Cassazione Penale, Sentenza n. 37734/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bologna che li aveva ritenuti responsabili per diffamazione a mezzo stampa in danno dell'assessore Pasetto Veronica. L'articolo pubblicato sul quotidiano "Il Resto del Carlino" (edizione di Rovigo) riportava, secondo l'accusa, che il Comune di Taglio di Po avrebbe posto come condizione per un contributo la rinuncia a nove dei dieci cani posseduti dalla famiglia Farinelli. I ricorrenti deducono: carenza e contraddittorietà della motivazione e travisamento probatorio (in particolare sulla testimonianza di Rossi Luigina, che a loro dire avrebbe confermato la veridicità dell'articolo); errata applicazione della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca (sottolineando un possibile profilo putativo o, al più, colposo); vizi relativi alla provvisionale e presunta inversione dell'onere probatorio a carico del direttore
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha confermato che non risultava provata la verità storica della notizia e che i ricorrenti non avevano adempiuto all'onere di verifica né avevano instaurato il contraddittorio con i rappresentanti del Comune. La sentenza di merito è stata ritenuta logicamente motivata; la giornalista è stata ritenuta responsabile in relazione al dolo (anche eventuale) per aver diffuso dichiarazioni lesive senza adeguata verifica, mentre il direttore è stato ritenuto responsabile per colpa/omissione di vigilanza. La Corte ha inoltre considerato inammissibili i motivi relativi alla provvisionale (decisione di natura discrezionale) e ha disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende. È stato altresì richiamato che l'inammissibilità del ricorso preclude la rilevazione d'ufficio dell'estinzione del reato per prescrizione
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'ampiezza dei motivi deducibili in cassazione; i ricorsi sono stati valutati nei limiti consentiti dall'articolo
art. 616 c.p.p.
Conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna al pagamento delle spese processuali e possibilità di ordine di ammenda
artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen.
Richiamati in relazione all'impossibilità, ove il ricorso sia inammissibile, di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione
Cass. sez. U, n. 37140 del 30/5/2001 (Galiero)
Affermato il principio sui presupposti del diritto di cronaca: la valutazione dei requisiti è rimessa al giudice di merito se adeguatamente motivata
Cass. sez. 5, n. 50189 del 2019 (Di Rosa) e Cass. sez. 5, n. 14013 del 2020 (Sasso)
Giurisprudenza richiamata sul dovere del giornalista di adottare verifiche sull'attendibilità della notizia per poter invocare la scriminante del diritto di cronaca
Cass. sez. 6, n. 6338 del 1994 (Vigna)
Precedente sulla responsabilità del direttore per omissione di vigilanza e controllo sull'attività giornalistica
Cass. sez. 5, n. 8419 del 16/10/2013 (Verratti)
Riguarda la configurabilità del dolo (anche eventuale) nella pubblicazione di notizie lesive
Massime di principio
- La pubblicazione, anche fedele, di dichiarazioni rese da un intervistato può integrare diffamazione se il giornalista non verifica l'attendibilità dei fatti e non contestualizza espressioni potenzialmente lesive
- Il diritto di cronaca può scriminare la condotta solo se sussistono interessi pubblici rilevanti, adeguata verifica della notizia e corretto bilanciamento tra interesse pubblico e reputazione del singolo; la valutazione di tali presupposti è rimessa al giudice di merito
- Il direttore responsabile può essere ritenuto autonomamente responsabile per omissione di controllo quando non eserciti alcuna vigilanza sull'operato dei giornalisti e sul contenuto delle notizie
- In sede di impugnazione in Cassazione è essenziale contestare puntualmente la motivazione di merito; censure generiche o basate su fatti già ritenuti insussistenti dal giudice di merito sono frequentemente dichiarate inammissibili
- Le decisioni discrezionali di natura provvisionale non sono facilmente sindacabili in Cassazione; manca di norma interesse ad impugnare quando la provvisionale è stata ridotta
- In situazioni analoghe è prudente documentare le verifiche compiute (contatti con l'ente interessato, fonti dirette, registrazioni/interviste) e, ove possibile, attivare il contraddittorio con il soggetto istituzionale prima della pubblicazione per ridurre il rischio di esposizione a responsabilità penale e civile
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