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Sentenza

Sentenza del 21/01/2019 n. 82 - Comm. Trib. Prov. Torino

Illeciti amministrativi - Sanzioni - Errore materiale - Correzione tempestiva - Buona fede - Disapplicazione sanzioni - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sanzione è stata disapplicata, poiché l'errore era evidente e il contribuente aveva agito in buona fede, regolarizzando tempestivamente la propria posizione mediante il pagamento della differenza dovuta. È stata quindi riconosciuta l'insussistenza dei presupposti soggettivi per mantenere la sanzione amministrativa.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'applicazione della sanzione sostenendo che la violazione derivava da un mero errore materiale, commesso in buona fede e non riconducibile a un intento evasivo o elusivo. Dopo essersi accorto dell'errore, ha provveduto tempestivamente a versare la differenza dovuta. La natura dell'errore e il comportamento successivo del contribuente dimostravano quindi l'assenza dell'elemento soggettivo necessario per applicare la sanzione.

Norme richiamate

  • Articolo 10, comma 1, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    La norma tutela l'affidamento e la buona fede del contribuente nei rapporti con l'amministrazione finanziaria. In presenza di un errore materiale evidente, non intenzionale e tempestivamente corretto, l'assenza di colpevolezza può giustificare la disapplicazione della sanzione.

Massime di principio

  • Un errore materiale non comporta automaticamente l'applicazione di una sanzione: occorre verificare anche la sussistenza dell'elemento soggettivo, cioè dolo o colpa.
  • La buona fede del contribuente può essere riconosciuta quando l'errore è evidente, isolato e privo di finalità evasive.
  • La correzione spontanea e tempestiva dell'errore, con il pagamento della maggiore somma dovuta, costituisce un elemento particolarmente rilevante per escludere la sanzionabilità.
  • Per ottenere la disapplicazione della sanzione è opportuno dimostrare sia la natura meramente materiale dell'errore sia il comportamento diligente e collaborativo successivo, conservando la documentazione della regolarizzazione.
  • La regolarizzazione tempestiva non rende sempre irrilevante la violazione, ma può escludere la sanzione quando dimostra concretamente la buona fede e l'assenza di colpevolezza.

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