Cassazione Penale, Sentenza n. 15916/2025 del 24/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La Procura generale ha impugnato la sentenza di appello lamentando gravi lacune nella motivazione: avrebbe omesso di valutare e rispondere alle critiche incentrate sulla mancata rinnovazione istruttoria (esame diretto di Giuseppe Cirò e Nicola Morra), sulla presunta falsità o inidoneità della documentazione giustificativa delle missioni (durata, finalità, buono economale dell'8/8/2013), e sull'assenza dell'imputato agli eventi giustificativi delle spese; tali elementi, secondo il ricorrente, dimostrerebbero l'appropriazione indebità delle somme contestate e avrebbero richiesto diversa valutazione di responsabilità per peculato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza di appello non presenti vizi tali da giustificare il sindacato di legittimità: i giudici di merito hanno correttamente valutato la credibilità del collaboratore/partecipe (Cirò) e gli elementi oggettivi contrari al suo racconto, motivando l'assoluzione quanto ai capi A) e B). Quanto ai capi C) e D), la Corte ha confermato il principio secondo cui l'insufficienza o l'irregolarità della documentazione contabile non è di per sé prova di peculato; l'onere probatorio circa la reale appropriazione e la destinazione privatistica delle somme grava sull'accusa, che non ha fornito elementi circostanziati. La richiesta di rinnovazione istruttoria è stata ritenuta non decisiva perché mirava solo a rimettere in discussione la credibilità soggettiva e non avrebbe mutato le altre considerazioni probatorie già adottate dal giudice di merito.
Norme richiamate
D.M. 4 agosto 2011 (discipline per i rimborsi agli amministratori locali)
Il decreto detta obblighi di forma e contenuto della documentazione di missione; la Corte rileva che la documentazione in alcuni casi non rispettava tali obblighi ma sottolinea che la mera irregolarità formale non prova automaticamente il peculato.
Delibera comunale n. 48 del 2013 (Comune di Cosenza)
Richiama il D.M. 4/8/2011; serve a regolare i rimborsi comunali ma l'inosservanza delle prescrizioni può integrare responsabilità amministrativa più che automatica responsabilità penale per appropriazione.
Giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. VI, pronunce richiamate)
Sez. 6, n. 16765 del 18/11/2019; Sez. 6, n. 29887 del 27/03/2019; Sez. 6, n. 21166 del 09/04/2019; Sez. 6, n. 3664 del 26/11/2021 (dep. 01/02/2022)
Principio consolidato: per il peculato è necessario provare l'illecita appropriazione e la destinazione privatistica delle somme; la sola irregolarità documentale non è sufficiente alla condanna.
Massime di principio
- In reati di peculato il giudice richiede elementi probatori circostanziati che dimostrino la reale appropriazione e la destinazione privatistica delle somme: l'insufficienza o l'irregolarità formale della documentazione contabile non è di per sé prova di peculato.
- La prova della responsabilità penale per rimborsi indebitamente percepiti grava sull'accusa: essa deve dimostrare il nesso tra spesa e compiti istituzionali e l'effettiva sottrazione o uso privato delle somme.
- Le dichiarazioni di un coimputato o collaboratore (es. capo segreteria) possono essere decisive solo se la loro attendibilità non è contraddetta da elementi oggettivi; elementi che ne minino la credibilità (motivi di astio, contraddizioni, testimonianze contrarie) legittimano l'assoluzione se non sussistono riscontri esterni sufficienti.
- La rinnovazione istruttoria in appello va richiesta con specificità e deve mirare a produrre elementi capaci di incidere sul giudizio complessivo; quando la nuova prova avrebbe solo funzione di rimettere in discussione la credibilità soggettiva e il giudice di merito ha già svolto valutazioni motivate, la Corte può legittimamente rifiutare la rinnovazione.
- Irregolarità o falsificazioni documentali devono essere materialmente riferibili all'imputato per sostenere l'accusa penale: la mera presenza di documenti falsi non è sufficiente se non è dimostrata la partecipazione diretta o la responsabilità dell'imputato nella falsificazione o nell'appropriazione.
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