Tribunale, Sentenza T-492/21
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 15 febbraio 2023. — Aquind Ltd e a. contro Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia. — Energia – Competenza dell’ACER – Recesso del Regno Unito dall’Unione – Errore di diritto – Articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2019/943 – Articolo 92 dell’accordo di recesso – Regime di esenzione ad hoc di cui all’articolo 308 e all’allegato 28 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. — Causa T-492/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Aquind contro la decisione con cui la commissione dei ricorsi dell’ACER aveva dichiarato irricevibile il riesame della domanda di esenzione per l’interconnettore Aquind dopo la Brexit. Secondo il Tribunale, né l’articolo 266 TFUE né le norme invocate dell’accordo di recesso o dell’ASCC conservavano o reintroducevano una competenza dell’ACER su un progetto ormai qualificabile come interconnettore tra uno Stato membro e uno Stato terzo. I motivi procedurali dedotti in subordine sono stati ritenuti inoperanti. Per ragioni di equità, ciascuna parte ha sopportato le proprie spese.
Competenza dell’ACER e della commissione dei ricorsi a riesaminare una domanda di esenzione per un interconnettore elettrico tra Regno Unito e Francia dopo la Brexit e dopo l’annullamento giurisdizionale della precedente decisione
La questione giuridica
Se, dopo l’annullamento da parte del Tribunale della precedente decisione della commissione dei ricorsi e dopo il recesso del Regno Unito dall’Unione, la commissione dei ricorsi dell’ACER fosse ancora competente ad adottare i provvedimenti necessari all’esecuzione della sentenza e a riesaminare la domanda di esenzione relativa all’interconnettore Aquind; in via subordinata, se il procedimento fosse viziato da irregolarità procedurali tali da comportare l’annullamento della decisione impugnata.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che l’obbligo di dare esecuzione a una sentenza di annullamento ai sensi dell’articolo 266 TFUE non crea una competenza nuova né consente di utilizzare una base giuridica ormai non più applicabile; pertanto, dopo il recesso del Regno Unito, l’ACER e la sua commissione dei ricorsi non erano più competenti a riesaminare una domanda di esenzione relativa a un interconnettore che, al momento della nuova decisione, collegava uno Stato membro a uno Stato terzo. Né l’accordo di recesso né l’ASCC conferivano una competenza equivalente per decidere su una domanda di esenzione pendente; di conseguenza, la decisione di irricevibilità della commissione dei ricorsi è stata confermata e il ricorso respinto. Il secondo motivo, basato su vizi procedurali, è stato dichiarato inoperante perché, in ogni caso, la commissione dei ricorsi era priva di competenza.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 266 TFUE
- Regolamento (CE) n. 714/2009
- Articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009
- Articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 714/2009
- Articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009
- Regolamento (CE) n. 713/2009
- Articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 713/2009
- Articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 713/2009
- Regolamento (UE) 2019/942
- Articolo 10 del regolamento (UE) 2019/942
- Articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/942
- Articolo 28 del regolamento (UE) 2019/942
- Articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/942
- Articolo 29 del regolamento (UE) 2019/942
- Regolamento (UE) 2019/943
- Articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2019/943
- Articolo 63, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/943
- Accordo di recesso
- Articolo 92 dell’accordo di recesso
- Articolo 92, paragrafo 1, dell’accordo di recesso
- Articolo 92, paragrafo 4, dell’accordo di recesso
- Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (ASCC)
- Articolo 308 dell’ASCC
- Articolo 309 dell’ASCC
- Allegato 28 dell’ASCC
- Articoli 306 e 307 dell’ASCC
- Regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 135 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Competenza dell’ACER e della commissione dei ricorsi dopo la Brexit
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso la decisione della commissione dei ricorsi dell’ACER del 4 giugno 2021, con cui il riesame della domanda di esenzione per l’interconnettore Aquind è stato dichiarato irricevibile. La causa si inserisce nel contesto del recesso del Regno Unito dall’Unione e dell’evoluzione del quadro normativo applicabile agli interconnettori elettrici.
Fatti e iter amministrativo
Aquind Ltd, promotrice del progetto di interconnettore elettrico tra la rete britannica e quella francese, aveva presentato nel 2017 una domanda di esenzione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 714/2009 alle autorità di regolazione francese e britannica. Poiché tali autorità non avevano raggiunto un accordo, la domanda era stata trasmessa all’ACER ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, del medesimo regolamento.
L’ACER aveva respinto la domanda con decisione del 19 giugno 2018; la commissione dei ricorsi aveva confermato tale decisione il 17 ottobre 2018. Il Tribunale, con sentenza del 18 novembre 2020, Aquind/ACER, aveva annullato la decisione della commissione dei ricorsi. Riattivato il procedimento, la commissione dei ricorsi aveva poi dichiarato, il 4 giugno 2021, di non essere più competente dopo la Brexit.
Questioni sottoposte al Tribunale
Le ricorrenti sostenevano, in sintesi, che:
- la commissione dei ricorsi restava competente in virtù dell’articolo 266 TFUE, che impone l’esecuzione della sentenza di annullamento;
- la competenza derivava dalle disposizioni del regolamento 2019/942 e dalla pendenza del ricorso;
- in subordine, la decisione impugnata era viziata da irregolarità procedurali relative alla composizione e al funzionamento della commissione dei ricorsi.
