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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30687/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP che aveva applicato la pena su richiesta delle parti. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 444 c.p.p., lamentando in particolare la mancanza assoluta di motivazione della sentenza. La doglianza sosteneva, in sostanza, che il giudice non avesse adeguatamente verificato l'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017 e l'inserimento dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., nel patteggiamento il ricorso per cassazione contro la sentenza applicativa della pena è ammesso solo per le violazioni di legge tassativamente previste, con esclusione del vizio di motivazione e della doglianza relativa alla mancata verifica ex art. 129 c.p.p. Ha inoltre ribadito che, nel patteggiamento, non sussiste un obbligo di specifica motivazione sulla responsabilità, perché l'accordo sulla pena implica un riconoscimento della responsabilità da parte dell'imputato, restando fermo soltanto il potere-dovere del giudice di pronunciare il proscioglimento se l'innocenza emerge in modo evidente dagli atti. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Norma richiamata come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta; la doglianza del ricorrente si fondava sul preteso vizio motivazionale della decisione emessa ai sensi di tale disposizione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    La Corte lo interpreta come norma che limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente previste, escludendo il vizio di motivazione e le censure sulla mancata verifica ex art. 129 c.p.p.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato quale parametro delle cause di proscioglimento: nel patteggiamento la sua mancata applicazione non è deducibile con ricorso per cassazione nei limiti oggi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Indicata come la riforma che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., restringendo l'ambito di impugnazione della sentenza di patteggiamento.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento, il ricorso per cassazione contro la sentenza applicativa della pena è inammissibile quando si deduca un vizio di motivazione o la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente solo le violazioni di legge espressamente previste.
  • La sentenza di applicazione della pena su richiesta non richiede una motivazione specifica sulla responsabilità dell'imputato, perché l'accordo sulla pena implica una forma di riconoscimento della responsabilità e la rinuncia alla piena contestazione del merito.
  • Nel giudizio di patteggiamento, il giudice conserva soltanto il potere-dovere di pronunciare il proscioglimento quando l'evidenza dell'innocenza risulti dagli atti acquisiti; al di fuori di tale evenienza, non è configurabile un controllo di legittimità fondato sulla sola insufficienza motivazionale.
  • Quando il ricorso è proposto fuori dai limiti legali di impugnabilità e non emerge l'assenza assoluta di colpa nella proposizione, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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