Tribunale, Sentenza T-606/20
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 15 febbraio 2023. — Austrian Power Grid AG e a. contro Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia. — Energia – Mercato interno dell’energia elettrica – Quadro di attuazione della piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione automatica – Procedura di adozione dei termini, delle condizioni e delle metodologie – Rigetto della proposta comune dei gestori di rete – Competenza dell’ACER – Errore di diritto – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione. — Causa T-606/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di Austrian Power Grid e delle altre TSO contro la decisione della commissione dei ricorsi dell’ACER sulla metodologia aFRR. Ha riconosciuto che l’ACER era competente, su richiesta congiunta delle ANR, a decidere sulla proposta dei TSO e a modificarla per garantirne la conformità al diritto UE. Ha inoltre qualificato la gestione di capacità come funzione necessaria della piattaforma aFRR, con conseguente applicazione dei requisiti aggiuntivi per la designazione di più entità.
Annullamento richiesto contro la decisione ACER sulla metodologia aFRR: competenza dell’ACER in caso di richiesta congiunta delle ANR, qualificazione della gestione di capacità come funzione necessaria e requisiti applicabili alle entità designate dai TSO.
La questione giuridica
Se l’ACER, investita da una richiesta congiunta delle autorità nazionali di regolamentazione ai sensi della disciplina sul bilanciamento elettrico e sul regolamento ACER, potesse modificare la proposta dei TSO e imporre condizioni sulla metodologia aFRR; se la gestione di capacità debba essere qualificata come funzione necessaria per il funzionamento della piattaforma aFRR; se, in presenza di più entità designate, si applichino i requisiti supplementari dell’articolo 21, paragrafo 3, lettera e), del regolamento 2017/2195; e se la commissione dei ricorsi abbia violato diritti della difesa, obbligo di motivazione e dovere di controllo completo.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che, quando le autorità nazionali di regolamentazione chiedono congiuntamente all’ACER di decidere su una proposta di metodologia presentata dai TSO, l’ACER può pronunciarsi sull’intera questione e non è vincolata ai soli punti rimasti controversi tra le ANR, potendo altresì modificare la proposta per assicurarne la conformità al diritto dell’Unione. Ha inoltre ritenuto che la gestione di capacità, in quanto processo tecnicamente e giuridicamente indispensabile all’aggiornamento continuo della capacità di trasmissione interzonale disponibile e al corretto funzionamento della piattaforma aFRR, costituisce una funzione necessaria ai sensi dell’articolo 21 del regolamento 2017/2195; di conseguenza, se i TSO intendono affidarla a entità diverse da quella incaricata delle altre funzioni, devono rispettare i requisiti supplementari di coordinamento, governance e controllo previsti dall’articolo 21, paragrafo 3, lettera e). La commissione dei ricorsi non ha commesso errori di diritto né violato i diritti della difesa o l’obbligo di motivazione, e il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 5 TUE
- Regolamento (UE) 2017/2195
- Regolamento (UE) 2019/942
- Regolamento (CE) n. 1049/2001
- Direttiva (UE) 2019/944
- Direttiva (UE) 2017/1132
- Regolamento (UE) 2017/1485
Metodologia aFRR e decisione dell’ACER
La causa riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Austrian Power Grid AG e da altre società di trasmissione contro la decisione della commissione dei ricorsi dell’ACER del 16 luglio 2020, che confermava la decisione ACER 02/2020 sulla metodologia di attuazione della piattaforma europea aFRR. Il Tribunale era chiamato a verificare, in particolare, la legittimità della soluzione adottata dall’ACER circa le funzioni necessarie per il funzionamento della piattaforma e la designazione dell’entità o delle entità incaricate di svolgerle.
Fatti e procedimento amministrativo
I TSO avevano elaborato una proposta di metodologia aFRR ai sensi del regolamento (UE) 2017/2195. Nel corso della consultazione con le ANR e successivamente con l’ACER, la proposta fu più volte modificata. Il punto centrale del contenzioso riguardava l’articolo 12 della metodologia: inizialmente prevedeva un consorzio di TSO o una società appartenente ai TSO; poi fu proposta una soluzione con entità unica; infine, nella versione considerata dall’ACER, veniva prevista un’entità unica per l’ottimizzazione dell’attivazione e il regolamento TSO-TSO, mentre la gestione di capacità era trattata come funzione separata e, in prospettiva, multipiattaforma.
Ricevibilità del ricorso
Il Tribunale ha precisato che i ricorrenti non privilegiati potevano contestare dinanzi al Tribunale solo la decisione della commissione dei ricorsi dell’ACER e non direttamente la decisione 02/2020 o il suo allegato. Il controllo di legittimità è quindi stato limitato alla decisione impugnata, nella parte in cui confermava la decisione dell’ACER.
