotezionistiche spettano agli organismi competenti.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTermini del procedimento e silenzioAutotutela
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoAutotutela decisoriaBuona fede e correttezza della PA

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