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Interpello

Risposta n. 512 del 11/12/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Trattamento fiscale dei compensi professionali incassati nel 2019 da un soggetto divenuto non residente in Italia

Il quesito

Il contribuente chiede se i compensi per prestazioni di lavoro autonomo fatturate nel 2018, quando era residente fiscalmente in Italia, ma incassate nel 2019, quando è residente in Spagna e non svolge più attività professionale in Italia, debbano subire la ritenuta del 20% a titolo d’acconto oppure quella del 30% a titolo d’imposta.

Soluzione prospettata dal contribuente

L’istante sostiene che, poiché le prestazioni sono state rese in Italia nel 2018 e riferite a un’attività allora svolta abitualmente in Italia, i compensi incassati nel 2019 dovrebbero essere tassati con ritenuta del 20% come compensi di lavoro autonomo di soggetto residente, con dichiarazione nel quadro RE; in subordine esclude la ritenuta del 30% perché la ratio della norma sarebbe quella di colpire i non residenti per sottrarre base imponibile all’Italia.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che, per il principio di cassa, i compensi rilevano nel 2019, anno dell’effettiva percezione, e che in tale momento il percipiente è non residente; pertanto si applica la ritenuta del 30% a titolo d’imposta ex articolo 25, comma 2, primo periodo, del d.P.R. n. 600/1973. Precisa inoltre che l’Italia conserva la potestà impositiva ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della Convenzione Italia-Spagna, ferma restando l’impossibilità di risolvere in interpello la verifica di fatto della residenza fiscale.

Trattamento fiscale dei compensi professionali incassati dopo il trasferimento all’estero

L’interpello riguarda il regime fiscale, ai fini delle imposte sui redditi, di compensi per attività di lavoro autonomo professionale fatturati in un periodo d’imposta precedente e incassati in un anno in cui il professionista non è più fiscalmente residente in Italia. Il caso ruota attorno al momento di tassazione del compenso e alla corretta ritenuta applicabile da parte del committente italiano.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

L’istante dichiara di aver svolto in Italia attività di consulenza nel settore delle tecnologie informatiche come lavoratore autonomo e di aver ottenuto nel 2016 l’attribuzione della partita IVA. Nel febbraio 2019 si è trasferito in Spagna, dove è stato assunto come lavoratore dipendente e ha stabilito dimora abituale, domicilio e centro vitale degli interessi, presentando domanda di iscrizione all’AIRE.

Il contribuente precisa che alcune prestazioni professionali fatturate a un committente italiano negli ultimi mesi del 2018 saranno incassate nel 2019. Per questo motivo intende mantenere la partita IVA italiana fino all’integrale riscossione dei crediti, pur avendo trasferito la residenza fiscale all’estero.

Quesito posto all’Agenzia

Il contribuente chiede quale sia il trattamento fiscale dei compensi professionali incassati nel 2019, anno in cui non è più residente fiscalmente in Italia, ma relativi a prestazioni rese nel 2018, quando invece era residente in Italia.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

Secondo l’istante, i compensi fatturati nel 2018 e incassati nel 2019 dovrebbero essere soggetti alla ritenuta d’acconto del 20% prevista dall’articolo 25, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

A sostegno della tesi, il contribuente richiama il fatto che per i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da soggetti non residenti si applicherebbero, in linea generale, le regole ordinarie del lavoro autonomo, salvo l’ipotesi di compensi per prestazioni effettuate all’estero o corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nel caso di specie, mancherebbe però una "base fissa" in Italia nell’anno di incasso; tuttavia i compensi sarebbero riferiti a prestazioni ultimate nel 2018, quando egli era ancora residente in Italia e svolgeva abitualmente l’attività.

Ne conseguirebbe, per il contribuente, che:

  • i compensi incassati nel 2019 debbano essere assoggettati alla ritenuta del 20% a titolo di acconto;
  • gli stessi debbano essere dichiarati nel quadro RE del Modello Redditi PF;
  • i costi inerenti possano essere dedotti secondo il principio di cassa;
  • non sia applicabile la ritenuta del 30% a titolo di imposta, prevista per i soggetti non residenti, perché la sua funzione sarebbe quella di evitare che tali soggetti si sottraggano alla potestà impositiva italiana.

Normativa e principi richiamati

L’Agenzia richiama anzitutto il principio di cassa quale criterio di determinazione del reddito di lavoro autonomo: i compensi concorrono al reddito nel periodo d’imposta in cui sono effettivamente percepiti, mentre le spese sono deducibili nell’anno in cui sono effettivamente sostenute.

Richiama poi l’articolo 25 del d.P.R. n. 600/1973:

  • comma 1: ritenuta del 20% a titolo di acconto sui compensi corrisposti a soggetti residenti per prestazioni di lavoro autonomo;
  • comma 2: ritenuta del 30% a titolo di imposta sui compensi corrisposti a soggetti non residenti, con esclusione dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero e di quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

È inoltre menzionato l’articolo 14, paragrafo 1, della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Spagna, stipulata a Roma l’8 settembre 1977 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 663.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia osserva che il reddito di lavoro autonomo è disciplinato dal principio di cassa: ciò comporta che il compenso rileva fiscalmente nell’anno dell’effettiva percezione, indipendentemente dall’anno di fatturazione. A supporto richiama anche l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, secondo cui le fatture emesse in un periodo d’imposta anteriore non concorrono al reddito nel periodo di fatturazione, ma in quello dell’incasso.

Sulla base di questo principio, i compensi relativi alle prestazioni svolte nel 2018 diventano fiscalmente rilevanti nel 2019, cioè nel momento in cui sono effettivamente percepiti. Pertanto, è nel 2019 che occorre verificare la residenza fiscale del percettore e il conseguente regime di ritenuta applicabile.

Poiché nel 2019 il contribuente è non residente, le somme percepite rientrano nell’articolo 25, comma 2, primo periodo, del d.P.R. n. 600/1973 e devono essere assoggettate alla ritenuta a titolo di imposta del 30%.

L’Agenzia precisa inoltre che, trattandosi di redditi derivanti dall’esercizio di un’attività indipendente svolta nel 2018 in Italia, la potestà impositiva italiana è comunque պահպանuta ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della Convenzione Italia-Spagna, anche se i compensi sono percepiti nell’anno successivo.

Precisazioni finali

L’Amministrazione evidenzia infine che la verifica della effettiva residenza fiscale di un soggetto riguarda elementi di fatto e, come già chiarito dalla circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, non può essere oggetto di istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212/2000.

Il parere è reso esclusivamente sulla base degli elementi e documenti forniti dal contribuente, assunti come veri e concretamente attuati.

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