Ordinanza n. 1986/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del Nulla Osta istanza PNA/L/Q/2024/108340 al lavoro subordinato, emesso e notificato dalla Prefettura di Napoli il 01/06/2026, nonché di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone la sospensione cautelare. Il provvedimento era motivato dalla mancanza della documentazione relativa all'idoneità alloggiativa, dell'asseverazione prevista dall'art. 44 d.l. n. 73/2022, della verifica di indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio e dalla mancata trasmissione del contratto di soggiorno entro il termine di legge. Sono stati dedotti apprezzabili profili di illegittimità relativi all'incompletezza del contraddittorio procedimentale, in violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis l. n. 241/1990, anche con riferimento alla prova delle notifiche PEC; alla mancata considerazione delle sopravvenienze lavorative e abitative documentate prima dell'adozione della revoca; alla necessità di valutare la nuova occasione di lavoro sopravvenuta nelle more del procedimento anche ai fini del rilascio di un diverso titolo di soggiorno; nonché alla tutela interinale della posizione del lavoratore entrato regolarmente in Italia, quando la mancata formalizzazione del rapporto non sia imputabile allo straniero e sussistano concrete prospettive occupazionali.
La decisione
Il TAR, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto sussistenti apprezzabili profili di fumus boni iuris in relazione all'incompletezza del contraddittorio procedimentale, alla mancata valutazione delle sopravvenienze lavorative e abitative e alla rilevanza della nuova occasione di lavoro. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora, poiché l'efficacia della revoca avrebbe potuto determinare la perdita della possibilità di permanere regolarmente sul territorio nazionale e compromettere il rapporto lavorativo documentato. Ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ha quindi accolto la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione e sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato, disponendo che l'Amministrazione si ridetermini alla luce delle sopravvenienze. La trattazione del merito è stata fissata all'udienza pubblica del 12 maggio 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per la natura sommaria dello scrutinio, il contrasto giurisprudenziale e la necessità di approfondire nel merito la completezza del contraddittorio.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata concessa quando, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, sono apparsi presenti fumus boni iuris e periculum in mora; la misura è stata ritenuta necessaria per preservare interinalmente la posizione del ricorrente.
artt. 7, 8 e 10-bis l. 241/1990
Il giudice ha ravvisato apprezzabili profili di fumus in relazione alla dedotta incompletezza del contraddittorio procedimentale, anche con riguardo alla prova delle notifiche PEC.
art. 44 d.l. n. 73/2022
La disposizione è richiamata nel provvedimento impugnato quale fonte dell'asseverazione ritenuta mancante; il testo non esplicita ulteriormente l'interpretazione della norma.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, la dedotta incompletezza del contraddittorio procedimentale, anche in relazione alla prova delle notifiche PEC, può integrare un apprezzabile fumus boni iuris ai fini della sospensione dell'efficacia del provvedimento amministrativo.
- Nel procedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, l'Amministrazione deve valutare le sopravvenienze lavorative e abitative documentate dall'interessato prima dell'adozione della revoca.
- Quando lo straniero sia entrato regolarmente nel territorio nazionale e la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro non sia a lui imputabile, la presenza di concrete prospettive occupazionali può giustificare una tutela cautelare interinale della sua posizione nelle more della definizione del giudizio.
- La sospensione cautelare della revoca del nulla osta può essere disposta quando l'atto esponga lo straniero al rischio concreto di perdere la possibilità di permanere regolarmente sul territorio nazionale e comprometta un rapporto lavorativo attualmente documentato.
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