Tribunale, Sentenza T-607/20
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 15 febbraio 2023. — Austrian Power Grid AG e a. contro Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia. — Energia – Mercato interno dell’energia elettrica – Quadro di attuazione per una piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione manuale – Procedura di adozione dei termini, delle condizioni e delle metodologie – Rigetto della proposta comune dei gestori di rete – Competenza dell’ACER – Errore di diritto – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione. — Causa T-607/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di vari TSO contro la decisione della commissione dei ricorsi dell’ACER relativa alla metodologia mFRR. Ha confermato che l’ACER, su richiesta congiunta delle ANR, poteva approvare e modificare la proposta dei TSO per renderla conforme al diritto UE e che la gestione di capacità costituisce una funzione necessaria della piattaforma mFRR. È stata inoltre esclusa la violazione dei diritti di difesa, dell’accesso al fascicolo, dell’obbligo di motivazione e delle regole sul controllo giurisdizionale interno dell’ACER.
Bilanciamento energia elettrica: legittimità della decisione ACER che approva la metodologia mFRR e richiede ai TSO di designare la/le entità per la gestione di capacità, con verifica dei limiti di competenza e delle garanzie procedurali
La questione giuridica
Se, nel contesto della procedura prevista dai regolamenti sul mercato interno dell’energia elettrica, l’ACER potesse discostarsi dalla richiesta congiunta delle autorità nazionali di regolazione e approvare una versione modificata della metodologia mFRR; se la gestione di capacità debba essere considerata funzione necessaria per il funzionamento della piattaforma mFRR; se i requisiti supplementari dell’articolo 20, paragrafo 3, lettera e), del regolamento 2017/2195 si applichino alla designazione di più entità; e se la commissione dei ricorsi abbia violato diritti di difesa, accesso al fascicolo, obbligo di motivazione e dovere di controllo completo.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che, quando le autorità nazionali di regolazione chiedono congiuntamente all’ACER di decidere su una proposta di metodologia presentata dai TSO, l’ACER è competente a pronunciarsi sull’intera proposta e può modificarla per assicurarne la conformità al diritto dell’Unione, senza essere vincolata ai soli punti di disaccordo individuati dalle ANR. Ha inoltre ritenuto che la gestione di capacità, in quanto necessaria tecnicamente e giuridicamente al funzionamento efficiente e sicuro della piattaforma mFRR, rientri tra le funzioni necessarie di cui all’articolo 20 del regolamento 2017/2195; di conseguenza, se i TSO designano più entità, devono dimostrare il rispetto dei requisiti supplementari dell’articolo 20, paragrafo 3, lettera e). Le censure sulla violazione dei diritti procedurali, dell’obbligo di motivazione e sul difetto di controllo della commissione dei ricorsi sono state respinte perché infondate o, in parte, prive di incidenza sul dispositivo.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 5 TUE
- Articolo 6 TFUE
- Regolamento (UE) 2019/942
- Regolamento (UE) 2017/2195
- Regolamento (UE) 2017/1485
- Regolamento (CE) n. 1049/2001
- Direttiva (UE) 2019/944
- Direttiva (UE) 2017/1132
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 41
Bilanciamento energia elettrica: metodologia mFRR e competenze ACER
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Austrian Power Grid AG e altri gestori di rete contro la decisione della commissione dei ricorsi dell’ACER del 16 luglio 2020. Oggetto del contendere è la decisione 03/2020 dell’ACER sulla metodologia mFRR, relativa alla piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione manuale.
Fatti e procedimento amministrativo
I TSO avevano inizialmente elaborato, ai sensi del regolamento (UE) 2017/2195, una proposta di metodologia mFRR e l’avevano trasmessa alle ANR per approvazione. Le ANR, con lettera del 24 luglio 2019, avevano chiesto congiuntamente all’ACER di adottare una decisione sulla proposta, con conseguente attivazione della competenza dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento 2017/2195 e dell’articolo 6, paragrafo 10, del regolamento 2019/942.
