Salta al contenuto
Interpello

Risposta n. 510 del 11/12/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente sostiene di possedere i requisiti per il regime impatriati e ritiene applicabile anche l'estensione per ulteriori cinque anni con tassazione del 10%, in quanto ha almeno tre figli minorenni ed è proprietario di un immobile ad uso abitativo.

Regime speciale lavoratori impatriati e rientro da distacco all'estero

Il quesito

Il contribuente chiede se, rientrando in Italia dal 1° settembre 2019 dopo un distacco a Dubai, possa beneficiare del regime agevolato per lavoratori impatriati ex art. 16 d.lgs. 147/2015 e, in particolare, della proroga quinquennale con tassazione al 10% per via di tre figli minorenni e della proprietà di un immobile abitativo.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia esclude l'agevolazione perché il rientro avviene alla naturale scadenza del distacco ed è in continuità con il precedente rapporto di lavoro; manca quindi la discontinuità funzionale richiesta dalla norma. Conseguentemente, non spetta il regime impatriati, né rilevano le condizioni per la proroga, ferma restando la necessità di verificare in fatto l'effettiva residenza estera.

Regime speciale per lavoratori impatriati e rientro da distacco all'estero

L'interpello riguarda la possibilità per un lavoratore dipendente di accedere al regime speciale per i lavoratori impatriati previsto dall'art. 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, dopo un periodo di distacco all'estero presso la medesima multinazionale. Il caso è esaminato dall'Agenzia delle Entrate alla luce delle modifiche introdotte dal d.l. 30 aprile 2019, n. 34.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

L'istante è un cittadino italiano, laureato dal 2002, che lavora dal giugno 2002 come dipendente e dal 1° giugno 2007 alle dipendenze della multinazionale ALFA, con sede italiana a Roma. Risulta iscritto all'AIRE con tutta la famiglia dal 4 agosto 2017 per un progetto di costruzione di un impianto presso la sede di Dubai, con rientro in Italia previsto dal 1° settembre 2019.

Il contribuente segnala inoltre precedenti esperienze lavorative all'estero per la stessa società:

  • in Polonia da luglio 2009 a febbraio 2011;
  • negli Emirati Arabi Uniti da agosto 2015 a settembre 2016, con iscrizione AIRE dal 30 novembre 2015 all'11 settembre 2016.

Dalla documentazione allegata emerge che dall'11 settembre 2016 fino all'inizio del distacco del 26 agosto 2017 il lavoratore ha svolto la propria attività nella sede ordinaria di Roma; successivamente è stato distaccato a Dubai dal 26 agosto 2017 al 31 agosto 2019.

Quesito del contribuente

Il contribuente chiede se, al rientro in Italia dal 1° settembre 2019, possa fruire delle agevolazioni previste per i lavoratori impatriati di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 147 del 2015.

Soluzione interpretativa proposta dall'istante

L'istante ritiene di avere i requisiti per accedere al regime speciale per lavoratori impatriati ai sensi dell'art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 147 del 2015, come modificato dall'art. 5, comma 1, del d.l. n. 34 del 2019.

Sostiene inoltre che nel suo caso sia applicabile la proroga del beneficio per ulteriori cinque anni con tassazione del 10% del reddito, poiché ha tre figli minorenni ed è proprietario di un immobile ad uso abitativo.

Normativa e prassi richiamate dall'Agenzia

L'Agenzia richiama:

  • l'art. 16 del d.lgs. n. 147 del 2015, che ha introdotto il regime speciale per lavoratori impatriati;
  • l'art. 5 del d.l. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019, in vigore dal 1° maggio 2019;
  • il comma 2 dell'art. 5 del d.l. n. 34 del 2019, che rende le modifiche applicabili dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore, quindi ai soggetti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia dal periodo d'imposta 2020;
  • l'art. 2 del TUIR, per la definizione di residenza fiscale;
  • l'art. 3 del DM 26 maggio 2016, quale decreto attuativo;
  • la circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, parte II, par. 3.1;
  • la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016.

L'Agenzia ricorda che, ai fini dell'art. 2 del TUIR, sono residenti in Italia le persone fisiche che, per almeno 183 giorni, risultano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente oppure hanno domicilio o residenza nel territorio dello Stato; le condizioni sono alternative e una sola è sufficiente.

Presupposti del regime e proroga del beneficio

L'Agenzia ribadisce che il regime impatriati è fruibile per cinque periodi d'imposta a decorrere da quello di trasferimento della residenza fiscale in Italia e per i quattro successivi.

Viene inoltre ricordato che il comma 3-bis dell'art. 16 prevede un'estensione di ulteriori cinque periodi d'imposta con tassazione del 50% del reddito imponibile in presenza di specifiche condizioni, tra cui:

  • almeno un figlio minorenne o a carico, oppure
  • l'acquisto di un'unità immobiliare residenziale in Italia nell'anno del trasferimento o nei dodici mesi precedenti.

La tassazione scende al 10% se il contribuente ha almeno tre figli minorenni o a carico.

Orientamento interpretativo dell'Agenzia sui rientri da distacco

L'Agenzia richiama il chiarimento reso nella circolare n. 17/E del 2017 secondo cui il beneficio non spetta ai soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati distaccati all'estero e avere acquisito la residenza estera per il periodo richiesto dalla norma. Il motivo è che il rientro, avvenendo in esecuzione delle clausole di un preesistente contratto di lavoro, è in sostanziale continuità con la precedente posizione di lavoratore residente in Italia e non realizza la finalità attrattiva della disciplina.

La stessa Agenzia precisa, però, che tale impostazione restrittiva non esclude la valutazione di casi specifici in cui il rientro non sia la naturale scadenza del distacco, ma sia sorretto da elementi coerenti con la ratio agevolativa. Sono richiamati, a titolo esemplificativo:

  • distacchi più volte prorogati, con progressivo affievolimento dei legami con il territorio italiano e radicamento all'estero;
  • rientro in Italia non in continuità con la precedente posizione lavorativa, con assunzione di un ruolo aziendale diverso in ragione delle competenze maturate all'estero.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

Nel caso concreto, l'Agenzia qualifica la fattispecie come rientro in Italia di un soggetto distaccato all'estero. L'istante, infatti, rientra il 1° settembre 2019 alla naturale scadenza del distacco e in esecuzione delle clausole del contratto di lavoro con la stessa società distaccataria.

Ne deriva che il suo impatrio non si pone in discontinuità rispetto alla precedente posizione lavorativa, mancando gli elementi funzionali alla finalità attrattiva della norma. Per tale ragione, l'Agenzia conclude che l'istante non può accedere al regime speciale per lavoratori impatriati di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 147 del 2015.

Conclusioni operative

L'Agenzia nega l'applicabilità del regime agevolato sia nel quinquennio ordinario sia nella proroga invocata dal contribuente. Restano ferme, secondo quanto precisato, le verifiche fattuali sull'effettiva residenza all'estero, che non possono essere oggetto di interpello ai sensi dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.