Cassazione Civile, Ordinanza n. 15923/2026 del 23/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parti appellate)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di improcedibilità dell'appello proposto dalla società avverso la sentenza di primo grado. La società aveva notificato l'atto di citazione in appello e aveva tentato l'iscrizione a ruolo telematica; il deposito dell'8 giugno 2022 era però stato rifiutato dalla cancelleria il giorno successivo per una anomalia tecnica indicata come mancata inserzione delle parti convenute, con conseguente impossibilità del sistema di acquisire gli atti e creare il fascicolo informatico. La società ha poi effettuato un nuovo deposito solo il 14 settembre 2022, senza chiedere rimessione in termini. Con l'unico motivo di ricorso la società ha denunciato violazione dell'art. 16-bis, comma 7, d.l. 179/2012, sostenendo che ai fini della tempestività del deposito rileverebbe la ricevuta di avvenuta consegna PEC, mentre i successivi controlli automatici e l'accettazione della cancelleria sarebbero irrilevanti; da ciò deduceva che l'iscrizione a ruolo dell'8 giugno 2022 dovesse considerarsi tempestiva anche se poi rifiutata. Invocava inoltre, in via sostanziale, la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., assumendo che l'eventuale decadenza non sarebbe stata imputabile alla parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che, nel caso di deposito telematico rifiutato dalla cancelleria per una c.d. anomalia fatale che impedisce la creazione del fascicolo informatico, non basta la sola ricevuta di avvenuta consegna della PEC per evitare la decadenza processuale quando il deposito non sia andato a buon fine e la parte non rinnovi l'inoltro entro il termine di legge. Poiché il nuovo deposito è stato eseguito solo molti mesi dopo, oltre il termine per la costituzione dell'appellante, e non risultava proposta tempestiva istanza di rimessione in termini, la dichiarazione di improcedibilità dell'appello è stata confermata. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese di cassazione e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 16-bis, comma 7, D.L. 179/2012
Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna
La ricevuta di avvenuta consegna rileva per la tempestività del deposito telematico, ma nel caso di deposito rifiutato per anomalia che impedisce l'acquisizione nel fascicolo la parte deve comunque rinnovare l'invio nei termini processuali.
art. 153, secondo comma, c.p.c.
La rimessione in termini presuppone una reazione tempestiva della parte alla causa non imputabile di decadenza e non è utilizzabile quando il rifiuto del deposito è avvenuto tempestivamente e la parte abbia lasciato decorrere il termine per rinnovare l'inoltro.
Richiamato dalla Corte d'appello quale precedente formulazione dell'istituto della rimessione in termini, anch'essa fondata sull'esigenza di tempestività dell'iniziativa della parte.
entro dieci giorni dalla notificazione dell'atto di appello
Il rinnovo del deposito dell'atto di appello doveva avvenire entro il termine di costituzione dell'appellante previsto per l'appello; il deposito successivo è stato giudicato tardivo.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo civile telematico, la sola ricevuta di avvenuta consegna attesta il perfezionamento del deposito ai fini temporali, ma non sana un invio rifiutato dalla cancelleria per errori che impediscano la formazione del fascicolo informatico.
- Quando il deposito telematico è respinto per un'anomalia fatale imputabile al contenuto o alla struttura della busta, la parte deve ripetere l'inoltro entro il termine processuale applicabile; in mancanza, la decadenza si consolida.
- La rimessione in termini può essere concessa solo se la decadenza sia dipesa da causa non imputabile e la parte abbia reagito con immediatezza al verificarsi dell'impedimento, non potendo essere utilizzata per rimediare a un ritardo protratto.
- In appello, il mancato perfezionamento tempestivo dell'iscrizione a ruolo comporta l'improcedibilità dell'impugnazione quando il nuovo deposito avvenga oltre il termine di costituzione dell'appellante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15835/2026 del 23/05/2026
- ordinanza_civile · 23 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15836/2026 del 23/05/2026
- ordinanza_civile · 23 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15837/2026 del 23/05/2026
- ordinanza_civile · 23 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15838/2026 del 23/05/2026
- ordinanza_civile · 23 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15839/2026 del 23/05/2026
- ordinanza_civile · 23 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15840/2026 del 23/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →