Sentenza n. 404/2026 - Catania, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 899/25 del Tribunale di Messina - Sezione lavoro, emessa, nel giudizio R.G. n. 3260/24, in data 26 marzo 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all’accredito di complessivi € 1.000,00 sulla carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 899/2025 del Tribunale di Messina, Sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto all’accredito della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 1.000,00 oltre interessi legali. Il Ministero, pur regolarmente intimato, non si è costituito e non risultava aver adempiuto agli obblighi derivanti dalla pronuncia. Il TAR ha verificato che la sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 7 maggio 2025 e che il ricorso, notificato il 18 novembre 2025, era stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, come modificato dalla normativa successiva.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Messina era passata in giudicato, che il termine dilatorio di 120 giorni era decorso e che il Ministero non aveva adempiuto. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o dalla sua eventuale notificazione anteriore. Per l’ulteriore ipotesi di inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 90 giorni per provvedere in via sostitutiva. L’incarico commissariale è stato disposto senza compenso aggiuntivo, ritenendo applicabile per analogia alle condanne al pagamento di somme di denaro la regola prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, in quanto l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 400,00 oltre oneri di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione
Il termine di 120 giorni, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione, deve essere decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva o di ottemperanza concernente obblighi pecuniari della pubblica amministrazione.
art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000
Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina del termine dilatorio per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Richiamato quale ulteriore disposizione modificativa della disciplina del termine dilatorio previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Indicato nella sentenza posta in esecuzione quale base per il riconoscimento degli interessi legali sul credito spettante alla docente.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza relativa ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata analogicamente anche alle altre condanne pecuniarie quando il commissario sia un dirigente dell’amministrazione obbligata, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione di modifica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che impone alla pubblica amministrazione il pagamento o l’attribuzione di una somma di denaro, il giudice può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine prefissato e nominare, per l’eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta con un termine successivo per l’esecuzione sostitutiva.
- L’azione esecutiva o di ottemperanza relativa a un’obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione è proponibile, nei casi previsti dalla disciplina richiamata, solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
- La mancata costituzione dell’amministrazione intimata non impedisce l’accoglimento del ricorso di ottemperanza quando dagli atti risultino il passaggio in giudicato del titolo e l’inadempimento dell’obbligo conformativo o pecuniario.
- Il dirigente dell’amministrazione inadempiente nominato commissario ad acta per l’esecuzione di una condanna pecuniaria può svolgere l’incarico senza compenso aggiuntivo, applicandosi analogicamente la disciplina che esclude il compenso per analoghi incarichi nei giudizi relativi alle condanne previste dalla legge n. 89/2001, in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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