Tribunale, Sentenza T-742/20
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 15 febbraio 2023 (Estratti). — UPL Europe Ltd e Indofil Industries (Netherlands) BV contro Commissione europea. — Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva mancozeb – Mancato rinnovo dell’approvazione – Regolamento (CE) n. 1107/2009 e regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 – Procedura di valutazione della domanda di rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva – Designazione di un nuovo Stato membro relatore in ragione del recesso del precedente Stato membro relatore dall’Unione – Diritti della difesa – Principio di buona amministrazione – Errore manifesto di valutazione – Procedura di classificazione e di etichettatura armonizzate – Regolamento (CE) n. 1272/2008 – Legittimo affidamento. — Causa T-742/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso contro il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2087 che ha disposto il mancato rinnovo dell’approvazione del mancozeb. Esclude che la Commissione dovesse riavviare la procedura dopo la designazione di un nuovo Stato membro relatore o chiedere nuove conclusioni all’EFSA, poiché la valutazione scientifica essenziale era già stata svolta e la Commissione restava competente nella gestione del rischio. Respinge inoltre le censure relative all’uso del parere del CVR dell’ECHA sulla classificazione del mancozeb e alla presunta omissione di nuovi elementi scientifici, ritenendo non sussistente un errore manifesto di valutazione.
Mancato rinnovo dell’approvazione del mancozeb: legittimità della scelta della Commissione di proseguire la procedura senza nuova consultazione pubblica e senza aggiornare le conclusioni EFSA dopo la designazione di un nuovo Stato membro relatore, nonché utilizzo di elementi della classificazione armonizzata ai fini della valutazione del rischio.
La questione giuridica
Se, nella procedura di rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, la Commissione fosse tenuta, a seguito della designazione di un nuovo Stato membro relatore, a riaprire la fase di valutazione con nuova consultazione pubblica e nuove conclusioni EFSA; se avesse violato i diritti della difesa delle ricorrenti; e se, nella valutazione del rischio, potesse fondarsi sul parere del comitato di valutazione del rischio dell’ECHA relativo alla classificazione armonizzata del mancozeb come tossico per la riproduzione di categoria 1B, nonché sulle conoscenze scientifiche più recenti, senza incorrere in errore manifesto di valutazione.
Principio di diritto
Nel rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva, la Commissione, nell’esercizio del suo potere di gestione del rischio, può proseguire la procedura senza riaprire necessariamente la consultazione pubblica e senza richiedere nuove conclusioni EFSA quando il nuovo Stato membro relatore interviene dopo che la valutazione scientifica essenziale è già stata svolta e le conclusioni sopravvenute non si discostano sostanzialmente da quelle precedenti; inoltre, la Commissione può tener conto del parere scientifico del comitato di valutazione del rischio dell’ECHA sulla classificazione armonizzata anche se non ancora sfociato in un atto giuridicamente vincolante, poiché tale parere possiede rilevanza scientifica ai fini dell’articolo 4 del regolamento n. 1107/2009. In tali circostanze non sussiste né violazione delle forme sostanziali né dei diritti della difesa, né errore manifesto di valutazione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 114 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1107/2009
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
- Regolamento (CE) n. 1272/2008
- Regolamento (CE) n. 1907/2006
- Allegato II, punto 3.6.4, del regolamento (CE) n. 1107/2009
- Articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009
- Articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012
- Articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012
- Articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012
- Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009
- Articolo 37, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008
- Articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006
Mancato rinnovo dell’approvazione del mancozeb
La sentenza riguarda un ricorso diretto ai sensi dell’articolo 263 TFUE proposto da due imprese del settore agrochimico avverso il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2087, con cui la Commissione ha disposto il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva mancozeb ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il Tribunale esamina in particolare la correttezza della procedura di rinnovo, il ruolo del nuovo Stato membro relatore, i diritti della difesa e il rilievo della classificazione armonizzata della sostanza ai fini della valutazione del rischio.
Parti e oggetto del contenzioso
Le ricorrenti sono UPL Europe Ltd e Indofil Industries (Netherlands) BV. La convenuta è la Commissione europea, autrice dell’atto impugnato. Le ricorrenti domandano l’annullamento del regolamento di esecuzione impugnato e la condanna della Commissione alle spese; la Commissione chiede il rigetto del ricorso.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama, tra l’altro:
- il regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare l’articolo 4 e l’allegato II, punto 3.6.4;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in particolare gli articoli 2, 7, 12, 13 e 14;
- il regolamento (CE) n. 1272/2008 sulla classificazione ed etichettatura armonizzate;
- l’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008 e l’articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006, relativi al ruolo del comitato di valutazione del rischio dell’ECHA;
- l’articolo 114 TFUE, come base di principio del livello elevato di protezione;
- l’articolo 263 TFUE, base del ricorso.
