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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14902/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta dall'erede di un dipendente regionale, già custode di un plesso della Regione con diritto all'alloggio presso l'immobile custodito, volta a conseguire la somma corrispondente all'indennità per ferie e riposi settimanali non goduti dal de cuius nel periodo luglio 1998-aprile 2002. La domanda era stata accolta in appello, in riforma del primo grado, anche facendo leva su un precedente giudicato ottenuto dal lavoratore, con cui il Tribunale aveva accertato il diritto a fruire di ferie e riposi senza le limitazioni previste dal regolamento regionale poi disapplicato. La Regione ha impugnato la sentenza d'appello con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sull'organizzazione dell'orario di lavoro e del regolamento regionale, sostenendo in sostanza che il giudice di merito avesse errato nel riconoscere la mancata fruizione di ferie e riposi e nell'applicare il giudicato esterno; con il secondo ha denunciato violazione del CCNL e delle norme che vietano nel pubblico impiego la cumulabilità di interessi e rivalutazione, contestando anche la liquidazione operata dal consulente tecnico e la qualificazione delle giornate di riposo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi fossero solo apparentemente diretti a far valere violazioni di legge, ma mirassero in realtà a una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, operazione non consentita in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato anche la mancanza di specificità nella dedotta violazione del giudicato, poiché la Regione non aveva indicato adeguatamente il contenuto del precedente giudicato né le circostanze processuali della sua produzione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la censura non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e introduceva questioni fattuali nuove sulla distinzione tra riposo settimanale e giornata non lavorativa; inoltre la doglianza sul cumulo di interessi e rivalutazione era infondata perché la Corte d'appello aveva riconosciuto solo interessi e non anche rivalutazione. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato come base della trattazione in camera di consiglio del ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato per denunciare formalmente violazioni di legge, ma la Corte ha rilevato che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del fatto

  • Regio decreto n. 692/1923

    richiamato dalla ricorrente come disciplina dell'organizzazione dell'orario di lavoro

  • d.lgs. n. 66/2003

    richiamato dalla ricorrente come disciplina dell'organizzazione dell'orario di lavoro

  • Regolamento Regionale Puglia n. 3/1976, artt. 5, lett. c), f), g), e 9

    richiamato dalla ricorrente; la sentenza evidenzia che esso era già stato disapplicato nel precedente giudicato perché lesivo del diritto alle ferie e ai riposi

  • art. 24, comma 1, C.C.N.L. 14.9.2000

    invocato dalla ricorrente in tema di compenso da corrispondere al lavoratore

  • art. 22, comma 36, L. n. 724/1994

    richiamato quale norma che vieta per il settore pubblico la cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria

  • art. 16, comma 6, L. n. 412/1991

    richiamato, insieme alla L. n. 724/1994, a sostegno del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione nel settore pubblico

  • art. 276 c.p.c.

    richiamato nel passaggio sul principio della ragione più liquida, che consente di decidere sulla questione di più agevole soluzione

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno dei principi di economia processuale e celerità del giudizio

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La deduzione della violazione del giudicato esterno richiede specificità: occorre indicare il contenuto della precedente decisione, il vizio processuale concretamente denunciato e le circostanze della produzione del relativo atto nel processo.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata confutazione puntuale della motivazione determina inammissibilità della censura.
  • Non può essere introdotta per la prima volta in cassazione una questione fattuale o qualificatoria non affrontata nei gradi di merito, specie se decisiva per la quantificazione del credito.
  • Il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione nel pubblico impiego è irrilevante quando la sentenza impugnata abbia riconosciuto i soli interessi e non anche la rivalutazione monetaria.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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