Sentenza n. 419/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lav., 17.10.2024, n. 208, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lavoro, n. 208 del 17 ottobre 2024, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica del docente, del valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico, relativamente agli anni 2020/21, 2021/22 e 2023/24, condannando il Ministero al rilascio della carta e all’accredito complessivo di € 1.500,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti fino al saldo. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997, era decorso, poiché la sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 29 ottobre 2024. Il Ministero si è costituito senza contestare l’inadempimento né fornire prova dell’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondata l’actio iudicati, rilevando che il Ministero non aveva dimostrato l’adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo, secondo l’art. 2697 c.c. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante il rilascio della carta del docente e l’accredito su di essa di € 1.500,00, oltre ai relativi accessori. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato un commissario ad acta, individuato nel Direttore della competente Direzione generale ministeriale, il quale dovrà provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Ha inoltre accolto la domanda di astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilendo una penalità di mora di € 10,00 per ogni giorno di ritardo: il dies a quo è il sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza; il dies ad quem coincide con l’adempimento o, in mancanza, con l’insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il testo non riporta una citazione testuale.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all’Amministrazione gli atti necessari all’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il testo non riporta una citazione testuale.
Consente di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata fissata in € 10,00 per ogni giorno di ritardo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
termine dilatorio (c.d. di grazia) di centoventi giorni
Il giudizio di ottemperanza è stato ritenuto proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione.
art. 2697 c.c.
Il testo non riporta una citazione testuale.
Il Ministero, costituendosi senza contestare, non ha assolto all’onere di provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il creditore può chiedere l’esecuzione del giudicato nei confronti dell’Amministrazione inadempiente.
- Quando l’Amministrazione, pur costituitasi nel giudizio di ottemperanza, non contesta l’inadempimento e non fornisce la prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni sancite dal titolo esecutivo, l’actio iudicati deve essere accolta.
- Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione il compimento di atti giuridici e materiali necessari all’esecuzione del giudicato, anche quando l’adempimento richieda non soltanto il pagamento di una somma, ma anche l’emissione di un documento o beneficio amministrativo spettante al creditore.
- In caso di perdurante inadempimento dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuando l’organo amministrativo chiamato a provvedere in via sostitutiva e fissando il termine per l’intervento commissariale.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche quando l’esecuzione del giudicato comporti un’attività ulteriore rispetto al mero versamento di somme di denaro, quale l’emissione di una carta elettronica intestata al beneficiario; la decorrenza può essere fissata dopo un termine assegnato per l’adempimento e la penalità può cessare con l’adempimento o con l’insediamento del commissario ad acta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 754/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 120/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 121/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 122/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 123/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 844/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →