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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22052/2026 del 15/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della misura di prevenzione (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per 3 anni, obbligo di soggiorno, cauzione di euro 3.000 e confisca beni) per due ragioni principali: (1) violazione di legge in relazione all'attualità della pericolosità sociale — sostiene che il giudizio di attualità è stato confuso con la mera prossimità temporale dell'ultimo reato e che elementi come il breve periodo di detenzione, la conversione in arresti domiciliari/detenzione domiciliare ex art. 20‑bis c.p. e l'assenza di segni concreti di persistenza della pericolosità rendono infondata la misura; (2) violazione dell'art. 3 Cost. per disparità di trattamento rispetto al coimputato Saliasi Arber, che non è stato sottoposto a misura, nonostante minori precedenti e peggiori condizioni personali (disoccupazione e irregolarità) rispetto al ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge (inclusa motivazione inesistente o meramente apparente). Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso: la Corte territoriale ha motivatamente valutato l'attualità della pericolosità sociale al momento della decisione di primo grado (gennaio 2025), considerando il ripetersi delle condotte (ultimo arresto in flagranza il 24/12/2023), i precedenti, il ruolo in un ampio contesto di narcotraffico e la mancata efficacia deterrente delle misure detentive. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato genericità e reiterazione: il confronto con il coimputato non è decisivo, soprattutto in assenza di una richiesta di misura nei suoi confronti. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)

    La Corte ha ritenuto che il ricorrente rientrasse nella pericolosità generica prevista dalle lettere b) e c) dell'art.1 e che tale pericolosità fosse 'attuale' al momento del giudizio di primo grado.

  • Costituzione

    Richiamato dal ricorrente per denunciare una presunta disparità di trattamento rispetto a un coimputato; la Corte ha ritenuto la censura generica e non rilevante perché il confronto non era decisivo in assenza di una richiesta di misura per il coimputato.

  • Codice penale

    Richiamato nel motivo difensivo in riferimento alla conversione delle misure detentive; la Corte ha osservato che la conversione non è, di per sé, indice sufficiente di avvenuto mutamento della pericolosità sociale.

  • Codice di procedura penale

    La norma è stata applicata per imporre al ricorrente, per l'inammissibilità del ricorso, l'onere del versamento di una somma (euro 3.000) in favore della Cassa delle Ammende.

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284

    Richiamato il principio secondo cui nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva della motivazione inesistente o meramente apparente (omessa considerazione di elemento potenzialmente decisivo).

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è limitato alle sole ipotesi di violazione di legge; le censure esclusivamente sulla valutazione di fatto o sulla motivazione che non integrano violazione di legge sono inammissibili.
  • L'attualità della pericolosità sociale va valutata al momento della decisione di primo grado; la prossimità temporale dell'ultimo reato non è l'unico criterio e non esclude automaticamente l'attualità.
  • La mera conversione della detenzione (arrestate domiciliari o misure alternative ex art. 20‑bis c.p.) non prova di per sé l'avvenuto superamento della pericolosità sociale.
  • Il confronto con altri coimputati non è decisivo se per questi non è stata avanzata o decisa una misura di prevenzione; la censura per disparità di trattamento richiede argomentazione specifica e non generica.
  • Un ricorso dichiarato inammissibile può comportare condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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