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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15923/2026 del 23/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parti appellate)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di improcedibilità dell'appello proposto dalla società avverso la sentenza di primo grado. La società aveva notificato l'atto di citazione in appello e aveva tentato l'iscrizione a ruolo telematica; il deposito dell'8 giugno 2022 era però stato rifiutato dalla cancelleria il giorno successivo per una anomalia tecnica indicata come mancata inserzione delle parti convenute, con conseguente impossibilità del sistema di acquisire gli atti e creare il fascicolo informatico. La società ha poi effettuato un nuovo deposito solo il 14 settembre 2022, senza chiedere rimessione in termini. Con l'unico motivo di ricorso la società ha denunciato violazione dell'art. 16-bis, comma 7, d.l. 179/2012, sostenendo che ai fini della tempestività del deposito rileverebbe la ricevuta di avvenuta consegna PEC, mentre i successivi controlli automatici e l'accettazione della cancelleria sarebbero irrilevanti; da ciò deduceva che l'iscrizione a ruolo dell'8 giugno 2022 dovesse considerarsi tempestiva anche se poi rifiutata. Invocava inoltre, in via sostanziale, la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., assumendo che l'eventuale decadenza non sarebbe stata imputabile alla parte.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che, nel caso di deposito telematico rifiutato dalla cancelleria per una c.d. anomalia fatale che impedisce la creazione del fascicolo informatico, non basta la sola ricevuta di avvenuta consegna della PEC per evitare la decadenza processuale quando il deposito non sia andato a buon fine e la parte non rinnovi l'inoltro entro il termine di legge. Poiché il nuovo deposito è stato eseguito solo molti mesi dopo, oltre il termine per la costituzione dell'appellante, e non risultava proposta tempestiva istanza di rimessione in termini, la dichiarazione di improcedibilità dell'appello è stata confermata. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese di cassazione e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 16-bis, comma 7, D.L. 179/2012

    Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna

    La ricevuta di avvenuta consegna rileva per la tempestività del deposito telematico, ma nel caso di deposito rifiutato per anomalia che impedisce l'acquisizione nel fascicolo la parte deve comunque rinnovare l'invio nei termini processuali.

  • art. 153, secondo comma, c.p.c.

    La rimessione in termini presuppone una reazione tempestiva della parte alla causa non imputabile di decadenza e non è utilizzabile quando il rifiuto del deposito è avvenuto tempestivamente e la parte abbia lasciato decorrere il termine per rinnovare l'inoltro.

  • art. 184-bis c.p.c.

    Richiamato dalla Corte d'appello quale precedente formulazione dell'istituto della rimessione in termini, anch'essa fondata sull'esigenza di tempestività dell'iniziativa della parte.

  • art. 347 c.p.c.

    entro dieci giorni dalla notificazione dell'atto di appello

    Il rinnovo del deposito dell'atto di appello doveva avvenire entro il termine di costituzione dell'appellante previsto per l'appello; il deposito successivo è stato giudicato tardivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo civile telematico, la sola ricevuta di avvenuta consegna attesta il perfezionamento del deposito ai fini temporali, ma non sana un invio rifiutato dalla cancelleria per errori che impediscano la formazione del fascicolo informatico.
  • Quando il deposito telematico è respinto per un'anomalia fatale imputabile al contenuto o alla struttura della busta, la parte deve ripetere l'inoltro entro il termine processuale applicabile; in mancanza, la decadenza si consolida.
  • La rimessione in termini può essere concessa solo se la decadenza sia dipesa da causa non imputabile e la parte abbia reagito con immediatezza al verificarsi dell'impedimento, non potendo essere utilizzata per rimediare a un ritardo protratto.
  • In appello, il mancato perfezionamento tempestivo dell'iscrizione a ruolo comporta l'improcedibilità dell'impugnazione quando il nuovo deposito avvenga oltre il termine di costituzione dell'appellante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaNullitàLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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