Sentenza del 21/01/2019 n. 19 - Comm. Trib. Prov. Matera
Iva sulla cessione di autovetture - Agevolazioni fiscali invalidi civili - Onere della verifica - Garanzie del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato l'IVA ordinaria su una cessione di autovettura fatturata con aliquota agevolata del 4% per un acquirente disabile, sostenendo che la documentazione sanitaria non attestasse espressamente la pluriamputazione, la grave limitazione della capacità di deambulazione o le ridotte o impedite capacità motorie permanenti. Il ricorrente ha contestato il recupero, deducendo che l'acquirente era stato riconosciuto dalla competente commissione medica quale portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, e che non spettava al venditore sindacare il merito delle valutazioni mediche contenute in certificazioni pubbliche.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso e annullato integralmente l'avviso di accertamento. Ha ritenuto che l'acquirente possedesse i requisiti sanitari per l'agevolazione, sulla base dei verbali di invalidità civile e di handicap grave. L'Amministrazione non poteva fondare il recupero su requisiti ulteriori desunti da una circolare amministrativa, poiché le circolari non sono fonti del diritto e non vincolano contribuenti o giudici. Inoltre, non poteva essere imposto al venditore un controllo medico sostanziale della documentazione, attività che richiede competenze specialistiche. Le ulteriori doglianze sul contraddittorio endoprocedimentale e sull'art. 12 dello Statuto del contribuente sono state rigettate: il contraddittorio generale opera, secondo la decisione, solo per i tributi armonizzati e a condizione che il contribuente indichi concretamente le difese che avrebbe svolto; l'art. 12 riguarda invece accessi, ispezioni e verifiche nei locali aziendali, non una verifica documentale derivante dalla dichiarazione dei redditi. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Legge n. 104/1992, art. 3
"È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva..."; il comma 3 disciplina la situazione di gravità.
Il riconoscimento dell'handicap grave da parte della competente commissione medica costituisce elemento rilevante per l'accesso alle agevolazioni, purché la documentazione colleghi la disabilità al beneficio richiesto.
Legge n. 97/1986
Prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta per i veicoli adattati destinati a persone con disabilità e demanda alla normativa secondaria la definizione di criteri e procedure.
D.M. 16 maggio 1986
Disciplina la documentazione da produrre per attestare le ridotte o impedite capacità motorie, valorizzando le certificazioni rilasciate dalle commissioni mediche pubbliche.
Circolare del Ministero delle Finanze n. 186 del 15 luglio 1998
"Le ridotte o impedite capacità motorie permanenti possono desumersi comunque... qualora l'invalidità accertata comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione".
La stessa prassi amministrativa riconosce che il requisito motorio può risultare implicitamente dalla patologia accertata e che la valutazione di alcune condizioni richiede specifiche conoscenze mediche, non possedute dall'ufficio tributario.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13 maggio 2011
Non può introdurre condizioni ulteriori o più gravose rispetto alla legge, perché le circolari amministrative non sono fonti del diritto e non vincolano né contribuenti né giudici.
Legge n. 212/2000, art. 12, comma 2
"Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività..." devono essere effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo.
Gli obblighi informativi sulle ragioni e sull'oggetto del controllo riguardano gli accessi, le ispezioni e le verifiche presso i locali dell'impresa, non necessariamente i controlli documentali avviati dalla dichiarazione dei redditi.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 7
Richiamato dall'avviso per la determinazione delle sanzioni, ma non decisivo ai fini dell'annullamento dell'accertamento.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 24823/2015
Richiamata sul contraddittorio endoprocedimentale per i tributi armonizzati; la sua violazione richiede comunque che il contribuente indichi concretamente le ragioni difensive che avrebbe fatto valere.
Cassazione, Sezione Tributaria, n. 15482 del 13 giugno 2018
Afferma che le circolari amministrative non costituiscono fonti del diritto e non possono vincolare contribuenti o giudici né giustificare la revoca di un'agevolazione prevista dalla legge.
Massime di principio
- Il diritto a un'agevolazione fiscale deve essere valutato sulla base della legge e della documentazione sanitaria ufficiale, non di requisiti aggiuntivi introdotti soltanto da circolari amministrative.
- Quando una condizione sanitaria richiede una valutazione specialistica, l'Amministrazione finanziaria non può sostituirsi alla commissione medica né pretendere dal venditore un controllo diagnostico di merito.
- Il venditore che applica l'IVA agevolata può normalmente fare affidamento su certificazioni pubbliche apparentemente regolari e deve adempiere agli obblighi documentali e comunicativi previsti, senza essere trasformato in un organo di controllo medico.
- In caso di contestazione, è determinante verificare se la documentazione sanitaria colleghi in modo chiaro la condizione del beneficiario alla categoria di disabilità prevista dalla disciplina fiscale, anche quando tale collegamento non sia formulato con la terminologia esatta di una circolare.
- Il mancato contraddittorio preventivo non comporta automaticamente l'illegittimità dell'atto: occorre considerare il tipo di tributo, la natura del controllo e, ove richiesto, indicare concretamente quali difese sarebbero state svolte.
- Le garanzie previste dall'art. 12 dello Statuto del contribuente operano soprattutto nel caso di accessi, ispezioni e verifiche presso i locali dell'impresa; non ogni controllo documentale derivante dalla dichiarazione dei redditi richiede gli stessi adempimenti.
- La decisione riguarda una specifica pronuncia di merito: in casi analoghi occorre comunque verificare la normativa vigente, il contenuto dei certificati e gli eventuali adattamenti del veicolo richiesti per la particolare categoria di disabilità.
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