Sentenza n. 210/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, Sezione lavoro, n.744 del 14 luglio 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, Sezione lavoro, recante condanna del Ministero al pagamento di euro 1.189,03 oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, Sezione lavoro, n. 744 del 14 luglio 2023, che aveva condannato il Ministero dell'istruzione e del merito al pagamento di euro 1.189,03 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo. La sentenza è stata notificata all'amministrazione l'11 marzo 2024 ed è passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria il 1° agosto 2024. Nonostante la rituale intimazione, il Ministero non si è costituito e non ha dato esecuzione alla pronuncia. Essendo decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza, il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione e ha chiesto l'attivazione del giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando i presupposti dell'ottemperanza: esistenza di un giudicato, notificazione della sentenza all'amministrazione, decorso del termine di moratoria di centoventi giorni e perdurante inadempimento del Ministero. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente la sentenza della Corte d'appello entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione del TAR a cura del ricorrente. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. I compensi e le spese dell'eventuale attività commissariale sono posti a carico dell'amministrazione inadempiente, ritenendoli compresi nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, mediante applicazione analogica dell'art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 300,00 oltre spese generali e accessori, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice amministrativo, compresa l'adozione delle misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
La regola relativa alla gratuità dell'incarico commissariale, dettata per l'ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile analogicamente anche ad altre condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, legge n. 208/2015
Ha introdotto nell'art. 5-sexies della legge n. 89/2001 la disposizione richiamata dal giudice in materia di compensi per l'attività commissariale.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l'amministrazione, pur destinataria della notificazione della pronuncia, rimanga inadempiente dopo il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni.
- Accertati il giudicato e l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire la pronuncia entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione di una condanna pecuniaria, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
- La disciplina che esclude compensi aggiuntivi per l'attività del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie ai sensi della legge n. 89/2001 può essere applicata analogicamente anche ad altre condanne al pagamento di somme di denaro, ponendo i relativi oneri a carico dell'amministrazione inadempiente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 247/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 248/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 249/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 250/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 251/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 252/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →