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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31233/2025 del 17/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per truffa aggravata relativa a contratti preliminari e acconti versati da Congiu. Il ricorso articolava tre motivi: 1) censura sulla configurabilità della truffa per omissione/condotte rassicuratorie in fase esecutiva del preliminare (art. 640 c.p.); 2) censura sulla rilevanza penale della transazione intervenuta con terzi (Sasit) e sulla mancanza del requisito dell'atto di disposizione patrimoniale viziato da errore della parte offesa; 3) censura sulla qualificazione della recidiva e sulla decorrenza della prescrizione, deducendo che un precedente patteggiamento era stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 445 c.p.p. e quindi non poteva concorrere alla recidiva, con conseguente maturazione della prescrizione prima della sentenza di primo grado.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il terzo motivo decisivo: il precedente patteggiamento era stato dichiarato estinto con ordinanza ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p. (22/03/2023), perciò non poteva essere valutato ai fini della recidiva. Di conseguenza la recidiva è esclusa; il termine di prescrizione applicabile (7 anni e 6 mesi) è stato raggiunto il 11/06/2023, prima della sentenza di primo grado (01/12/2023), con esito che il reato è ormai estinto per prescrizione. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di appello e quella di primo grado e ha revocato le statuizioni civili e la provvisionale riconosciute alla parte civile. Non è stata pronunciata una decisione di merito sul resto (non è intervenuto proscioglimento di merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Norma base del reato di truffa; invocata nella discussione sul carattere commissivo della condotta, sull'elemento soggettivo e sulla necessità di artifici o raggiri per ingenerare errore e ottenere una disposizione patrimoniale.

  • art. 61 n.7 c.p.

    Riferimento all'aggravante contestata originalmente (circostanze aggravanti).

  • art. 99 c.p.

    Disciplina della recidiva; la sua applicazione è stata esclusa perché il precedente su cui si fondava era estinto.

  • art. 106 comma 2 c.p.

    Rilevante nella discussione su come considerare condanne anteriori ai fini della recidiva e sull'effetto estintivo delle sentenze dichiarate estinte.

  • art. 157 c.p.

    Norma richiamata nel calcolo del termine di prescrizione del reato.

  • art. 161 c.p.

    Norma richiamata nel calcolo della prescrizione e nella determinazione della durata della pena ai fini della prescrizione.

  • art. 445 comma 2 c.p.p.

    Prevede l'estinzione del reato in caso di patteggiamento decorso il termine; la Corte ha interpretato tale estinzione come definitiva e impeditiva dell'utilizzo del precedente ai fini della recidiva.

  • art. 538 comma 1 c.p.p.

    Stabilisce che la condanna per responsabilità civile presuppone la pronuncia di sentenza di condanna prima del maturare della prescrizione; in esito alla declaratoria di prescrizione la statuizione civile è stata revocata.

  • art. 606 c.p.p.

    Norma sulle motivazioni ammissibili per il ricorso per cassazione; le censure dell'imputato sono state formulate anche ai sensi di quest'articolo.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla impossibilità di pronunciare un proscioglimento di merito quando il fatto è estinto per prescrizione; la Corte ha escluso il proscioglimento nel merito.

Massime di principio

  • La dichiarazione di estinzione del reato conseguente al patteggiamento (art. 445 c.p.p.) produce effetti definitivi anche ai fini della recidiva: un precedente estinto non può essere usato per aggravare la posizione per recidiva.
  • L'esclusione della recidiva può ridurre il termine di prescrizione applicabile; se la prescrizione si è compiuta prima della sentenza di condanna, la pronuncia deve essere annullata per estinzione del reato e le statuizioni civili collegate vanno revocate (art. 538 c.p.p.).
  • Quando la Corte di legittimità ritiene definitivo l'esito estintivo di un precedente, può annullare senza rinvio le sentenze di merito se il tema della prescrizione rende irrilevanti gli ulteriori accertamenti di merito.
  • In ipotesi di truffa contrattuale, l'accertamento della rilevanza penale di omissioni o rassicurazioni richiede la prova che vi siano stati artifici o raggiri idonei a determinare l'errore e la conseguente disposizione patrimoniale; tuttavia, nel caso concreto la Cassazione non ha deciso definitivamente sul merito perché ha risolto la controversia sulla prescrizione/recidiva.
  • Per le parti e per i difensori: verificare sempre lo stato processuale dei precedenti (eventuali declaratorie di estinzione) prima di valutare l'esposizione alla recidiva e il computo della prescrizione.

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