Nel corso degli scambi successivi, i TSO presentarono più versioni della proposta, modificando in particolare l’articolo 12 relativo all’entità incaricata delle funzioni necessarie per il funzionamento della piattaforma. L’ACER adottò la decisione 03/2020 il 24 gennaio 2020, approvando la metodologia mFRR con alcune modifiche, tra cui la previsione che la funzione di gestione di capacità sarebbe stata oggetto di una successiva proposta di modifica.
Ricevibilità e oggetto del controllo del Tribunale
Il Tribunale ha rilevato che le ricorrenti, non avendo lo status di ricorrenti privilegiati, potevano impugnare soltanto la decisione della commissione dei ricorsi e non direttamente la decisione 03/2020 dell’ACER o il suo allegato. Di conseguenza, il controllo giudiziale si è limitato alla legittimità della decisione della commissione dei ricorsi, anche nella parte in cui essa confermava integralmente la decisione 03/2020.
Primo motivo: competenza dell’ACER e portata della richiesta congiunta delle ANR
Le ricorrenti sostenevano che l’ACER avesse oltrepassato i limiti della propria competenza, perché la richiesta congiunta delle ANR avrebbe investito l’Agenzia solo dei punti specificamente controversi tra le autorità nazionali. Il Tribunale ha respinto questa tesi: la lettera dell’articolo 6, paragrafo 10, del regolamento 2019/942 e dell’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento 2017/2195 non limita la competenza dell’ACER ai soli aspetti oggetto di disaccordo, ma le attribuisce il potere di decidere sull’intera questione regolatoria o proposta presentata dai TSO quando le ANR le chiedano congiuntamente di intervenire.
La Corte ha valorizzato il contesto sistematico e teleologico: il rafforzamento dei poteri decisionali dell’ACER serve a evitare frammentazioni e ritardi nelle decisioni transfrontaliere, mantenendo al contempo un ruolo centrale per le ANR attraverso il parere del comitato dei regolatori. Ne deriva che l’ACER può modificare la proposta dei TSO per garantirne la conformità al diritto dell’Unione, senza essere vincolata dalla posizione delle ANR su singoli punti già discussi.
Secondo motivo: gestione di capacità come funzione necessaria della piattaforma mFRR
Il nucleo della controversia riguarda la qualificazione della gestione di capacità. Le ricorrenti affermavano che essa fosse una funzione multipiattaforma, esterna al perimetro dell’articolo 20 del regolamento 2017/2195, e che l’ACER non potesse includerla tra le funzioni necessarie per il funzionamento della piattaforma mFRR.
Il Tribunale ha invece ritenuto che la nozione di "funzioni necessarie per il funzionamento della piattaforma mFRR" debba essere interpretata alla luce della finalità del regolamento: integrazione dei mercati del bilanciamento, sicurezza operativa, efficienza complessiva e coordinamento europeo. In tale prospettiva, la gestione di capacità, che consente il calcolo e l’aggiornamento continuo della capacità di trasmissione interzonale disponibile, è tecnicamente e giuridicamente indispensabile per il corretto funzionamento della funzione di ottimizzazione dell’attivazione e quindi della piattaforma mFRR nel suo complesso.
Il Tribunale ha osservato che il regolamento 2017/2195 impone ai TSO di aggiornare continuamente la disponibilità della capacità interzonale e di sviluppare metodologie armonizzate, sicché la funzione di gestione di capacità non può essere vista come estranea al funzionamento della piattaforma. Al contrario, essa è stata concepita dagli stessi TSO come parte integrante dell’architettura di alto livello della piattaforma, anche se da introdurre con un differimento temporale. La qualificazione come funzione necessaria comporta che, se i TSO intendono affidarla a più entità, devono rispettare i requisiti supplementari dell’articolo 20, paragrafo 3, lettera e).
Applicazione dell’articolo 20, paragrafo 3, lettera e), del regolamento 2017/2195
Il Tribunale ha chiarito che i requisiti supplementari previsti per l’ipotesi di designazione di più entità si applicano proprio perché la proposta dei TSO riguardava funzioni necessarie per il funzionamento della piattaforma mFRR. Non è decisivo che tali funzioni siano definite nella proposta: la loro definizione rimanda alle funzioni necessarie di cui all’articolo 20, paragrafo 3, lettera c).
