Sentenza del 21/01/2019 n. 258 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Avviso di accertamento - Controlli automatizzati ex art. 36/bis DPR 600/1973
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione non è stata accolta: il disconoscimento del credito è ritenuto legittimo quando deriva da un controllo meramente cartolare, basato sul riscontro obiettivo dei dati formali contenuti nella dichiarazione e privo di valutazioni giuridiche o estimative. In tali limiti, il controllo automatizzato rientra nei poteri dell’Amministrazione finanziaria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità del disconoscimento del credito d’imposta effettuato mediante controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 600/1973, sostenendo implicitamente che tale procedura non potesse essere utilizzata per una verifica avente natura valutativa o sostanziale.
Norme richiamate
Art. 36-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600
Consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dagli archivi dell’Amministrazione. Il disconoscimento di un credito d’imposta è legittimo se costituisce il risultato di un riscontro formale e obiettivo, senza necessità di valutazioni sostanziali.
Cassazione civile, Sezione Quinta, ordinanza n. 29582
Conferma che il controllo automatizzato può rilevare e disconoscere un credito d’imposta quando l’operazione abbia carattere cartolare e sia fondata su dati formali verificabili automaticamente.
Massime di principio
- Il controllo automatizzato è legittimo quando l’Amministrazione si limita a confrontare i dati dichiarati con quelli risultanti dai propri archivi o con i requisiti formali previsti dalla legge.
- Il disconoscimento di un credito d’imposta può avvenire tramite controllo automatizzato se non richiede valutazioni interpretative, istruttorie complesse o accertamenti su fatti non emergenti dalla dichiarazione.
- Se invece il recupero del credito richiede l’analisi sostanziale di documenti, fatti, operazioni o condizioni controverse, la questione potrebbe eccedere l’ambito del controllo automatizzato e richiedere un’attività accertativa ordinaria.
- Per contestare efficacemente un recupero automatizzato occorre dimostrare che l’Amministrazione non si è limitata a un controllo formale, ma ha compiuto valutazioni sostanziali o ha utilizzato dati estranei alla dichiarazione senza adeguata istruttoria.
- La mera contestazione del credito non rende di per sé illegittimo il controllo: è decisivo verificare la natura cartolare del riscontro e la corrispondenza tra errore rilevato e dati formalmente dichiarati.
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