Primo motivo: competenza dell’ACER e principio di attribuzione
Le ricorrenti sostenevano che l’ACER avesse ecceduto i limiti della propria competenza, discostandosi dalla richiesta congiunta delle ANR e sostituendo la propria posizione a quella delle autorità nazionali. Il Tribunale ha respinto tale tesi: l’articolo 6, paragrafo 10, del regolamento 2019/942 e l’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento 2017/2195 attribuiscono all’ACER il potere di adottare una decisione sulla proposta quando le ANR le abbiano chiesto congiuntamente di farlo. In tale contesto, l’ACER non è vincolata a una distinzione tra punti concordati e punti controversi tra le ANR, ma può pronunciarsi sull’intera proposta, modificandola se necessario per assicurarne la conformità al diritto dell’Unione.
Secondo motivo: applicazione dell’articolo 21 del regolamento 2017/2195
Il secondo motivo, articolato in otto parti, è stato integralmente respinto. Il Tribunale ha anzitutto rilevato che l’ACER poteva tenere conto delle versioni successive della proposta di metodologia presentate dai TSO durante la consultazione, in un’ottica di cooperazione leale. Ha poi chiarito che l’ACER non aveva imposto l’abbandono del consorzio in quanto tale, ma aveva correttamente considerato che un consorzio privo di personalità giuridica equivale, sul piano giuridico, a una struttura a entità multiple.
Gestione di capacità come funzione necessaria
Uno dei punti decisivi della sentenza è la qualificazione della gestione di capacità come funzione necessaria per il funzionamento della piattaforma aFRR. Il Tribunale ha ricostruito il dato letterale e teleologico dell’articolo 21 del regolamento 2017/2195, osservando che la funzione di ottimizzazione dell’attivazione e quella di regolamento TSO-TSO sono funzioni necessarie, ma che il testo non esclude altre funzioni necessarie qualora tecnicamente e giuridicamente indispensabili. In particolare, la gestione di capacità è stata ritenuta necessaria perché consente l’aggiornamento continuo della capacità di trasmissione interzonale disponibile, requisito essenziale per l’ottimizzazione dell’attivazione e per il buon funzionamento della piattaforma.
Requisiti supplementari in caso di più entità
Poiché la gestione di capacità è stata qualificata come funzione necessaria, il Tribunale ha ritenuto corretta l’applicazione dell’articolo 21, paragrafo 3, lettera e), del regolamento 2017/2195. Quando i TSO propongono di designare più entità per svolgere le funzioni necessarie della piattaforma, la proposta deve dimostrare e assicurare: il coordinamento coerente delle funzioni; una governance, un funzionamento e un controllo regolamentare efficienti ed efficaci; un processo decisionale efficace per risolvere eventuali divergenze tra le entità. Nel caso di specie, le proposte dei TSO non soddisfacevano tali requisiti in relazione alla gestione di capacità.
Funzione multipiattaforma e rinvio della sua attuazione
Il Tribunale ha anche confermato che la gestione di capacità poteva essere trattata come funzione multipiattaforma, da coordinare centralmente tra diverse piattaforme europee di bilanciamento. Tuttavia, ciò non escludeva la sua qualifica come funzione necessaria per il funzionamento della piattaforma aFRR. Il differimento della sua concreta attuazione di due anni non eliminava la natura necessaria della funzione, che era prevista fin dall’inizio per garantire una progettazione "ad alto livello" e conforme agli obiettivi del regolamento.
Terzo motivo: diritti della difesa, accesso al fascicolo, motivazione e controllo della commissione dei ricorsi
Il Tribunale ha respinto anche tutte le censure relative alla procedura dinanzi alla commissione dei ricorsi. Ha escluso la violazione dei principi di indipendenza e imparzialità, rilevando che le ricorrenti non avevano dimostrato pregiudizi o mancanza di autonomia dei membri della commissione. Ha inoltre ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di divulgazione dei documenti, perché le ricorrenti non avevano spiegato in modo sufficiente la loro utilità concreta ai fini del procedimento dinanzi alla commissione dei ricorsi.
Obbligo di motivazione e intensità del sindacato
Quanto alla motivazione, il Tribunale ha ritenuto che la commissione dei ricorsi avesse esposto in modo sufficientemente chiaro le ragioni del proprio ragionamento, sia sulla proporzionalità sia sulla contestata modifica della metodologia aFRR. Ha altresì precisato che la commissione dei ricorsi doveva esercitare un controllo completo sulle valutazioni giuridiche dell’ACER e un controllo adeguato anche sulle valutazioni tecniche complesse. Nel caso concreto, l’intensità del sindacato esercitato è stata ritenuta sufficiente.
Decisione finale
Il ricorso è stato respinto in toto e le ricorrenti sono state condannate alle spese. La sentenza conferma la linea secondo cui l’ACER dispone di un potere decisionale proprio nelle materie tecniche e transfrontaliere del mercato elettrico, specie quando le ANR le chiedono congiuntamente di decidere, e che tale potere include la possibilità di correggere le proposte dei TSO per garantirne la conformità al diritto dell’Unione.
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