Cassazione Penale, Sentenza n. 28679/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Truzzi impugnava la sentenza di appello che lo aveva condannato per coltivazione e detenzione di stupefacenti (piante di marijuana e materiale essiccato). I motivi di ricorso contestavano: 1) la conferma della responsabilità penale sostenendo la destinazione ad uso personale delle piante (coltivate in vaso sul balcone, senza impianti di irrigazione/illuminazione; molte piante maschili e solo poche infiorescenze); 2) la carenza istruttoria e la mancata consulenza tossicologica per accertare la presenza ed offensività del principio attivo; 3) il diniego delle attenuanti generiche nonostante cooperazione e minima offensività della condotta; 4) vizio di motivazione e inosservanza dell'art. 133 cod. pen. nel trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo rispetto alla condotta "rudimentale".
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto inammissibile la richiesta di rinvio per adesione dell'avvocato all'astensione dalle udienze (procedimento trattato in forma cartolare). Sul merito, la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito: gli accertamenti della polizia (rinvenimento di otto vasi con piante sul balcone, un vasetto con circa 23 g e un peso complessivo di materiale pari a circa 1,8 kg; narcotest positivo) sono stati considerati idonei a configurare il reato di coltivazione ex art. 73 d.P.R. 309/1990, senza che fosse indispensabile una perizia tossicologica. La Corte ha inoltre ritenuto non dirimente il fatto che molte piante fossero maschili o l'assenza di impianti di irrigazione/illuminazione: numero e dimensioni dei vasi erano incompatibili con una coltivazione destinata al mero uso personale. Quanto alle attenuanti generiche, il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato sulla base del casellario e dei precedenti dell'imputato. La Corte ha confermato nel merito la motivazione del giudice di merito e ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p. Si ricorda che la Corte d'appello aveva comunque ridotto la pena di primo grado a 8 mesi di reclusione e 1.400 euro di multa.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 73
La Corte ha ritenuto configurabile il reato di coltivazione di stupefacenti anche in assenza di perizia tossicologica, quando il narcotest e gli elementi di fatto (tipo botanico, modalità di coltivazione, numero e dimensioni delle piante) siano univocamente significativi della natura e dell'entità della sostanza.
Codice penale, art. 133
Il giudice di merito può privilegiare tra gli elementi indicati dall'art. 133 gli aspetti della personalità del reo o le modalità del reato; la valutazione sulle attenuanti generiche è giudizio di fatto non sindacabile in Cassazione se motivato e non contraddittorio.
Codice penale, art. 99, comma 4
La recidiva comporta l'aumento della pena (metà), e la Corte d'appello ha calcolato la pena di partenza in conformità alle disposizioni, applicando poi riduzioni e valutazioni di merito nella misura consentita.
Codice di procedura penale, art. 616
L'art. 616 c.p.p. è stato applicato per porre a carico del ricorrente le spese processuali alla stregua del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di stupefacenti un narcotest con esito positivo, associato a elementi oggettivi (numero, dimensioni e sistemazione delle piante, quantitativi di sostanza), può essere sufficiente a fondare la condanna senza una perizia tossicologica completa, purché la motivazione sia adeguata e razionale.
- La presenza di piante "maschili" o l'assenza di impianti di coltivazione non esclude automaticamente l’addebito di coltivazione: rilevano la conformità botanica, l'attitudine delle piante a raggiungere la maturazione e la capacità (anche potenziale) di produrre sostanza stupefacente.
- Numero e dimensioni dei vasi e quantitativi rinvenuti sono indicatori rilevanti per distinguere tra coltivazione per uso personale e finalità di spaccio; quantitativi rilevanti o modalità di coltivazione più strutturate possono far propendere per l'affermazione di finalità illecita più ampia.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere giustificato dal casellario giudiziale e da precedenti, e la valutazione del giudice di merito su questo punto è difficilmente rimproverabile in Cassazione salvo motivazione illogica o contraddittoria.
- In sede di Cassazione non è consentita una rivalutazione libera e alternativa degli elementi di fatto quando la motivazione del giudice di merito sia coerente e priva di profili di irrazionalità: l'appello per cassazione ha natura di controllo di legittimità, non di merito.
- Richieste processuali come il rinvio per adesione all'astensione dalle udienze non sono rilevanti quando il procedimento viene trattato in forma cartolare e non sono state richieste trattazioni orali.
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