Risposta n. 509 del 11/12/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Agenzia ritiene che, per i redditi di capitale, il valore da assumere sia quello delle quote alla data del trasferimento gratuito; per i redditi diversi, invece, occorra assumere il costo di sottoscrizione sostenuto originariamente dai trust, salvo rettifica per eventuali redditi di capitale già tassati in capo al donante o disponente.
Individuazione del costo fiscale delle quote di un fondo estero acquisite gratuitamente
Il quesito
Il contribuente chiede quale sia il costo fiscale delle quote di un fondo lussemburghese ricevute gratuitamente da due trust esteri, ai fini sia dei redditi di capitale in caso di riscatto, sia dei redditi diversi ex articolo 68, comma 6, Tuir.
Il parere dell’Agenzia
Nel caso concreto, poiché le quote sono state acquisite a titolo gratuito dai trust esteri, il costo fiscale da considerare per i redditi di capitale è il valore delle quote al 2016, pari a euro Y; per i redditi diversi è il costo di sottoscrizione sostenuto dai trust nel 2015, pari a euro X. Tuttavia, poiché i redditi di capitale maturati in capo ai trust tra sottoscrizione e trasferimento non sono stati tassati, il costo di euro X non può essere rettificato. L'Agenzia conclude quindi che, in caso di riscatto, l'istante deve usare euro Y per i redditi di capitale e euro X per i redditi diversi.
Individuazione del costo fiscale delle quote di un fondo estero acquisite gratuitamente
L’interpello riguarda la corretta determinazione del costo fiscale di quote di partecipazione in un fondo lussemburghese, ricevute a titolo gratuito da due trust esteri, ai fini della tassazione di un eventuale riscatto parziale. La questione è rilevante sia per i redditi di capitale sia per i redditi diversi di natura finanziaria.
Fattispecie rappresentata
Il contribuente, insieme ad altri familiari, era beneficiario di due trust di diritto estero fino al XX/YY/2016. In data XX/YY/2015 il trustee dei trust costituiva una società lussemburghese, apportando l’intero patrimonio dei trust per un valore complessivo di euro X.
Il fondo risultava:
- gestito da una società a responsabilità limitata lussemburghese, soggetta alla vigilanza della CSSF;
- registrato come Sicav ai sensi della legge lussemburghese del 13 febbraio 2007 sui fondi di investimento specializzati (SIF);
- qualificato come fondo di investimento alternativo ai sensi della legge lussemburghese del 12 luglio 2013.
Alla data del XX/YY/2015 il patrimonio dei trust era rappresentato da n. XY quote del fondo, con valore iniziale di sottoscrizione pari a euro XY. In data XX/YY/2016 i trust trasferivano gratuitamente ai beneficiari le quote, il cui valore era nel frattempo salito a euro Y. Il contribuente ha anche presentato richiesta di registrazione volontaria della liberalità indiretta.
Quesito del contribuente
L’istante, dovendo valutare un riscatto parziale delle quote, chiede chiarimenti sul costo fiscale da assumere:
- ai fini dei redditi di capitale ex articolo 10-ter della legge 26 marzo 1983, n. 77;
- ai fini dei redditi diversi ex articolo 68, comma 6, Tuir.
Secondo il contribuente, il costo da considerare in entrambi i casi dovrebbe coincidere con il valore delle quote alla data dell’assegnazione ai beneficiari, cioè euro Y. Tale valore corrisponderebbe al costo originario di sottoscrizione sostenuto dai trust (euro X), aumentato del reddito di capitale maturato medio tempore fino al trasferimento, pari a euro Y-X, anche se non tassato in capo ai trust.
Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia
L’Agenzia richiama la disciplina dell’articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983, che prevede la ritenuta del 26% sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICR di diritto estero, conformi o comunque vigilati, e applica la tassazione anche ai proventi compresi nella differenza tra valore di riscatto, cessione o liquidazione e costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto.
Viene inoltre richiamato il principio secondo cui, ai fini della ritenuta sui redditi di capitale, il trasferimento di quote o azioni a diverso intestatario è assimilato a una cessione, compresi i trasferimenti per successione o donazione.
Per i redditi diversi, l’Agenzia richiama l’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), e comma 1-quater, Tuir, nonché l’articolo 68, comma 6, Tuir, che determinano il reddito come differenza tra corrispettivo effettivamente percepito e costo o valore di acquisto sostenuto dal partecipante, aumentato degli oneri inerenti, al netto dei redditi di capitale maturati ma non riscossi.
Sono richiamate anche le circolari n. 19/E del 2013 e n. 21/E del 2014, oltre alla risoluzione n. 101/E del 2014, per chiarire il trattamento dei trasferimenti gratuiti e delle donazioni di quote di OICR.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il contribuente sostiene che il valore fiscalmente rilevante debba essere quello esistente al momento del trasferimento gratuito delle quote da parte dei trust, cioè euro Y, sia per i redditi di capitale sia per i redditi diversi. Tale importo sarebbe coerente, secondo l’istante, con il costo originario dei trust rettificato per il reddito di capitale maturato nel periodo di possesso, anche se tale reddito non è stato tassato.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ricostruisce innanzitutto il principio generale già affermato in prassi per i trasferimenti gratuiti di quote o azioni di OICR avvenuti per donazione:
- ai fini dei redditi di capitale, il donatario assume il valore delle quote alla data del trasferimento, poiché in quel momento si verifica la fuoriuscita delle quote dal patrimonio del donante;
- ai fini dei redditi diversi, il donatario assume il costo sostenuto dal donante, secondo l’articolo 68, comma 6, Tuir, rettificato solo per tener conto di eventuali redditi di capitale già tassati in capo al donante.
Applicando tali principi alla fattispecie, l’Agenzia ritiene che l’istante debba assumere:
- per i redditi di capitale, il valore delle quote al momento del trasferimento gratuito dai trust, ossia euro Y;
- per i redditi diversi, il costo di sottoscrizione originario sostenuto dai trust nel 2015, ossia euro X.
Poiché i redditi di capitale maturati in capo ai trust tra la sottoscrizione e il trasferimento non sono stati tassati, il costo di euro X non può essere incrementato di tali redditi non assoggettati a imposizione.
Conclusioni operative
In caso di riscatto parziale delle quote:
- per il calcolo dei redditi di capitale si deve utilizzare il valore delle quote al 2016, pari a euro Y;
- per il calcolo dei redditi diversi si deve usare il costo storico di sottoscrizione in capo ai trust, pari a euro X;
- non è ammessa la rettifica del costo storico per i redditi di capitale maturati ma non tassati in capo ai trust.
Il parere è reso sulla base dei fatti e dei documenti prodotti dall’istante, assunti come veritieri.
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