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Sentenza

Sentenza del 28/02/2022 n. 923 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro - Notifica - Termine decadenziale - Prescrizione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava la legittimità della cartella di pagamento lamentando la notificazione oltre il termine decadenziale previsto per l'imposta di registro (termine triennale di cui all'art. 76, comma 2). La questione verteva se la successiva cartella, notificata dopo il decorso del termine decadenziale, fosse comunque valida quando preceduta da un avviso di liquidazione notificato nei termini.

La decisione

La Corte ha ritenuto che, quando l'avviso di liquidazione è stato notificato entro il termine triennale previsto dall'art. 76, comma 2, il relativo obbligo di notifica è stato adempiuto e ciò legittima la successiva cartella di pagamento anche se notificata dopo il termine decadenziale triennale, purché la cartella sia emessa entro il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 78. Di conseguenza il contribuente può censurare soltanto la tardività della notificazione della cartella oltre il termine di prescrizione, non la sua legittimità per decorso del termine decadenziale. (Riferimento: Cass. 15619/14).

Norme richiamate

  • d.P.R. 131/96, art. 76 co. 2

    Stabilisce il termine decadenziale triennale per la notifica degli atti relativi all'imposta di registro; la Corte ha interpretato che la notifica dell'avviso di liquidazione entro questo termine assorbe il requisito di tempestività rispetto alla successiva cartella.

  • d.P.R. 131/96, art. 78

    Fissa il termine di prescrizione decennale entro il quale l'attività di riscossione può essere eseguita; la validità della cartella è condizionata al rispetto di questo termine prescrizionale.

  • d. lgs 546/92, art. 19 co. 3

    Norma processuale che disciplina le modalità di impugnazione e le eccezioni relative agli atti impositivi; nel contesto è richiamata per delimitare le censure che il contribuente può proporre in giudizio (es. vizi di notificazione, termini).

Massime di principio

  • Se l'avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro è notificato entro il termine decadenziale triennale dell'art. 76, comma 2, la successiva cartella di pagamento è considerata legittima anche se notificata dopo il decorso del medesimo termine decadenziale, purché la cartella sia emessa e notificata entro il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 78.
  • In simili contenziosi il contribuente deve verificare e provare le date esatte di notifica sia dell'avviso di liquidazione che della cartella: la tempestività dell'avviso è determinante per la legittimità dell'azione riscossoria successiva.
  • La censura principale che rimane a disposizione del contribuente è la violazione del termine di prescrizione (decennale): se la cartella è stata notificata dopo il decorso della prescrizione, può essere opponibile per tale motivo.
  • È importante distinguere tra decadenza (termine per l'amministrazione per irrogare l'atto impositivo) e prescrizione (termine per l'esercizio dell'azione esecutiva): la notifica tempestiva dell'avviso di liquidazione assolve la regola di decadenza, ma non incide sul termine prescrizionale per la riscossione.
  • In fase di impugnazione conviene articolare separatamente le censure sulla legittimità dell'atto impositivo (eventuale decadenza) e le censure relative alla tempestività dell'azione di riscossione (prescrizione o vizi di notificazione della cartella).

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