Sentenza n. 2861/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione cautelare del provvedimento prot. 2770 adottato in data 1.08.2024 dal Parco della Pineta di Appiano Gentile, recante “Verifica inottemperanza all’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi prot. n. 2554 del 28.07.2020”, nonché dell’atto prodromico, ivi compresi gli atti istruttori, collegati, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, con avviso di esecuzione d'ufficio delle opere abusive
Esito
Favorevole al resistente (ente parco)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Parco che aveva accertato la mancata ottemperanza all'ordinanza di demolizione e ripristino del 28 luglio 2020, divenuta definitiva dopo il rigetto del ricorso di primo grado e l'estinzione per perenzione del giudizio d'appello. L'ordinanza originaria riguardava la rimozione di una struttura prefabbricata destinata al ricovero di cavalli, di una platea in calcestruzzo e il ripristino del livellamento del terreno con semina di prato stabile, opere realizzate in area soggetta a vincolo paesaggistico in assenza della prescritta autorizzazione. La ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, per mancata indicazione degli elementi essenziali dei beni oggetto dell'intimazione, la violazione del principio di proporzionalità della sanzione e l'inefficacia delle note con cui era stato rinnovato il termine di 90 giorni per l'esecuzione dell'ordinanza, sostenendo di averne percepito la natura lesiva soltanto successivamente. Nel corso dell'udienza pubblica il Collegio ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura speciale. Il difensore aveva depositato due procure: la prima, del 16 ottobre 2020, riferita all'impugnazione dell'originaria ordinanza di demolizione, e la seconda, del 28 aprile 2022, riferita all'appello contro la sentenza che aveva respinto quel precedente ricorso. Nessuna delle due procure indicava quale oggetto il provvedimento del Parco del 1° agosto 2024 oggi impugnato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto dello ius postulandi. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., il difensore deve essere munito di procura speciale riferita alla specifica controversia, con indicazione dell'atto impugnato e degli elementi necessari a identificarla. La prima procura riguardava un diverso giudizio, relativo all'ordinanza di demolizione del 2020, ed era stata rilasciata prima dell'adozione del provvedimento impugnato nel presente processo. La seconda riguardava esclusivamente l'appello contro la sentenza resa nel precedente giudizio ed era anch'essa anteriore al provvedimento del 2024. Le procure precedenti, conferite per altre controversie o fasi processuali, non potevano quindi attribuire al difensore il potere di rappresentanza per l'impugnazione del nuovo atto. Il Collegio ha inoltre escluso la possibilità di sanare retroattivamente il vizio mediante l'art. 182, comma 2, c.p.c., ritenuto inapplicabile al processo amministrativo in forza dell'art. 39, comma 1, c.p.a., secondo il principio affermato dall'Adunanza plenaria n. 11 del 2025, in ragione dell'incompatibilità del potere di rinnovazione con la struttura impugnatoria del processo amministrativo. Non sono state esaminate nel merito le censure relative alla motivazione, alla proporzionalità e al termine di esecuzione. Nulla per le spese, poiché il Parco non si è costituito.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
La procura conferita al difensore per agire davanti agli organi della giustizia amministrativa deve riferirsi a una specifica lite e indicare l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria e gli altri elementi utili a individuare la controversia.
art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.
La mancanza della procura speciale richiesta per il ricorso sottoscritto dal difensore determina la nullità dell'impugnazione e, conseguentemente, la sua inammissibilità.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile non consente di applicare al processo amministrativo l'art. 182, comma 2, c.p.c. quando il relativo potere di sanatoria sia incompatibile con la struttura impugnatoria del giudizio amministrativo.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La possibilità di sanare con efficacia retroattiva la mancanza o l'invalidità della procura alle liti non è applicabile al processo amministrativo secondo il principio richiamato dall'Adunanza plenaria n. 11 del 2025.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale deve essere conferita per una specifica controversia e deve consentire di individuare l'atto impugnato, le parti e l'autorità giudiziaria; una procura riferita a un diverso provvedimento o a una diversa fase processuale non attribuisce il potere di proporre l'impugnazione contro un successivo atto amministrativo.
- La procura speciale deve essere anteriore o contestuale alla sottoscrizione del ricorso e non può essere desunta da un mandato rilasciato per un giudizio già definito o per l'impugnazione della sentenza resa in quel giudizio.
- La mancanza di una valida procura speciale, nei casi in cui il ricorso sia sottoscritto dal difensore, determina la nullità dell'impugnazione e la conseguente inammissibilità del ricorso.
- Nel processo amministrativo non è applicabile, per effetto del rinvio ex art. 39 c.p.a., la sanatoria retroattiva della procura prevista dall'art. 182, comma 2, c.p.c., poiché il relativo potere di rinnovazione è incompatibile con la struttura impugnatoria del giudizio amministrativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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