Sentenza n. 596/2026 - Genova, Sezione 1
per l’annullamento 1) del provvedimento del Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale della Regione Liguria di data e numero ignoti, recante pubblicazione degli elenchi degli abbinamenti dei candidati alle aule per la prova di esame del 29 marzo 2022, relativamente al “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e di II grado” (“A012 [anzi, A049] – Regione Liguria – Convocazione prove scritte – Martedì 29 marzo 2022”), nella parte in cui non include fra i candidati ammessi la dott.ssa -OMISSIS-; 2) della nota dell’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, datata 15 marzo 2022, recante ad oggetto: “richiesta delucidazioni candidata -OMISSIS-”, nonché, ove esistente, del parere del Ministero dell’Istruzione, di data e numero ignoti, dalla stessa richiamato, mediante cui si è negato l’inserimento della ricorrente nell’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta del 29 marzo 2022 per la classe di concorso A049; 3) di ogni altro atto e/o provvedimento a quello sopra indicato presupposto, connesso e/o conseguente, nessuno escluso, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione giuridica della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dagli elenchi dei candidati ammessi alla prova scritta del concorso docenti per la classe di concorso A049
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato gli atti con i quali l'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria non l'aveva inclusa nell'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta del 29 marzo 2022 per la classe di concorso A049, nonché la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale del 15 marzo 2022 e gli ulteriori atti presupposti, connessi o consequenziali. Nel corso del giudizio ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso e di integrale compensazione delle spese, senza tuttavia notificare la rinuncia alla controparte secondo le forme previste dall'art. 84, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La dichiarazione della ricorrente non poteva determinare l'estinzione del giudizio come rinuncia rituale, poiché non era stata notificata alla controparte. Tuttavia, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., anche in assenza delle formalità prescritte il giudice può desumere da fatti, atti univoci e dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse. Applicando il principio dispositivo, il Collegio ha quindi attribuito alla dichiarazione di rinuncia irrituale il valore di elemento dimostrativo del venir meno dell'interesse alla decisione. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 84, comma 3, c.p.a.
La rinuncia rituale al ricorso deve rispettare le formalità previste, tra cui la notificazione alla controparte; in mancanza, non si produce l'estinzione del giudizio per rinuncia.
art. 84, comma 4, c.p.a.
anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa
La rinuncia non notificata, pur essendo irrituale e non estinguendo il giudizio, può costituire univoco argomento di prova del sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato quale base processuale per la definizione del giudizio in presenza della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso non notificata alla controparte non integra una rinuncia rituale e non determina l'estinzione del giudizio, ma può essere valutata dal giudice come argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- Nel processo amministrativo, retto dal principio dispositivo e dalla disponibilità dell'interesse al ricorso, la parte può dichiarare di non avere più interesse alla decisione fino a quando la causa è trattenuta in decisione; tale dichiarazione, anche se irrituale, può fondare la declaratoria di improcedibilità.
- La sopravvenuta carenza di interesse deve essere dichiarata quando dal comportamento processuale della parte ricorrente emerga in modo univoco il venir meno dell'utilità concreta della decisione, anche se non ricorrono le formalità proprie della rinuncia al ricorso.
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