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Sentenza

Sentenza n. 352/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento - della scheda valutativa mod. B, n. 57 d’ordine, relativa al periodo di servizio dal 9 settembre 2024 all’8 settembre 2025, con attribuzione della qualifica finale di “superiore alla media”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi i giudizi del compilatore e del revisore contenuti nella medesima scheda.

Giustizia amministrativa202600007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: scheda valutativa relativa al periodo 9 settembre 2024–8 settembre 2025, con attribuzione della qualifica finale di "superiore alla media", nonché i giudizi del compilatore e del revisore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la scheda valutativa deducendo: contraddittorietà e illogicità tra le aggettivazioni delle singole voci e il giudizio discorsivo finale; travisamento dei fatti e difetto di istruttoria rispetto ai dati statistici sul rendimento proprio e del reparto; contraddittorietà con una nota del Comandante della Legione Carabinieri, ritenuta espressiva di una valutazione favorevole; difetto di motivazione rafforzata per la riduzione rispetto a precedenti qualifiche di "eccellente"; violazione delle regole sulla redazione dei documenti caratteristici per asserita mancanza di autonomia del revisore; sviamento, ingiustizia manifesta e discriminazione in ragione di una sopravvenuta minorazione fisica e dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere; violazione dell'art. 97 Cost. e pregiudizio alla progressione di carriera derivante dalla mancata attribuzione della qualifica superiore. Il Ministero della Difesa ha resistito al ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha affermato che i documenti caratteristici dei militari esprimono valutazioni tecnico-discrezionali fondate sull'osservazione diretta del servizio e sono sindacabili solo in presenza di arbitrarietà, manifesta illogicità, irrazionalità, abnormità o evidente travisamento dei fatti, il cui onere probatorio grava sul ricorrente. Ha ritenuto coerenti le aggettivazioni relative alla preparazione professionale e all'azione di comando con i rilievi critici contenuti nel giudizio discorsivo, rilevando che esse esprimevano livelli validi ma non apicali; ha valorizzato anche la mancata partecipazione del ricorrente a quattro delle cinque attività formative rivolte ai comandanti di stazione. Ha escluso il travisamento dei dati statistici, perché la scheda non era fondata su un confronto con l'anno precedente e i dati prodotti dall'Amministrazione indicavano un decremento degli impieghi e delle ore di presenza del ricorrente, mentre l'aumento dell'attività della stazione era plausibilmente correlato all'incremento della forza media giornaliera. Ha escluso ogni contraddizione con la nota del Comandante della Legione, poiché questa si limitava a trasmettere una lettera di ringraziamento del sindaco, senza contenere una autonoma valutazione di merito dell'autorità gerarchica. Ha negato l'obbligo di motivazione rafforzata, poiché soltanto cinque dei sessantatré documenti caratteristici recavano la qualifica di "eccellente", la nuova qualifica era comunque positiva e la flessione era contenuta in un solo grado, senza notevole caduta di punteggio o attribuzione di un valore estremo. Ha ritenuto che il giudizio discorsivo trovasse riscontro in comunicazioni scritte coeve relative alla gestione del servizio e che le difese dell'Amministrazione costituissero esplicitazione di elementi già conosciuti dal compilatore, non motivazione postuma. Ha escluso il difetto di autonomia del revisore, poiché la convergenza con il giudizio del compilatore non dimostra, di per sé, l'abdicazione alla funzione revisionale. Ha respinto la censura discriminatoria per assenza di prova e perché le voci relative al vigore fisico e mentale avevano ricevuto aggettivazioni apicali. Infine, ha ritenuto il pregiudizio alla carriera un mero effetto della legittima valutazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 2.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 688 d.P.R. 90/2010

    hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate e i risultati conseguiti

    I documenti caratteristici devono registrare il giudizio personale, diretto e obiettivo dei superiori sul servizio e sul rendimento del militare, in relazione al periodo oggetto di valutazione.

  • art. 97 Cost.

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione al pregiudizio alla progressione di carriera, ma la censura è stata respinta poiché le conseguenze di carriera non possono condizionare l'autonoma valutazione del rendimento.

Massime di principio

  • Le valutazioni contenute nei documenti caratteristici dei militari costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto per arbitrarietà, manifesta illogicità, irrazionalità, abnormità o evidente travisamento dei fatti, che devono essere dimostrati dal ricorrente.
  • Le valutazioni periodiche del servizio militare sono autonome e devono riferirsi al periodo specificamente considerato; il giudizio di un'annualità può quindi differire da quelli precedenti senza che ciò integri, di per sé, contraddittorietà o richieda una motivazione rafforzata.
  • L'obbligo di motivazione rafforzata per il peggioramento della valutazione presuppone una storia valutativa costantemente apicale e una notevole, apprezzabile e inopinata caduta di punteggio o l'attribuzione di un valore estremo; non ricorre quando la flessione è contenuta in un solo grado, la qualifica resta positiva e la precedente carriera presenta valutazioni non uniformemente eccellenti.
  • La convergenza del giudizio del revisore con quello del compilatore non dimostra, da sola, la mancanza di autonomia del revisore; occorrono elementi specifici idonei a provare che egli abbia abdicato alla propria funzione valutativa.
  • Il mero pregiudizio alla progressione di carriera derivante dall'attribuzione di una qualifica valutativa inferiore non rende illegittima la scheda, poiché le conseguenze di carriera non possono condizionare l'autonomia e la discrezionalità delle autorità valutative.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

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