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Sentenza

Sentenza n. 513/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento della nota datata 17 giugno 2019, con la quale il Comune di Terracina ha disposto l’archiviazione del procedimento instaurato con l’istanza presentata dal ricorrente in data 29 gennaio 2018, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 6803/I e reiterata con successiva istanza prot. 30896/I del 31 maggio 2019;

Giustizia amministrativa201900595

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nota comunale di archiviazione dell'istanza di alienazione e sdemanializzazione, con mutamento di destinazione, di un relitto di terreno civico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota con cui il Comune ha archiviato l'istanza, originaria e poi reiterata, diretta a ottenere l'alienazione e la sdemanializzazione di un relitto di terreno appartenente al demanio civico, dichiarando di averlo posseduto per oltre vent'anni e di utilizzarlo per l'accesso all'hotel. Ha dedotto, da un lato, la violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; dall'altro, la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, l'eccesso di potere per travisamento dei fatti e il difetto di motivazione. Il Comune aveva previamente comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, consistenti nella mancata dimostrazione del possesso continuato, nella collocazione dell'area nella fascia di rispetto della strada regionale Pontina e nel possibile pregiudizio per l'accesso a una strada interna utilizzata da altre proprietà. Il ricorrente non aveva presentato osservazioni entro il termine previsto e aveva successivamente reiterato l'istanza senza apportare elementi nuovi, documentali o argomentativi.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso la violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/1990, rilevando che nei procedimenti avviati su istanza di parte la comunicazione di avvio non è necessaria, poiché l'interessato conosce l'avvio del procedimento e ne ha provocato l'instaurazione. Ha ritenuto invece assicurato il contraddittorio procedimentale mediante il preavviso di diniego ex art. 10-bis l. 241/1990, regolarmente comunicato al ricorrente, il quale non ha presentato osservazioni nel termine e si è limitato a reiterare l'istanza senza novità. Il provvedimento impugnato è stato ritenuto adeguatamente motivato per relationem, mediante richiamo alle ragioni già esposte nel preavviso di diniego. Il ricorrente non ha dimostrato né in sede procedimentale né in giudizio di aver superato le criticità rilevate dall'amministrazione, formulando soltanto contestazioni apodittiche e prive di adeguato riscontro. Nulla sulle spese, poiché il Comune, pur vittorioso, non si è costituito.

Norme richiamate

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    Nei procedimenti iniziati su istanza di parte non è necessaria una nuova comunicazione di avvio, poiché l'interessato conosce l'avvio del procedimento e la propria partecipazione è assicurata dalla presentazione dell'istanza.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Nei procedimenti a istanza di parte il contraddittorio procedimentale è assicurato dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, cui il privato può rispondere nel termine previsto; la mancata presentazione di osservazioni e la reiterazione dell'istanza senza elementi nuovi consentono all'amministrazione di adottare il diniego sulla base delle ragioni già comunicate.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La causa è stata trattata da remoto nell'ambito dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Nei procedimenti amministrativi iniziati su istanza di parte, la comunicazione di avvio prevista dall'art. 7 l. 241/1990 non è dovuta quando l'istante conosce già l'avvio del procedimento, avendolo provocato con la propria domanda.
  • Nei procedimenti a istanza di parte, il contraddittorio procedimentale è assicurato dalla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990; se il destinatario non presenta osservazioni nel termine e reitera la domanda senza elementi nuovi, l'amministrazione può definire il procedimento richiamando le ragioni ostative già comunicate.
  • Il richiamo per relationem al preavviso di diniego è sufficiente a motivare il provvedimento conclusivo quando il preavviso contiene ragioni concrete, specifiche e non superate dalle deduzioni dell'interessato.
  • La contestazione giudiziale delle ragioni ostative individuate dall'amministrazione non può esaurirsi in affermazioni apodittiche: il ricorrente deve fornire elementi fattuali e probatori idonei a dimostrare l'erroneità dell'istruttoria o della motivazione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieUsi civici e demani collettiviPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

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