Primo e secondo motivo: regolarità della procedura di rinnovo
Le ricorrenti sostenevano che, dopo la designazione di un nuovo Stato membro relatore (SMR), la Commissione avrebbe dovuto riaprire la fase di valutazione, sottoporre a consultazione pubblica la nuova valutazione e attendere nuove conclusioni dell’EFSA. Il Tribunale rileva anzitutto che il regolamento di esecuzione n. 844/2012 non disciplina espressamente il caso della sostituzione dell’SMR in corso di procedura.
Il Tribunale afferma che, in assenza di una previsione specifica, la nomina di un nuovo SMR non impone di ricominciare la procedura di valutazione prevista dagli articoli 12 e 13 del regolamento di esecuzione n. 844/2012. Nel caso concreto, la valutazione iniziale dell’SMR e le conclusioni dell’EFSA erano già state rese prima della nuova valutazione del 2020; le ricorrenti avevano già potuto presentare osservazioni sul progetto di rapporto di valutazione aggiornato del marzo 2019 e sulle conclusioni EFSA del 12 giugno 2019.
Gestione del rischio e consultazione pubblica
Quanto alla censura relativa alla mancata consultazione pubblica sul progetto aggiornato dell’SMR e sull’eventuale aggiornamento delle conclusioni EFSA, il Tribunale osserva che l’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n. 844/2012 prevede la consultazione pubblica sul progetto di rapporto di valutazione, ma non impone una consultazione separata sulle conclusioni EFSA. Inoltre, la Commissione, in quanto gestore del rischio, conserva un margine discrezionale nella scelta delle misure da adottare.
Il Tribunale respinge anche la censura secondo cui la Commissione avrebbe adottato il proprio progetto di rapporto di rinnovo prima della fine della valutazione del nuovo SMR. Dal fascicolo risultava infatti che, successivamente, la Commissione aveva trasmesso una versione aggiornata del proprio progetto tenendo conto dell’aggiornamento del rapporto di valutazione del nuovo SMR. Di conseguenza, non vi era prova che il rapporto fosse stato definitivamente adottato prima della conclusione della valutazione scientifica.
Diritti della difesa
Le doglianze formulate sotto il profilo dei diritti della difesa vengono respinte perché sostanzialmente coincidenti con le critiche già esaminate sullo svolgimento della procedura. Il Tribunale rileva inoltre che le ricorrenti non precisavano quali elementi concreti avrebbero voluto contestare sulla base del progetto di rapporto del settembre 2020. Non essendo dimostrata una privazione effettiva del diritto di essere sentite, il motivo è rigettato.
Uso del parere del CVR dell’ECHA sulla classificazione del mancozeb
Nel quarto motivo le ricorrenti contestavano la presa in considerazione, da parte della Commissione, del parere del comitato di valutazione del rischio dell’ECHA (CVR) che proponeva la classificazione del mancozeb come tossico per la riproduzione di categoria 1B. Il Tribunale chiarisce che, ai fini del regolamento n. 1272/2008, il parere del CVR non è di per sé giuridicamente vincolante, ma conserva pieno valore scientifico; soprattutto, nell’ambito del regolamento n. 1107/2009, la sostanza attiva può essere approvata solo se non è, o non deve essere, classificata come tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B.
Il Tribunale sottolinea che le procedure di classificazione armonizzata e di approvazione dei prodotti fitosanitari sono distinte, ma interagenti: la Commissione e l’EFSA possono legittimamente tener conto degli esiti scientifici provenienti dalla procedura CLP, anche prima dell’adozione dell’atto finale di classificazione. Pertanto, non è erroneo aver considerato il parere del CVR nella procedura di rinnovo del mancozeb.
Nuovi elementi scientifici e metabolita ETU
Le ricorrenti invocavano inoltre nuovi studi e la notifica di Malta sull’intenzione di presentare un nuovo fascicolo di classificazione, sostenendo che tali elementi avrebbero dovuto prevalere sul parere del CVR. Il Tribunale replica che la notifica di uno Stato membro rappresenta solo la fase iniziale della procedura di classificazione armonizzata e non ne predetermina l’esito; al momento della decisione impugnata essa non era ancora stata oggetto di valutazione scientifica. La Commissione, quindi, poteva ragionevolmente preferire il parere del CVR, che costituiva l’elemento scientifico più avanzato disponibile.
Quanto al metabolita ETU, il Tribunale osserva che il regolamento n. 1107/2009 consente di considerare i metaboliti rilevanti quando possiedono proprietà comparabili o generano rischi o effetti tossicologici inaccettabili. Non emergeva che la Commissione avesse attribuito un peso indebito al metabolita anziché alla sostanza madre: il profilo metabolico del mancozeb poteva essere preso in considerazione nella valutazione del rischio.
Decisione
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Condanna le ricorrenti alle spese del giudizio principale, nonché una di esse anche alle spese del procedimento sommario. La sentenza conferma così il mancato rinnovo dell’approvazione del mancozeb e, più in generale, la possibilità per la Commissione di fondarsi su valutazioni scientifiche aggiornate e su pareri tecnici non ancora tradotti in un atto formalmente vincolante, purché nel rispetto della distinzione tra valutazione scientifica e gestione del rischio.
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