Sentenza del 14/06/2016 n. 1627 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Avviso di accertamento - studi di settore - presunzioni gravi, precise e concordanti - contraddittorio - esito negativo - motivazione - è necessaria - frasi apodittiche e/o di circostanza - non sono sufficienti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato l’avviso di accertamento fondato sullo scostamento del reddito dichiarato rispetto alle risultanze degli studi di settore. Ha sostenuto che tale scostamento non costituisce, da solo, una prova certa della maggiore capacità contributiva e che l’Amministrazione, dopo il contraddittorio, avrebbe dovuto esaminare e confutare in modo puntuale le giustificazioni offerte. Il diniego basato su frasi apodittiche o meramente di circostanza è stato ritenuto privo di motivazione sufficiente.
La decisione
Il ricorso del contribuente è stato accolto, con conseguente annullamento dell’avviso di accertamento. Lo scostamento dagli studi di settore può giustificare l’avvio della verifica, ma non è sufficiente, da solo, a fondare la pretesa tributaria. L’Amministrazione deve acquisire ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti e deve motivare specificamente le ragioni per cui non condivide le spiegazioni fornite dal contribuente durante il contraddittorio.
Norme richiamate
Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Impone il rispetto delle garanzie del contribuente e di un adeguato contraddittorio e richiede che l’atto impositivo sia adeguatamente motivato.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 26635/2009
Lo scostamento dagli studi di settore non determina automaticamente l’accertamento, ma costituisce un elemento presuntivo da valutare nel contraddittorio con il contribuente.
Cassazione civile, sentenza n. 9727/2014
L’Amministrazione deve considerare concretamente le osservazioni del contribuente e motivare adeguatamente il loro eventuale rigetto.
Cassazione civile, sentenza n. 17646/2014
La motivazione dell’avviso non può limitarsi a formule generiche o apodittiche; devono essere indicati gli elementi che rendono inattendibili le giustificazioni del contribuente.
Massime di principio
- Gli studi di settore, considerati isolatamente, non costituiscono una prova automatica della maggiore base imponibile: rappresentano soltanto un indice presuntivo che deve essere corroborato da ulteriori elementi.
- Il contraddittorio con il contribuente deve essere effettivo: le giustificazioni presentate devono essere esaminate e valutate specificamente dall’Amministrazione.
- Se l’Amministrazione rigetta le spiegazioni del contribuente, deve indicare le ragioni concrete del rigetto; formule generiche, stereotipate o apodittiche possono determinare l’illegittimità dell’accertamento.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe documentare in modo puntuale le ragioni dello scostamento e verificare se l’avviso contenga una motivazione individualizzata e riferita alle circostanze specifiche del caso.
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