Cassazione Penale, Sentenza n. 3254/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione e erronea applicazione della normativa sulla prescrizione e sulla sospensione dei termini per emergenza Covid-19 (art. 83 d.l. 17/03/2020 n. 18 e relative pronunce interpretative), con la doglianza che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare estinti i reati per prescrizione e non avere applicato correttamente il periodo di sospensione della prescrizione.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. La Corte ha ritenuto che il termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado (90 giorni dal 20/01/2020, scadente il 20/04/2020) fosse sospeso dall'art. 83 d.l. n. 18/2020 (prorogato dall'art. 36 al 11/05/2020), con conseguente applicazione della sospensione di 64 giorni al decorso della prescrizione. Per i reati commessi il 30/08/2014 il termine massimo di prescrizione era di 7 anni e 6 mesi: con i 64 giorni di sospensione la prescrizione sarebbe maturata il 03/05/2022, quindi dopo la sentenza di appello del 14/04/2022. Inoltre la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'estinzione del reato sopravvenuta dopo la sentenza impugnata non può essere rilevata nell'ipotesi di ricorso inammissibile (Sez. Un. Ricci), per cui non era possibile dichiarare l'estinzione in sede di cassazione.
Norme richiamate
art. 83 d.l. 17 marzo 2020 n. 18
2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali... 4. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.
La sospensione dei termini prevista dall'art. 83, comma 2, determina la sospensione del corso della prescrizione (comma 4) ma va applicata solo ai procedimenti in cui effettivamente operava un termine processuale nel periodo di sospensione (es.: deposito motivazione entro il periodo sospeso).
art. 36 d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (convertito)
proroga del termine del 15 aprile 2020 previsto dall'art. 83 al 11 maggio 2020
Estensione del periodo di sospensione inizialmente previsto dall'art. 83, con effetto sulla decorrenza dei termini processuali e, per riflesso, sulla prescrizione.
art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente per formulare il motivo di cassazione (inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche).
Sez. U. n. 5292 del 26/11/2020
In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18... si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'11 maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale.
La sospensione prevista è applicabile solo ai procedimenti che abbiano subito una effettiva stasi dovuta alle misure anti-Covid (ossia con termini processuali in scadenza nel periodo di sospensione), e non in modo generalizzato a tutti i procedimenti pendenti.
Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)
Principio secondo cui, se il ricorso per cassazione è inammissibile, il giudice non può rilevare d'ufficio cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata); l'inammissibilità paralizza i poteri decisori sul merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione che consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata per liquidare le spese e la somma equitativa a favore della Cassa delle Ammende.
art. 56, art. 515 e art. 517 cod. pen.
Riferimento ai reati per i quali la ricorrente era stata condannata in primo grado (art. 56 partecipazione; artt. 515, 517 reati specifici contestati): determinano il termine di prescrizione applicabile (in concreto, termine massimo di 7 anni e 6 mesi per i fatti del 30/08/2014).
Massime di principio
- La sospensione dei termini prevista per l'emergenza Covid (art. 83 d.l. n.18/2020) sospende il corso della prescrizione soltanto nei procedimenti in cui, nel periodo di sospensione, erano effettivamente operanti termini processuali (es. deposito della motivazione, udienza fissata, ecc.).
- Se la scadenza di un termine processuale utile alla determinazione del decorso della prescrizione ricade nel periodo di sospensione, la sospensione dei termini opera e va computato il periodo di sospensione (es. 64 giorni) ai fini del calcolo della prescrizione.
- La prescrizione successiva alla sentenza impugnata non può essere rilevata in cassazione se il ricorso viene dichiarato inammissibile: l'inammissibilità del ricorso impedisce al giudice della legittimità di rilevare cause di estinzione sopravvenute.
- Nel calcolo dei termini processuali occorre considerare i termini fissati dal giudice (es. 90 giorni per la motivazione) e le eventuali norme emergenziali che sospendono o prorogano tali termini; errori nel calcolo della scadenza possono determinare il diverso esito sulla prescrizione.
- Un ricorso presentato soltanto al fine di far valere una prescrizione maturata dopo la pronuncia impugnata rischia di essere dichiarato inammissibile: bisogna valutare tempestivamente e correttamente la sussistenza di cause di estinzione anteriori o comunque rilevabili nel giudizio impugnato.
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