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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16899/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la richiesta di un contributo economico regionale per il sostegno alla formazione universitaria degli orfani delle vittime di mafia. Il ricorrente, che aveva frequentato l'università nel periodo 1982-1987, sosteneva di avere diritto ad applicare la disciplina più favorevole introdotta dalla legge regionale Sicilia n. 20 del 1999 e poi precisata dall'art. 50 della legge regionale Sicilia n. 6 del 2001, includendo anche l'anno accademico 1982/83, in cui era deceduto il padre in un attentato mafioso. I giudici di merito avevano invece ritenuto che la nuova disciplina non fosse retroattiva e che il diritto spettasse solo secondo la legge regionale n. 10 del 1986, già applicata per gli anni 1986 e 1987. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione delle norme regionali invocate e omessa/insufficiente motivazione, sostenendo che l'art. 50 l.r. n. 6 del 2001 prevederebbe espressamente la retroattività del beneficio, che la Corte territoriale avrebbe trascurato la ratio solidaristica della disciplina, che vi sarebbe coerenza con altre previsioni regionali di favore applicate a fatti anteriori, e che comunque il precedente contributo percepito non esauriva tutte le voci richieste perché non comprendeva interessi e rivalutazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, perché formulata secondo un paradigma non più attuale, la censura di vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., osservando che non era denunciata un'anomalia motivazionale nei limiti del "minimo costituzionale", ma una diversa lettura degli argomenti già esaminati dai giudici di merito. Ha poi dichiarato infondata la doglianza di violazione di legge, affermando che tra la l.r. Sicilia n. 10 del 1986 e la l.r. Sicilia n. 20 del 1999 vi è successione di leggi nel tempo, che l'art. 3 della legge del 1999 sostituisce la disciplina precedente e che l'art. 50 della l.r. n. 6 del 2001 regola solo l'erogazione e il criterio temporale del contributo, senza introdurre una deroga espressa all'art. 11 delle preleggi. La Corte ha escluso anche il profilo di incostituzionalità prospettato, rilevando che le provvidenze regionali sono espressione di scelta discrezionale del legislatore e che la diversa misura economica tra le discipline non integra di per sé disparità irragionevole. Le spese sono state compensate integralmente per la novità della questione; è stato inoltre dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 l.r. Sicilia 13 settembre 1999, n. 20

    introduce un nuovo sostegno economico annuale per gli orfani delle vittime di mafia per scuola dell'obbligo, scuola superiore e università, con rivalutazione annuale; la Corte lo considera disciplina sostitutiva di quella previgente, non meramente integrativa.

  • art. 50 l.r. Sicilia 3 maggio 2001, n. 6

    stabilisce che il sostegno è erogato a domanda con decorrenza dall'anno in cui si è verificato l'evento delittuoso; la Corte lo interpreta come norma sostanziale di disciplina del contributo, non come disposizione intertemporale idonea a rendere retroattiva la legge del 1999.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    è richiamato come regola generale di irretroattività della legge, in assenza di espressa deroga.

  • art. 1 l.r. Sicilia 12 marzo 1986, n. 10

    costituiva la disciplina previgente del beneficio per gli orfani delle vittime della mafia, poi abrogata; è la normativa applicabile ai rapporti sorti durante la sua vigenza.

  • art. 23 l.r. Sicilia n. 20 del 1999

    dispone l'abrogazione della precedente disciplina del 1986, confermando la sostituzione della nuova normativa a quella anteriore.

  • art. 4 l.r. Sicilia n. 20 del 1999

    prevede assunzioni a richiesta di determinate categorie di familiari delle vittime di mafia; la Corte lo considera previsione autonoma e innovativa, non utile a estendere retroattivamente il diverso beneficio economico dell'art. 3.

  • art. 2 Cost.

    evocato come fondamento del principio solidaristico cui si ispirano le provvidenze regionali; non è ritenuto fonte di un diritto soggettivo costituzionalmente dovuto alla misura economica richiesta.

  • art. 3 Cost.

    la Corte esclude la violazione del principio di eguaglianza, ritenendo non comparabili le diverse discipline temporali e finanziarie adottate dal legislatore regionale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    può essere denunciato solo nei limiti dell'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non consente il riesame del merito o della sufficienza della motivazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica il rito camerale di trattazione del ricorso in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    impone, in caso di rigetto del ricorso, l'attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato in relazione alla misura del contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134

    ha riformulato l'art. 360, n. 5, c.p.c. riducendo il sindacato di legittimità al minimo costituzionale.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riforma del vizio di motivazione.

Massime di principio

  • In tema di successione di leggi nel tempo, la sopravvenienza di una disciplina più favorevole non consente di ritenere automaticamente estesa la nuova regolazione a rapporti già esauriti o a fatti generatori già disciplinati da una precedente legge, salvo che il legislatore disponga espressamente una deroga al principio di irretroattività.
  • Una disposizione che regola la decorrenza, la domanda o il criterio di calcolo di una provvidenza economica non vale, di per sé, a qualificare la norma come retroattiva: per attribuire efficacia a fatti anteriori occorre una previsione univoca e specifica.
  • Quando una nuova legge sostituisce espressamente la precedente ed è collocata in un sistema di provvidenze solidaristiche, il confronto con altre misure diverse della stessa legge non consente di inferire, per analogia, la retroattività del beneficio in contestazione.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi limitato alle sole anomalie motivazionali radicali; non è più ammissibile una critica che miri a contestare la sufficienza, la persuasività o la completezza della motivazione in relazione alle risultanze di merito.
  • La discrezionalità del legislatore nel determinare l'ammontare e l'ambito temporale di provvidenze di natura solidaristica esclude, di regola, una violazione dell'art. 3 Cost. quando la diversa disciplina trovi giustificazione nella successione temporale delle leggi e in basi di calcolo non omogenee.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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