Parere n. 299/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per la revocazione di una sentenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica chiedendo la revocazione di una sentenza giurisdizionale del Consiglio di Stato che aveva confermato il rigetto del ricorso contro il diniego di riapertura di un procedimento disciplinare. Ha dedotto l’omessa pronuncia su un motivo relativo alla violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, con riferimento al mancato accoglimento di un’istanza di cancellazione di annotazioni dallo stato matricolare, nonché ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 55 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Il Ministero dell’interno ha eccepito l’inammissibilità e l’irricevibilità del ricorso e ne ha chiesto il rigetto nel merito.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare i motivi di merito. Il ricorrente ha impropriamente trasposto in sede straordinaria una domanda di revocazione relativa a una sentenza pronunciata da una Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato. Ai sensi dell’art. 106, comma 2, c.p.a. e dell’art. 15, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971, la revocazione di una sentenza deve essere proposta davanti al giudice che l’ha pronunciata; in sede di ricorso straordinario è invece possibile chiedere soltanto la revocazione di un decreto del Presidente della Repubblica che abbia deciso un precedente ricorso straordinario. Poiché nella fattispecie non era mai stato presentato un ricorso straordinario definito con decreto presidenziale, il rimedio scelto era inammissibile.
Osservazioni
Ammissibilità della revocazione in sede straordinaria
Il ricorso straordinario non può essere utilizzato per chiedere la revocazione di una sentenza pronunciata da una Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato. La revocazione della sentenza deve essere proposta al giudice che l’ha pronunciata; in sede straordinaria è ammessa soltanto la revocazione di un decreto del Presidente della Repubblica che abbia deciso un ricorso straordinario.
Motivi di merito e questione di legittimità costituzionale
Le censure relative all’omessa pronuncia, allo stato matricolare e alla prospettata illegittimità costituzionale dell’art. 55 d.P.R. n. 3/1957 non sono state esaminate, poiché l’inammissibilità del rimedio impedisce ogni valutazione nel merito.
Norme richiamate
art. 106, comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo)
La revocazione di una sentenza deve essere chiesta al giudice che ha pronunciato la sentenza.
art. 15, comma 1, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
In sede di ricorso straordinario, la revocazione può riguardare un decreto del Presidente della Repubblica che abbia deciso un ricorso straordinario, non una sentenza giurisdizionale.
art. 55 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
La disposizione è stata indicata dal ricorrente come oggetto di una prospettata questione di legittimità costituzionale, non esaminata per l’inammissibilità del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È stato ritenuto sussistente il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La revocazione di una sentenza amministrativa deve essere proposta davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo il modello processuale proprio della revocazione giurisdizionale.
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non è utilizzabile per impugnare in revocazione una sentenza del Consiglio di Stato o di altro giudice; in tale sede la revocazione è ammessa esclusivamente nei confronti di un decreto del Presidente della Repubblica che abbia definito un precedente ricorso straordinario.
- L’erronea scelta del rimedio processuale determina l’inammissibilità del ricorso e impedisce l’esame delle censure di merito e delle eventuali questioni di legittimità costituzionale prospettate.
Revocazione di una sentenza del Consiglio di Stato mediante ricorso straordinario
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un ex ispettore della Polizia di Stato contro una sentenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato. La sentenza aveva confermato il rigetto del ricorso contro il diniego di riapertura di un procedimento disciplinare relativo a una sanzione pecuniaria.
Vicenda amministrativa e processuale
La sanzione era stata irrogata perché l’interessato era stato ritenuto non attendibile e non credibile nell’ambito di un procedimento penale originato da una querela da lui presentata, nonché per non avere redatto la prescritta relazione di servizio. Il TAR aveva rilevato la tardività delle censure rivolte direttamente contro la sanzione e aveva respinto le doglianze riferite al diniego di riapertura del procedimento disciplinare. La sentenza di primo grado era stata poi confermata dal Consiglio di Stato.
Censure proposte con il ricorso straordinario
Il ricorrente ha chiesto la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato sostenendo che fosse stata omessa la pronuncia su un motivo relativo alla violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. La censura riguardava il mancato accoglimento di un’istanza di cancellazione di annotazioni contenute nello stato matricolare, riferite a procedimenti penali conclusi con assoluzione e utilizzate, secondo il ricorrente, per fondare la valutazione di inattendibilità posta a base della sanzione disciplinare.
È stata inoltre prospettata una questione di legittimità costituzionale dell’art. 55 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui non prevederebbe l’inutilizzabilità dello stato matricolare per l’accertamento dei precedenti penali del pubblico impiegato.
Ragione dell’inammissibilità
Il Consiglio di Stato ha rilevato che il ricorrente aveva impropriamente trasformato in ricorso straordinario una domanda di revocazione diretta contro una sentenza giurisdizionale del Consiglio di Stato. Il combinato disposto dell’art. 106, comma 2, c.p.a. e dell’art. 15, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971 stabilisce che la revocazione di una sentenza deve essere proposta davanti al giudice che l’ha pronunciata.
Il ricorso straordinario può invece essere utilizzato per chiedere la revocazione soltanto di un decreto del Presidente della Repubblica che abbia deciso un precedente ricorso straordinario. Poiché nel caso esaminato non era mai stato proposto un ricorso straordinario definito con decreto presidenziale, il rimedio scelto era inammissibile.
Esito
La Sezione ha espresso parere nel senso che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile. L’inammissibilità ha impedito l’esame delle doglianze relative allo stato matricolare, all’omessa pronuncia e alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 55 d.P.R. n. 3/1957.
È stato infine disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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