Quadro normativo rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 266 TFUE, relativo all’obbligo di esecuzione delle sentenze di annullamento;
- il regolamento n. 714/2009, in particolare l’articolo 17 sulle esenzioni per i nuovi interconnettori;
- il regolamento 2019/942, che ha sostituito il regolamento n. 713/2009 e disciplina l’ACER e la commissione dei ricorsi;
- il regolamento 2019/943, in particolare gli articoli 2, punto 1, e 63, paragrafo 5;
- l’articolo 92 dell’accordo di recesso;
- gli articoli 308 e 309, nonché l’allegato 28, dell’ASCC.
Ragionamento del Tribunale: art. 266 TFUE e base giuridica vigente
Il Tribunale ricorda che l’articolo 266 TFUE obbliga l’istituzione o l’organo autore dell’atto annullato ad adottare i provvedimenti necessari a dare esecuzione alla sentenza; tuttavia tale obbligo non crea una competenza autonoma e non consente di fondare un nuovo atto su una base giuridica ormai abrogata o non più applicabile.
Di conseguenza, prima di verificare quali misure fossero necessarie per eseguire la sentenza di annullamento, occorreva accertare se, al momento della decisione impugnata, esistesse una base giuridica vigente che attribuisse competenza all’ACER e alla commissione dei ricorsi. Il Tribunale osserva che, dopo la Brexit, il progetto Aquind non riguardava più un interconnettore tra due Stati membri, bensì un collegamento tra uno Stato membro e uno Stato terzo. I regolamenti 2019/942 e 2019/943 consentono invece l’intervento dell’ACER solo per interconnettori tra Stati membri.
Ne consegue che né l’ACER né la commissione dei ricorsi potevano fondare il nuovo esame sulla base giuridica originaria; la competenza era venuta meno con la mutata qualificazione del progetto.
Accordo di recesso e ASCC
Il Tribunale esamina poi se un’altra fonte del diritto dell’Unione o dell’accordo internazionale potesse mantenere o ricreare la competenza.
Quanto all’articolo 92 dell’accordo di recesso, il Tribunale ne dà una lettura letterale: la disposizione riguarda soltanto alcune procedure amministrative avviate prima della fine del periodo di transizione, concernenti il rispetto del diritto dell’Unione da parte del Regno Unito o di persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite nel Regno Unito, oppure la concorrenza nel Regno Unito. Tale ambito non include le domande di esenzione per interconnettori. Inoltre, il procedimento Aquind non figurava nell’elenco trasmesso al Regno Unito ai sensi del paragrafo 4.
Quanto all’ASCC, l’articolo 309 riguarda esclusivamente esenzioni già concesse e in essere, non domande ancora pendenti. L’articolo 308 e l’allegato 28 prevedono un regime di esenzione specifico per determinate infrastrutture, ma non attribuiscono alcuna competenza all’ACER né alla sua commissione dei ricorsi; l’attuazione di tale regime richiede, peraltro, interventi degli Stati interessati e del Regno Unito. Il Tribunale sottolinea anche che il perimetro del regime di esenzione dell’ASCC è diverso da quello del mercato interno dell’Unione.
Rigetto degli argomenti delle ricorrenti
Il Tribunale respinge l’idea che la restitutio in integrum imponga necessariamente all’ACER di adottare una nuova decisione di accoglimento: la sentenza precedente non aveva accertato che la condizione del livello di rischio fosse soddisfatta, ma solo censurato il metodo di controllo e l’introduzione di una condizione supplementare.
Viene respinta anche la tesi secondo cui le decisioni sulle esenzioni sarebbero dichiarative e producano effetti retroattivi dalla data della domanda: una decisione di esenzione produce effetti dall’adozione e non può creare diritti nuovi con efficacia retroattiva. Infine, l’articolo 29 del regolamento 2019/942, che riprende l’articolo 266 TFUE, non può da solo fondare una competenza mancante.
Secondo motivo: vizi procedurali dichiarati inoperanti
Le ricorrenti lamentavano inoltre irregolarità nella composizione della commissione dei ricorsi, nella tenuta dell’udienza, nel verbale e nella pubblicazione del verbale della deliberazione. Il Tribunale non esamina nel merito tali censure: le dichiara inoperanti, poiché, essendo la commissione dei ricorsi comunque priva di competenza, l’eventuale annullamento per vizi procedurali non potrebbe condurre a un esito diverso.
Decisione e spese
Il ricorso è respinto integralmente. In ragione delle circostanze eccezionali legate alla Brexit, il Tribunale dispone che ciascuna delle parti principali sopporti le proprie spese; Parlamento e Consiglio, intervenuti, restano a loro volta a carico delle proprie spese.
Principio affermato
L’obbligo di esecuzione delle sentenze di annullamento non può sostituirsi alla mancanza di competenza: un organo dell’Unione può adottare i provvedimenti necessari solo se, al momento della nuova decisione, dispone ancora di una base giuridica vigente che gli attribuisca competenza. Quando un interconnettore non rientra più nel campo di applicazione delle norme dell’Unione perché collega ormai uno Stato membro e uno Stato terzo, l’ACER e la sua commissione dei ricorsi non possono più statuire sulla domanda di esenzione, neppure in esecuzione di una precedente sentenza di annullamento.
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