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Sentenza

Sentenza n. 861/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza alla SENTENZA N. 757/2024, EMESSA NEL GIUDIZIO R.G. N. 5835/2023 DEL TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE LAVORO, PUBBLICATA IN DATA 21.03.2024, NOTIFICATA IL 28.03.2024 E PASSATA IN GIUDICATO, CON CUI IL TRIBUNALE DEL LAVORO CONDANNA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO ALLA CORRESPONSIONE A PARTE RICORRENTE DELLA RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTE DELL'IMPORTO DI EURO 1.722,72.

Giustizia amministrativa202600131

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente la retribuzione professionale docente di euro 1.722,72, oltre agli interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, notificata al Ministero mediante PEC, con pagamento del capitale e degli interessi legali. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'omessa esecuzione. Il TAR ha verificato la sussistenza dei presupposti processuali: produzione della sentenza conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c.; notificazione al Ministero presso il domicilio reale; decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza; persistente inadempimento dell'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza e ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza civile, pagando alla ricorrente le somme liquidate, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della direzione generale competente, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per l'attuazione del giudicato. La ricorrente dovrà segnalare tempestivamente al commissario l'inutile decorso del termine, indicando anche il codice fiscale. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso in quello già percepito dall'Amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, rilevando la serialità dell'inerzia ministeriale nell'esecuzione di analoghe sentenze.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, inclusa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile azionata è stata prodotta in copia attestata conforme all'originale, requisito ritenuto sufficiente ai fini dell'attivazione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c., secondo quanto richiamato dal giudice in relazione all'attestazione di conformità della sentenza civile.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio di azioni esecutive contro l'Amministrazione; il termine è ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

  • d.m. n. 55/2014

    È stato utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese processuali, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile contro una pubblica amministrazione inadempiente all'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, purché il titolo sia prodotto in forma conforme e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, applicabile anche all'ottemperanza.
  • Quando l'Amministrazione non contesta l'inadempimento e il giudicato contiene una condanna al pagamento di somme determinate o determinabili, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare il pagamento entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di compiere gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione.
  • La seriale inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione di sentenze comportanti esborsi pubblici, con conseguente maturazione di interessi, penalità e spese, può giustificare la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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