Nel caso concreto, la proposta iniziale prevedeva un consorzio di TSO, privo di personalità giuridica, oppure una società appartenente ai TSO. L’ACER e la commissione dei ricorsi hanno ritenuto correttamente che un consorzio senza personalità giuridica non potesse essere considerato un’entità unica, cosicché la proposta andava valutata come assetto a più entità, soggetto ai requisiti dell’articolo 20, paragrafo 3, lettera e). Le censure secondo cui l’ACER avrebbe aggiunto illegittimamente una condizione di capacità giuridica sono state respinte, anche alla luce della definizione di TSO contenuta nella direttiva 2019/944 e delle norme di diritto societario richiamate.
Consultazione, modifica della proposta e legittimità della decisione finale
Il Tribunale ha sottolineato che, nel corso della consultazione, i TSO hanno presentato spontaneamente più versioni della proposta per rispondere alle osservazioni di ACER e ANR. L’ACER ha potuto prendere in considerazione la terza proposta modificata, che prevedeva un’entità unica per la funzione di ottimizzazione dell’attivazione e il regolamento TSO-TSO, lasciando per la gestione di capacità una soluzione da definire successivamente.
La decisione dell’ACER di chiedere ai TSO una proposta di modifica della metodologia, al fine di designare l’entità responsabile della gestione di capacità, è stata ritenuta legittima: non si trattava di una modifica estranea alla procedura, ma di una condizione per l’approvazione dell’mFRRIF, coerente con l’articolo 20 del regolamento 2017/2195 e con il potere decisionale attribuito all’ACER dal regolamento 2019/942.
Terzo motivo: diritti della difesa, accesso al fascicolo, motivazione e controllo della commissione dei ricorsi
Le ricorrenti avevano anche contestato il rifiuto della commissione dei ricorsi di disporre la divulgazione di taluni documenti e denunciato violazioni del principio di buona amministrazione, del diritto di accesso al fascicolo, dell’obbligo di motivazione e del dovere di effettuare un controllo completo.
Sul diritto di accesso al fascicolo, il Tribunale ha chiarito che la richiesta presentata dinanzi alla commissione dei ricorsi era una domanda di misura procedurale interna, non un’istanza di accesso al fascicolo ai sensi dell’articolo 41 della Carta né una domanda di accesso ai documenti ex regolamento 1049/2001. La commissione dei ricorsi poteva quindi respingere la richiesta perché le ricorrenti non avevano dimostrato in modo sufficiente l’utilità dei documenti ai fini del giudizio pendente.
Quanto alla motivazione, il Tribunale ha ritenuto sufficiente la spiegazione fornita dalla commissione dei ricorsi, la quale aveva indicato il ragionamento seguito sia in via principale sia in subordine. Il fatto che non siano stati esaminati tutti gli argomenti dedotti dalle parti non integra di per sé un vizio di motivazione.
Sull’obbligo di controllo completo, il Tribunale ha ricordato che la commissione dei ricorsi deve verificare in modo pieno le valutazioni giuridiche e, quanto alle valutazioni tecniche complesse, non può limitarsi a un mero controllo dell’errore manifesto. Pur rilevando che alcuni passaggi della decisione impugnata riflettevano la prassi dell’epoca, il Tribunale ha concluso che la commissione dei ricorsi aveva comunque esercitato un controllo sostanzialmente completo e non meramente deferente.
Esito
Il ricorso è stato integralmente respinto. Le ricorrenti sono state condannate alle spese.
Principi ricavabili
La sentenza conferma che:
- la competenza dell’ACER, quando sia investita da una richiesta congiunta delle ANR, copre l’intera questione regolatoria o proposta sottoposta dai TSO;
- l’ACER può modificare la proposta dei TSO per garantirne la conformità al diritto UE;
- la gestione di capacità può costituire una funzione necessaria della piattaforma mFRR;
- se i TSO intendono distribuire tali funzioni tra più entità, devono rispettare i requisiti rafforzati di coordinamento, governance e controllo previsti dall’articolo 20, paragrafo 3, lettera e), del regolamento 2017/2195;
- la commissione dei ricorsi dell’ACER deve operare un sindacato effettivo, ma non è necessario che accolga ogni censura se il ragionamento seguito è adeguatamente esposto e coerente con il quadro normativo.
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