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Sentenza

Sentenza n. 4739/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento - del provvedimento sottoscritto in data 3.12.2025 e partecipato con pec il 10.12.2025, con cui il dirigente della Funzione Incentivi e Innovazione di Invitalia S.p.a. ha revocato le agevolazioni concesse alla società ricorrente, disponendo che gli uffici competenti di Invitalia diano opportuna attuazione alla presente deliberazione e, conseguentemente, di provvedere al recupero della somma erogata € 7.644,00 e di disimpegnare le residue somme concesse e non erogate di € 145.036,00.

Giustizia amministrativa202602172

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca delle agevolazioni concesse nell'ambito della misura "Resto al Sud", con recupero di € 7.644,00 e disimpegno di € 145.036,00

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ente erogatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società beneficiaria ha impugnato il provvedimento con cui Invitalia ha revocato le agevolazioni concesse nell'ambito della misura "Resto al Sud". La revoca è stata motivata dal mancato completamento del programma di spesa entro il termine di 24 mesi previsto dal provvedimento di concessione, prorogato di ulteriori 6 mesi, in violazione dell'obbligo previsto dall'art. 3.1 del provvedimento di concessione e in presenza della fattispecie di revoca indicata al punto 13.1, lettera d), della Circolare n. 33/2017 e successive modificazioni. L'amministrazione resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l'incompetenza territoriale del TAR Lazio, chiedendo comunque il rigetto del ricorso nel merito. La ricorrente non ha formulato obiezioni all'eccezione di difetto di giurisdizione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha ritenuto che la revoca non fosse riconducibile all'esercizio di un potere amministrativo autoritativo diretto a rivalutare i presupposti originari dell'agevolazione, ma costituisse conseguenza di un inadempimento contrattuale successivo all'erogazione del finanziamento, consistente nel mancato completamento del programma di spesa entro il termine previsto. Secondo il consolidato orientamento richiamato dal TAR, una volta erogata l'agevolazione, le controversie relative alla corretta esecuzione delle obbligazioni assunte dal beneficiario riguardano diritti soggettivi e obblighi correlati e spettano quindi al giudice ordinario. Le spese processuali sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 1 d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla l. 3 agosto 2017, n. 123

    La disposizione individua la misura agevolativa "Resto al Sud", nell'ambito della quale erano state concesse le agevolazioni oggetto di revoca.

  • art. 3.1 del provvedimento di concessione

    completare il programma di spesa entro 24 (ventiquattro) mesi dal perfezionamento del provvedimento di concessione

    Prevede l'obbligo contrattuale del beneficiario di completare il programma di spesa entro il termine stabilito.

  • punto 13.1, lettera d), Circolare n. 33/2017 e successive modificazioni

    Individua la fattispecie di revoca applicata in ragione del mancato rispetto dell'obbligo di completamento del programma di spesa.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la possibile definizione della controversia in camera di consiglio, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Quando un'agevolazione pubblica sia già stata erogata e la revoca sia disposta in ragione dell'inadempimento del beneficiario alle obbligazioni assunte per la corretta esecuzione del programma finanziato, la controversia attiene a diritti soggettivi e obblighi contrattuali e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • La giurisdizione sulle controversie relative alla revoca di agevolazioni già attribuite si determina distinguendo tra revoca fondata sulla rivalutazione dei presupposti originari dell'intervento pubblico e revoca conseguente a un inadempimento successivo del beneficiario: nel secondo caso, dopo l'erogazione del finanziamento, la posizione del beneficiario ha consistenza di diritto soggettivo.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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