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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-175/21

Judgment of the General Court (Tenth Chamber) of 15 February 2023. — RH v European Commission. — Instrument for Pre-Accession Assistance – Financial Regulation – Investigation by OLAF – Commission decision imposing an administrative penalty – Exclusion from procurement and grant award procedures funded by the general budget of the European Union and by the EDF – Entry on the database of the early detection and exclusion system – Grave professional misconduct – Manifest error of assessment – Non-contractual liability – Sufficiently serious breach of a rule of law conferring rights on individuals. — Case T-175/21

Giurisprudenza europea62021TJ0175

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione che aveva escluso RH dalle procedure di appalto e di sovvenzione UE per preteso grave illecito professionale. Ha ritenuto che gli elementi raccolti da OLAF non dimostrassero in modo chiaro e inequivocabile un tentativo di ottenere informazioni riservate né un vantaggio indebito nella gara. È stata invece respinta la domanda di risarcimento, perché l’errore della Commissione non è stato qualificato come violazione sufficientemente grave ai fini dell’articolo 340 TFUE.

Annullamento della decisione della Commissione che escludeva RH da appalti e sovvenzioni UE per preteso grave illecito professionale e conseguente rigetto della domanda risarcitoria

La questione giuridica

Se la Commissione avesse correttamente qualificato come "grave professional misconduct" il comportamento di RH, fondando l’esclusione su elementi probatori sufficienti circa l’ottenimento di informazioni riservate e l’alterazione della procedura di gara; se fossero stati rispettati presunzione di innocenza, diritto di difesa, obbligo di motivazione e principio di proporzionalità; e se l’illegittimità della decisione integrasse una responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

Principio di diritto

La Commissione può escludere un operatore per grave illecito professionale solo se dimostra, sulla base di elementi specifici, concreti e concordanti, che questi ha tentato di ottenere informazioni riservate idonee a conferirgli un vantaggio indebito e che la condotta denoti dolo o colpa grave; in mancanza di prova sufficientemente solida, la decisione di esclusione è viziata da manifesto errore di valutazione e da violazione del dovere di diligenza, con conseguente annullamento. Tuttavia, l’illegittimità accertata non basta di per sé a fondare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, se non integra una violazione sufficientemente grave di una regola attributiva di diritti, circostanza esclusa nel caso di specie.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 340 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 317 TFUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013
  • Articolo 11 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013
  • Articolo 93, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002
  • Articolo 106, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
  • Articolo 136, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Regolamento (UE) 2018/1877
  • Regolamento (CE) n. 1085/2006
  • Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
  • Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046

Annullamento della decisione di esclusione per preteso grave illecito professionale

La causa riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della Commissione del 18 febbraio 2021 che escludeva RH dalle procedure di appalto e di concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio dell’Unione e dall’11° Fondo europeo di sviluppo. In via subordinata, RH chiedeva anche il risarcimento del danno ex articolo 268 TFUE e articolo 340 TFUE.

Fatti e procedimento amministrativo

RH aveva partecipato a progetti finanziati nell’ambito dello strumento di preadesione (IPA) in Kosovo. A seguito di segnalazioni di possibili fughe di informazioni riservate, OLAF aveva aperto e poi riunito due indagini, svolgendo controlli in loco nel giugno 2018 e adottando un rapporto finale l’11 giugno 2019. Sulla base di tale rapporto e della raccomandazione del panel ex articolo 143 del regolamento finanziario 2018/1046, la Commissione ha adottato la decisione impugnata, qualificando i fatti come grave professional misconduct e disponendo l’esclusione per 18 mesi, con pubblicazione sul sito della Commissione.

