Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 21/01/2019 n. 258 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Avviso di accertamento - Controlli automatizzati ex art. 36/bis DPR 600/1973

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione non è stata accolta: il disconoscimento del credito è ritenuto legittimo quando deriva da un controllo meramente cartolare, basato sul riscontro obiettivo dei dati formali contenuti nella dichiarazione e privo di valutazioni giuridiche o estimative. In tali limiti, il controllo automatizzato rientra nei poteri dell’Amministrazione finanziaria.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità del disconoscimento del credito d’imposta effettuato mediante controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 600/1973, sostenendo implicitamente che tale procedura non potesse essere utilizzata per una verifica avente natura valutativa o sostanziale.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600

    Consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dagli archivi dell’Amministrazione. Il disconoscimento di un credito d’imposta è legittimo se costituisce il risultato di un riscontro formale e obiettivo, senza necessità di valutazioni sostanziali.

  • Cassazione civile, Sezione Quinta, ordinanza n. 29582

    Conferma che il controllo automatizzato può rilevare e disconoscere un credito d’imposta quando l’operazione abbia carattere cartolare e sia fondata su dati formali verificabili automaticamente.

Massime di principio

  • Il controllo automatizzato è legittimo quando l’Amministrazione si limita a confrontare i dati dichiarati con quelli risultanti dai propri archivi o con i requisiti formali previsti dalla legge.
  • Il disconoscimento di un credito d’imposta può avvenire tramite controllo automatizzato se non richiede valutazioni interpretative, istruttorie complesse o accertamenti su fatti non emergenti dalla dichiarazione.
  • Se invece il recupero del credito richiede l’analisi sostanziale di documenti, fatti, operazioni o condizioni controverse, la questione potrebbe eccedere l’ambito del controllo automatizzato e richiedere un’attività accertativa ordinaria.
  • Per contestare efficacemente un recupero automatizzato occorre dimostrare che l’Amministrazione non si è limitata a un controllo formale, ma ha compiuto valutazioni sostanziali o ha utilizzato dati estranei alla dichiarazione senza adeguata istruttoria.
  • La mera contestazione del credito non rende di per sé illegittimo il controllo: è decisivo verificare la natura cartolare del riscontro e la corrispondenza tra errore rilevato e dati formalmente dichiarati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.