Cassazione Penale, Sentenza n. 17805/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'assoluzione di Del Vecchio, ex direttore generale dell'Università "Gabriele D'Annunzio", contestata per due capi: 1) trattamento illecito di dati personali (pubblicazione di un documento con dati sugli emolumenti del personale tecnico-amministrativo, ritenuti indebiti) sostenendo che la divulgazione nominativa dimostrerebbe il dolo specifico richiesto dalla norma sulla privacy; 2) diffamazione, per la modalità e il contenuto divulgativo che, secondo i ricorrenti, avrebbe leso l'onore e la reputazione tramite allusioni a un sistema di privilegi e riferimenti nominali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Sul trattamento illecito di dati ha ritenuto inammissibile e infondato il motivo: la Corte territoriale ha motivatamente escluso il dolo specifico perché l'atto aveva finalità di verifica della regolarità delle spese pubbliche e indicava l'intenzione di reperire delibere e incarichi formali; l'imputato poteva aver accettato il rischio di arrecare un danno ma non aveva lo scopo di ledere i singoli. Sulla diffamazione la Cassazione ha valutato oggettivamente le espressioni: la pubblicazione si limitava a rappresentare dati civilistici sulla illegittimità dei compensi senza espressioni offensive, giudizi morali o valutazioni extra-contabili; pertanto manca l'elemento materiale dell'offesa alla reputazione. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati alle spese.
Norme richiamate
art. 167, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 (previgente Codice della privacy)
La Corte ha ritenuto che per integrare il reato di trattamento illecito sia richiesto un dolo specifico direzionato a ledere gli interessati; la pubblicazione effettuata per verificare impegni di spesa e reperire atti formali, con linguaggio neutro, escludeva tale dolo specifico nonostante il rischio di danno.
art. 595 cod. pen. (diffamazione)
La Corte ha applicato il criterio dell'offensività oggettiva nel contesto: la mera rappresentazione di dati contabili e l'assenza di termini ingiuriosi o giudizi morali escludevano l'elemento materiale del reato, sicché non si configurava diffamazione.
Massime di principio
- La pubblicazione di dati personali riguardanti spese pubbliche può non integrare trattamento illecito se è motivata da un interesse pubblico legittimo, se il contenuto è neutro e se prova che si cercava la verifica di atti e responsabilità amministrative.
- La semplice accettazione del rischio di arrecare un danno ai soggetti indicati (dolo eventuale) non equivale necessariamente al dolo specifico richiesto per alcuni reati contro la privacy; è determinante la finalità specifica dell'atto.
- Per la diffamazione conta il significato oggettivo delle espressioni nel loro contesto storico e sociale: dati esposti in termini tecnici e senza giudizi morali o epiteti offensivi difficilmente costituiscono offesa alla reputazione.
- In sede di legittimità la rielaborazione dei fatti e della valutazione probatoria dei giudici di merito è limitata: la Cassazione non sostituisce la valutazione di fatto se la motivazione è logica, coerente e priva di lacune o contraddizioni.
- Prassi cautelativa: quando si trattano dati personali con presunto interesse pubblico, preferire anonimizzazione, limitare i nominativi alle esigenze essenziali, documentare la finalità pubblica e la proporzionalità dell'intervento per ridurre rischi penali e civili.
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