Questioni giuridiche esaminate

Il Tribunale ha esaminato, in particolare:

  • se il comportamento attribuito a RH integrasse il grave illecito professionale ai sensi degli articoli 93, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1605/2002, 106, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 966/2012 e 136, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento 2018/1046;
  • se la Commissione avesse commesso un manifesto errore di valutazione e violato il dovere di diligenza ex articolo 41 della Carta;
  • se fossero stati violati la presunzione di innocenza, il diritto di essere ascoltato e l’obbligo di motivazione;
  • se sussistessero i presupposti della responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

Normativa rilevante e criteri applicati

Il Tribunale ha distinto tra diritto sostanziale e diritto procedurale: per i fatti anteriori si applicavano le norme sostanziali dei regolamenti finanziari precedenti, mentre la disciplina procedurale vigente al momento della decisione era quella del regolamento 2018/1046. Ha richiamato il criterio consolidato secondo cui l’illecito professionale richiede una condotta che incida sulla credibilità professionale e denoti intenzione illecita o colpa grave, oltre a una valutazione individuale del comportamento dell’operatore.

Valutazione del Tribunale sulla prova del grave illecito professionale

Il Tribunale ha scrutinato separatamente gli elementi valorizzati dalla Commissione:

  • le email del gennaio e febbraio 2012 e il draft email del 2016, ritenuti non univoci e non sufficienti da soli a dimostrare la ricerca di informazioni riservate o l’intento di influenzare indebitamente la gara;
  • la remunerazione di A, reputata plausibile come compenso per attività di supporto logistico e di individuazione di esperti locali, non essendo stata provata una controprestazione per l’accesso a informazioni confidenziali;
  • il project fiche, considerato già disponibile tramite canali ufficiali e non provato come confidenziale al momento della trasmissione;
  • i riferimenti a contatti e conversazioni Skype, ritenuti non idonei a dimostrare in modo chiaro ed inequivoco un vantaggio indebito o un’interferenza vietata nella procedura.

Esito sui motivi di annullamento

Il Tribunale ha accolto i primi, terzo e quarto motivo, ritenendo che la Commissione non avesse dimostrato secondo il necessario standard probatorio che RH avesse commesso un grave illecito professionale. Da ciò ha desunto anche un difetto di diligenza nell’esame delle prove, in contrasto con l’articolo 41, paragrafo 1, della Carta. Per conseguenza, la decisione è stata annullata.

Presunzione di innocenza e diritto di difesa

Il secondo motivo è stato respinto. Il Tribunale ha affermato che non risultava alcuna dichiarazione pubblica della Commissione che anticipasse la colpevolezza di RH prima della decisione finale, e che il semplice errore di qualificazione giuridica non equivale di per sé a violazione dell’articolo 48 della Carta. Quanto al diritto di difesa, ha ritenuto che RH fosse stata informata del proprio status di “person concerned” durante i controlli OLAF e che avesse avuto più occasioni di presentare osservazioni, sia davanti a OLAF sia davanti al panel ex articolo 143 del regolamento 2018/1046.

Obbligo di motivazione e proporzionalità

Il sesto motivo è stato respinto: la decisione, letta nel suo contesto e alla luce degli scambi intercorsi nella fase amministrativa, conteneva una motivazione sufficiente sui fatti, sulla qualificazione giuridica e sulla scelta della sanzione. Il settimo motivo è stato dichiarato privo di oggetto, poiché l’annullamento per assenza del presupposto sostanziale della sanzione rendeva superfluo esaminare la proporzionalità dell’esclusione.

Domanda di risarcimento

La domanda ex articolo 268 TFUE è stata respinta. Pur riconoscendo l’illegittimità della decisione e un errore di valutazione della Commissione, il Tribunale ha escluso che tale errore integrasse una violazione sufficientemente grave di una norma attributiva di diritti ai sensi dell’articolo 340 TFUE. Ha sottolineato il margine di discrezionalità della Commissione nella tutela del buon andamento finanziario del bilancio dell’Unione e il fatto che l’errore, nel contesto complessivo, non fosse così manifesto e grave da far sorgere responsabilità extracontrattuale.

Dispositivo

Il Tribunale ha quindi:

  • annullato la decisione della Commissione del 18 febbraio 2021;
  • respinto il ricorso per il resto, in particolare quanto alla domanda risarcitoria;
  • disposto che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

Come è indicizzato

Materieappalti pubblici ueesclusione da procedure di garaolaf e antifrodediritto di difesa e buona amministrazioneresponsabilità extracontrattuale dell'unione

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