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Sentenza

Sentenza del 21/01/2019 n. 11 - Comm. Trib. Prov. Cuneo

Richiesta agevolazione fiscale in subordine - Compendio unico montano - Decadenza primo beneficio

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Ufficio ha ritenuto insussistente il requisito oggettivo necessario per fruire dell’agevolazione relativa al compendio unico montano. Il contribuente ha sostenuto che, poiché nell’atto erano state richiamate anche le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, quest’ultima avrebbe dovuto essere riconosciuta in via subordinata, con conseguente annullamento o rideterminazione dell’avviso di liquidazione. La controversia riguardava quindi la possibilità di formulare, nello stesso atto, una richiesta di agevolazione principale e una diversa richiesta agevolativa subordinata.

La decisione

La commissione giudicante ha respinto il ricorso del contribuente. Ha ritenuto non accoglibile la richiesta di applicare l’agevolazione per la piccola proprietà contadina in via subordinata rispetto a quella del compendio unico montano, richiamando l’orientamento di diverse pronunce della Corte di cassazione secondo cui le agevolazioni fiscali devono essere richieste in modo specifico e non possono essere invocate successivamente o in subordine rispetto a un diverso beneficio richiesto nell’atto. È rimasto quindi valido l’avviso di liquidazione emesso dall’Ufficio.

Norme richiamate

  • Disciplina fiscale del compendio unico montano

    L’agevolazione è subordinata alla sussistenza di specifici requisiti oggettivi relativi ai beni acquistati. In mancanza di tali requisiti, il beneficio può essere disconosciuto dall’Amministrazione finanziaria.

  • Disciplina fiscale della piccola proprietà contadina

    L’agevolazione costituisce un beneficio distinto e richiede la presenza dei relativi presupposti soggettivi e oggettivi, nonché una richiesta conforme alle modalità previste dalla legge.

  • Principi giurisprudenziali della Corte di cassazione sulle agevolazioni fiscali richieste in subordine

    Secondo l’orientamento richiamato dalla decisione, il contribuente non può pretendere il riconoscimento di un’agevolazione diversa da quella indicata come principale soltanto dopo che quest’ultima sia stata disconosciuta, se la richiesta subordinata non è stata formulata in modo ammissibile e specifico nell’atto.

Massime di principio

  • Quando un atto può beneficiare di più regimi agevolativi alternativi, è prudente indicare espressamente quale beneficio si richiede in via principale e quale, eventualmente, in via subordinata, descrivendo per ciascuno il possesso dei relativi requisiti.
  • La semplice menzione di una diversa agevolazione nello stesso atto potrebbe non essere sufficiente: è necessario verificare se la richiesta sia stata formulata in modo chiaro, espresso e compatibile con la disciplina applicabile.
  • Le agevolazioni fiscali sono generalmente interpretate in senso rigoroso; il contribuente deve dimostrare il rispetto di tutti i requisiti del beneficio invocato e degli eventuali termini o formalità previsti.
  • Il disconoscimento dell’agevolazione principale non comporta automaticamente l’applicazione di un beneficio alternativo, anche quando quest’ultimo avrebbe potuto astrattamente spettare.
  • In situazioni analoghe è opportuno formulare nell’atto notarile richieste agevolative alternative o subordinate in modo esplicito e documentare preventivamente i requisiti di ciascuna, tenendo conto dell’orientamento giurisprudenziale vigente.

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