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Sentenza

Sentenza n. 10250/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Mini-stero della giustizia – profilo Assistenti (Codice 02), pubblicata in data 18 febbraio 2026 nella parte in cui non riconosce alla ricorrente il titolo di riserva ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e, di conseguenza, non la colloca nella posizione spettantele tra i vincitori del concorso; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi incluse le note di diniego implicito o esplicito formatesi a seguito delle istanze in autotutela presentate dalla ricorrente in data 20 febbraio 2026, 25 marzo 2026 e 31 marzo 2026; - nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento del titolo di riserva di cui alla legge n. 68/1999 e al conseguente inserimento, con effetto ex tunc, nella corretta posizione della graduatoria finale di merito, tra i vincitori del concorso.

Giustizia amministrativa202604842

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale del concorso per 2.970 assistenti del Ministero della Giustizia, nella parte in cui non riconosce la riserva prevista dalla legge n. 68/1999

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e organismo gestore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, classificata al posto n. 10585 con 23,5 punti, aveva dichiarato nella domanda online di essere invalida civile al 50%, ma aveva selezionato “No” alla voce relativa alla fruizione della riserva dei posti per l’accesso ai concorsi pubblici. Nella diversa sezione dedicata ai titoli di preferenza aveva invece selezionato la voce relativa agli invalidi civili. Dopo la pubblicazione della graduatoria, aveva presentato istanze di autotutela chiedendo il riconoscimento della riserva e il ricalcolo della posizione. Con il ricorso ha dedotto: violazione e falsa applicazione della legge n. 68/1999 e del d.P.R. n. 487/1994, come modificato dal d.P.R. n. 82/2023, nonché eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria, violazione del favor partecipationis e prevalenza della sostanza sulla forma; ambiguità e scarsa chiarezza del modulo di domanda inPA e violazione del bando; illogicità e contraddittorietà, violazione del legittimo affidamento e della buona fede; infine, ha sostenuto che l’esercizio di attività libero-professionale non avrebbe escluso lo stato di disoccupazione e, quindi, il beneficio della riserva.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata adottata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Ha ritenuto che la ricorrente non fosse incorsa in una semplice omissione, ma avesse espressamente dichiarato, nella domanda resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, di non voler fruire della riserva dei posti. In applicazione del principio di autoresponsabilità dei concorrenti e del principio nemo potest venire contra factum proprium, quale corollario della buona fede nei rapporti con l’amministrazione, la dichiarazione resa impediva di pretendere successivamente il riconoscimento della riserva. Di conseguenza, non sono stati ravvisati i dedotti vizi di violazione di legge, eccesso di potere, ambiguità del modulo o lesione dell’affidamento. Il quarto motivo, relativo allo stato di disoccupazione e all’attività libero-professionale, è stato ritenuto assorbibile, poiché il mancato riconoscimento della riserva dipendeva comunque dalla mancata dichiarazione di volersene avvalere. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificati i presupposti previsti

    Il giudizio è stato definito con sentenza semplificata in camera di consiglio, essendo completi il contraddittorio e l’istruttoria e risultando rispettate le formalità temporali previste.

  • legge 12 marzo 1999, n. 68

    La ricorrente invocava il riconoscimento della riserva prevista per le persone con disabilità, ma il giudice ha ritenuto ostativa la sua espressa dichiarazione di non voler fruire della riserva nella domanda di partecipazione.

  • d.P.R. n. 487/1994, come modificato dal d.P.R. n. 82/2023

    La disciplina delle procedure concorsuali e dei titoli di riserva e preferenza è stata invocata dalla ricorrente, ma non ha condotto all’accoglimento, poiché la mancata attivazione della riserva risultava da una dichiarazione espressa.

  • artt. 46 e 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    Le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione hanno valore di dichiarazioni sostitutive e impegnano il concorrente, il quale risponde delle scelte e delle dichiarazioni formulate.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il dovere di buona fede nei rapporti tra amministrazione e privato fonda, secondo il giudice, il principio nemo potest venire contra factum proprium, impedendo al concorrente di contraddire successivamente una propria dichiarazione espressa.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali, la dichiarazione espressa del candidato di non voler fruire di una riserva di posti non costituisce una mera omissione emendabile, ma una scelta procedimentale vincolante, salvo diversa previsione normativa o della lex specialis.
  • Il principio di autoresponsabilità impone al candidato di verificare la correttezza e la coerenza delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione; la successiva richiesta di riconoscimento di un beneficio incompatibile con una scelta espressamente dichiarata non può essere accolta.
  • Il principio nemo potest venire contra factum proprium, quale corollario del dovere di buona fede nei rapporti con la pubblica amministrazione, impedisce al concorrente di contraddire in giudizio una dichiarazione espressa resa nella domanda concorsuale.
  • Quando il mancato riconoscimento di una riserva dipende autonomamente dall’espressa dichiarazione del candidato di non volersene avvalere, è irrilevante esaminare ulteriori questioni relative agli altri requisiti sostanziali per l’accesso al beneficio, come lo stato di disoccupazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiBuona fede e correttezza della PALegittimo affidamento

Testo integrale

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