Sentenza del 21/01/2019 n. 10 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Termini di impugnazione a seguito di atto di diniego di rimborso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma che, una volta notificato il provvedimento motivato di diniego, il contribuente deve impugnarlo entro sessanta giorni. Decorso tale termine, ogni impugnazione relativa al credito d’imposta è inammissibile, anche qualora le ragioni del contribuente siano astrattamente fondate. La tardività preclude quindi l’esame del merito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la decorrenza del termine per impugnare un atto espresso di diniego di rimborso di crediti d’imposta. Il termine decorre dalla notificazione del provvedimento e non dalla successiva eventuale contestazione del credito o da altri momenti. L’impugnazione deve quindi essere proposta entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione emette un diniego espresso e motivato su una domanda di rimborso, il termine per ricorrere decorre dalla notificazione dell’atto.
- Il termine ordinario di impugnazione è di sessanta giorni; il suo mancato rispetto comporta l’inammissibilità del ricorso.
- La fondatezza sostanziale del credito non consente di superare la decadenza derivante dalla tardiva impugnazione.
- È essenziale conservare la prova della data di notifica del diniego e calcolare il termine processuale a partire da tale data.
- In presenza di un atto espresso di diniego, non è normalmente possibile attendere ulteriori comunicazioni o proporre l’impugnazione oltre il termine confidando nella perdurante contestabilità del credito.
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