Cassazione Civile, Sentenza n. 7973/2023 del 20/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. avverso la sentenza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il loro ricorso per cassazione ritenendo mancanti negli atti i documenti comprovanti la loro legittimazione (stato di famiglia storico di Renato Gentile e atti di rinunzia all'eredità di altri eredi). Le ricorrenti contestavano l'errore di fatto della Corte sostenendo che quei documenti erano invece stati regolarmente depositati e che ciò risultava dalla "nota di deposito e iscrizione a ruolo" del 23/11/2016, nella quale era indicato l'indice con i documenti richiamati.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato rigettato. Il Collegio ha ritenuto che la prova addotta dalle ricorrenti (una stampigliatura del timbro "Ufficio depositi" sulla nota di deposito) non fosse idonea a dimostrare in modo certo l'effettivo deposito dei documenti e pertanto non sussistesse l'errore di fatto ascritto alla sentenza impugnata. Non essendovi prova dell'errore revocatorio, il gravame è infondato e va respinto. Il provvedimento dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese del giudizio, atteso che gli intimati non hanno svolto difese in sede di revocazione.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Norma sulla revocazione per errore di fatto: il rimedio presuppone la prova dell'effettivo errore di fatto su cui si fonda la decisione impugnata; il Collegio ha ritenuto che non fosse stata fornita prova idonea dell'errore.
art. 395 n. 4 c.p.c.
Richiamato nel motivo di impugnazione come presidio processuale collegato alla revocazione; il giudice ha valutato il vizio invocato (errore di fatto) alla stregua delle condizioni previste dalla normativa sulle revocazioni.
d.P.R. n. 115 del 2002 art. 13 comma 1-quater
Prevede l'obbligo, in determinate ipotesi, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento da parte delle ricorrenti.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto (art. 391-bis c.p.c.) richiede prova chiara e documentale dell'errore sostenuto: semplici timbri non firmati o appunti generici non sono generalmente sufficienti.
- Se si contesta l'assenza di documenti negli atti, è necessario provare in modo univoco l'avvenuto deposito (es. ricevute firmate, notifiche ufficiali, documentazione con firma del cancelliere, versamento telematico certificato); la mera apposizione di un timbro non firmato non fornisce certezza dell'effettivo inserimento nell'archivio processuale.
- Prima di proporre rimedi straordinari contro una decisione per presunto errore di fatto, conviene raccogliere e conservare prove formali dell'avvenuto deposito (esibizione di copia datata e sottoscritta dall'ufficio, estratto di ruolo con firma digitale o firma del cancelliere, comunicazioni PEC dell'ufficio giudiziario).
- La mancata difesa dell'intimato in sede di revocazione non impedisce al giudice di rigettare il ricorso se mancano gli elementi di prova richiesti: l'onere di allegazione e di prova resta a chi chiede la revocazione.
- In situazioni simili, se si ritiene che documenti depositati siano spariti dagli atti, è opportuno chiedere immediata certificazione all'ufficio giudiziario (richiesta formale di estrazione/riproduzione del fascicolo) e, se possibile, produrre certificazioni o ricevute rilasciate dall'ufficio al momento del deposito.
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