Sentenza n. 2455/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione cautelare del Decreto del Direttore generale del Ministero dell’Istruzione del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, n. 0042918 del 24/10/2024 di diniego dell’istanza prot. n. 27157 del 4/11/2021 presentata dal ricorrente di riconoscimento dell’attestato formativo dell’istante denominato “Corso Superiore di Specializzazione in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo”, titolo rilasciato dall’Università Cardenal Herrera – CEU di Castellon – Spagna in data 12/07/2021;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di diniego del riconoscimento dell'attestato formativo rilasciato da un'università spagnola al termine di un corso superiore di specializzazione in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna, deducendo plurime violazioni della normativa sul procedimento, eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsità dei presupposti, nonché contrasto con la disciplina nazionale ed europea in materia di riconoscimento delle qualifiche e della formazione professionale. Il Ministero aveva ritenuto ostativo il fatto che l'attestato fosse un “titolo proprio” dell'università spagnola, non ufficiale nell'ordinamento scolastico spagnolo e quindi non abilitante, oltre ad avere ravvisato una sostanziale diversità e incolmabili differenze tra il percorso formativo estero e quello italiano previsto per la specializzazione sul sostegno. Il ricorrente ha contestato sia la rilevanza automatica della distinzione tra titoli ufficiali e titoli propri, sia l'adeguatezza dell'istruttoria e della motivazione ministeriale, sostenendo che le eventuali lacune formative avrebbero dovuto essere valutate in concreto e colmate mediante misure compensative.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di diniego ai fini del riesame. Ha ritenuto illegittimo il rigetto fondato, quale elemento ostativo, sulla natura di “titolo proprio” dell'attestato, poiché l'Amministrazione deve valutare in concreto l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando la comparabilità della formazione estera con quella richiesta in Italia e, se necessario, prevedendo misure compensative. Il giudice ha rilevato che la motivazione sulla radicale diversità dei percorsi e sulle “incolmabili differenze” era apodittica e scarsamente argomentata, in quanto fondata essenzialmente sul parere del Ministero dell'Università e della Ricerca, senza spiegare perché ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio non potessero colmare le eventuali carenze. Il raffronto avrebbe dovuto considerare complessivamente le competenze maturate, anche tenendo conto che la formazione spagnola appariva comunque incentrata sulla figura dell'alunno con bisogni educativi speciali. Il riesame dovrà essere svolto secondo i principi affermati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, previo parere del Ministero dell'Università e della Ricerca, con eventuale assegnazione di misure compensative. Le spese sono state compensate in ragione dei contrasti giurisprudenziali.
Norme richiamate
Direttiva 2005/36/CE, art. 14
eventualmente aggravate con la previsione di ore aggiuntive di didattica/tirocinio/laboratorio
Le eventuali differenze tra la formazione estera e quella richiesta nello Stato ospitante devono essere valutate in concreto e possono essere colmate mediante misure compensative proporzionate; il diniego non può essere fondato automaticamente sull'assenza di un titolo abilitativo o sulla divergenza dei programmi.
TFUE
valutare le domande pertinenti ai sensi delle disposizioni più generali del TFUE in vista di un eventuale riconoscimento della formazione seguita
Anche ove non trovi applicazione diretta la direttiva sulle qualifiche professionali, le autorità nazionali devono esaminare la domanda alla luce delle disposizioni generali del diritto dell'Unione, senza escludere il riconoscimento della formazione acquisita.
DM 30 settembre 2011
per conseguire la specializzazione sul sostegno
Costituisce il parametro nazionale di riferimento per il raffronto con il percorso formativo seguito all'estero.
L. 517/1977
l'insegnante di sostegno ... è un docente di classe in possesso di competenze e conoscenze didattiche e psico-pedagogiche
Individua la funzione e la professionalità dell'insegnante di sostegno, rilevanti ai fini della comparazione sostanziale delle competenze acquisite.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una formazione professionale conseguita in un altro Stato membro, l'Amministrazione non può respingere automaticamente la domanda perché il titolo estero è qualificato come “titolo proprio” dell'università o perché non costituisce, nell'ordinamento d'origine, un titolo ufficiale o abilitante; deve valutare concretamente l'insieme delle competenze, conoscenze e capacità acquisite.
- Il raffronto tra formazione estera e formazione nazionale deve essere effettivo, specifico e adeguatamente motivato, con indicazione delle concrete divergenze formative e della loro incidenza sull'accesso alla professione; la mera adesione a un parere o il richiamo apodittico a “incolmabili differenze” non sono sufficienti.
- Anche in presenza di divergenze sostanziali tra i percorsi formativi, l'autorità competente deve verificare se le lacune possano essere colmate mediante misure compensative proporzionate, quali formazione, tirocinio o laboratorio aggiuntivi, prima di disporre il diniego del riconoscimento.
- L'assenza, nello Stato d'origine, di un titolo formalmente abilitante non esonera l'autorità dello Stato ospitante dall'esaminare e comparare le competenze professionali concretamente acquisite; solo all'esito di tale esame possono essere richieste integrazioni o misure compensative.
- Il provvedimento di diniego del riconoscimento di un titolo formativo estero è illegittimo quando non dimostra perché le eventuali carenze formative non siano colmabili con misure compensative e non espone un'istruttoria adeguata sul contenuto sostanziale della formazione ricevuta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 347/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 348/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 349/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 350/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 351/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 352/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →