Cassazione Penale, Sentenza n. 13888/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ponessa era stato accusato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) per avere, il 23 maggio 2020 a Monza, proferito minacce e insulti all'agente della Polizia Municipale che aveva intimato a lui e ad altri di indossare la mascherina durante il periodo di emergenza Covid-19. In primo grado il Tribunale di Monza lo aveva dichiarato responsabile e condannato; la Corte d'appello di Milano aveva confermato la condanna. Il difensore propose ricorso per cassazione deducendo (i) travisamento della testimonianza dell'agente, poiché le minacce sarebbero state profferite dopo il compimento dell'atto di ufficio e non contestualmente; (ii) errata applicazione dell'art. 337 c.p. e vizio di motivazione sulla contemporaneità tra atto e resistenza; (iii) carenza del dolo specifico e violazione del principio del "oltre ogni ragionevole dubbio".
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi: ha ritenuto che entrambe le decisioni di merito avessero travisato la deposizione del testimone, attribuendo erroneamente contemporaneità tra l'atto di ufficio e le espressioni minacciose. Siccome la condotta dell'imputato è risultata successiva al compimento dell'atto di ufficio, non è configurabile il reato di resistenza a pubblico ufficiale. La sentenza impugnata è stata annullata e rinviata per nuovo giudizio a diversa sezione della Corte d'appello di Milano, con l'indicazione di valutare se le espressioni offensive possano integrare reati diversi (es. minaccia o oltraggio a pubblico ufficiale). Il terzo motivo è stato ritenuto assorbito e non esaminato per la valenza assorbente dei primi due.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen. (resistenza a pubblico ufficiale)
La normativa richiede la contemporaneità tra la condotta di resistenza e l'atto del pubblico ufficiale; la "mentre compie l'atto del suo ufficio" comprende anche le fasi immediatamente precedenti e direttamente funzionali alla completezza dell'atto, ma non le manifestazioni poste dopo il termine dell'atto stesso
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Consente la censura per travisamento della prova in cassazione; la Corte ha applicato il principio secondo cui il travisamento è deducibile anche quando entrambi i giudici di merito valutano conformemente una prova in modo incompatibile con gli atti processuali
Massime di principio
- Per integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale è necessaria la contemporaneità tra l'atto del pubblico ufficiale e la condotta di opposizione; la contemporaneità comprende fasi immediate e funzionali all'atto, non atti successivi al suo completo esaurimento
- Espressioni minacciose o offensive rivolte a un pubblico ufficiale dopo la fine dell'atto di servizio non configurano resistenza, ma possono integrare altri reati (es. minaccia, aggravata dalla qualità della persona offesa, o oltraggio a pubblico ufficiale) che devono essere valutati autonomamente
- Il travisamento della prova è motivo di annullamento in Cassazione soprattutto quando emerge una "doppia conforme" dei giudici di merito che attribuiscono un significato alle dichiarazioni dei testi incompatibile con le loro deposizioni scritte
- Se la Cassazione annulla per difetto di struttura del reato contestato (es. mancanza di contemporaneità), il giudice di rinvio deve riesaminare i fatti alla luce dei principi enunciati e valutare l'eventuale sussistenza di reati diversi
- La contestazione del dolo specifico nel reato di resistenza richiede che emergano elementi probatori che colleghino la condotta alla volontà di ostacolare l'attività del pubblico ufficio; l'accertamento non può essere dato per scontato ma deve risultare da motivazione convincente
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