Ordinanza n. 279/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Informazione antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di Reggio Emilia il 28 maggio 2026, impugnata anche con motivi aggiunti; il Comune ha adottato un atto conseguente qualificato come dovuto
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’informazione antimafia interdittiva prefettizia del 28 maggio 2026 e, con motivi aggiunti depositati il 17 settembre 2026, ha dedotto ulteriori censure contro il medesimo provvedimento. Il testo dell’ordinanza cautelare non specifica il contenuto analitico dei singoli motivi, ma dà conto delle difese endoprocedimentali della società e della contestazione, in questa fase, della prognosi di rischio infiltrativo e della mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa. È inoltre coinvolto il provvedimento comunale conseguente all’interdittiva, ritenuto dall’ordinanza atto dovuto.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommaria delibazione ha ritenuto la prognosi di rischio infiltrativo sorretta da un quadro indiziario consistente, comprendente la rete familiare della coniuge e del suocero dell’amministratore unico, a sua volta controindicato, i dipendenti della società, un ulteriore dipendente controindicato e rapporti economici; ha rilevato che le difese endoprocedimentali erano state dettagliatamente considerate e che l’istruttoria del Gruppo Interforze era adeguatamente richiamata. Ha inoltre giudicato prima facie articolata e non affetta da illogicità o irragionevolezza la motivazione sulla mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa. Quanto al periculum, ha ritenuto prevalente, nel bilanciamento, l’interesse statale alla tutela della legalità economica dall’infiltrazione della criminalità organizzata. Il provvedimento comunale è stato considerato atto dovuto conseguente all’interdittiva. La società è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000 oltre accessori in favore della Prefettura e in euro 1.000 oltre accessori in favore del Comune.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Ritenuto che, quanto al periculum in mora, nel bilanciamento degli interessi, debba ritenersi prevalente l’esigenza dello Stato in ordine alla tutela della legalità nei confronti dell’infiltrazione della criminalità organizzata nella vita economica del Paese;
La tutela cautelare è negata poiché, nel bilanciamento degli interessi rilevante ai fini della domanda cautelare, prevale l’interesse pubblico alla protezione della legalità economica dal rischio di infiltrazione criminale.
Massime di principio
- In sede cautelare, la prognosi di rischio infiltrativo può essere ritenuta adeguatamente sostenuta quando si fondi su un quadro indiziario consistente, comprensivo di relazioni familiari e lavorative controindicate e di rapporti economici, e l’istruttoria prefettizia dia conto delle difese endoprocedimentali.
- La motivazione sulla mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa può giustificare il rigetto della tutela cautelare quando, a una prima valutazione, risulti articolata e non manifestamente illogica o irragionevole.
- Nel giudizio cautelare relativo a un’interdittiva antimafia, il periculum va valutato bilanciando gli interessi contrapposti e può prevalere l’esigenza statale di tutela della legalità dall’infiltrazione della criminalità organizzata nella vita economica.
- L’atto comunale conseguente all’emissione di un’interdittiva antimafia è qualificabile come atto dovuto quando tale carattere non sia controverso.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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