Cassazione Penale, Sentenza n. 34646/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di applicazione della continuazione tra varie condanne: originaria istanza riferita alla sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania dell'11.03.1999 (resistenza a pubblico ufficiale, commessa il 12.07.1998) e alla sentenza della Corte d'appello di Salerno del 17.12.2010 (condanna per lesioni personali, violenza privata e violenza per costringere altri a commettere reati, commessi tra luglio e ottobre 1997). In corso di procedimento la difesa ha depositato memoria (09.05.2024) chiedendo l'estensione della continuazione anche a sentenze che accertavano la partecipazione dell'imputato a reati associativi (art. 416-bis). Il ricorrente ha censurato l'ordinanza per mancanza di motivazione e per omessa pronuncia sulle istanze aggiunte, oltre a contestare la valutazione negativa dell'unitarietà progettuale fra i reati.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto che la Corte di appello di Napoli avesse omesso di esaminare e motivare la richiesta aggiuntiva di applicazione della continuazione relativa alle sentenze che accertavano reati di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) introdotta con la memoria del 09.05.2024. Per tale motivo ha annullato l'ordinanza nella parte in cui ha omesso di decidere su quella specifica istanza e ha rinviato il giudizio al giudice dell'esecuzione (Corte di appello di Napoli) in diversa composizione per nuovo esame. Per il resto il ricorso è stato respinto: la Cassazione ha confermato che la Corte di appello aveva adeguatamente motivato il rigetto della continuazione fra le due sentenze originarie (Vallo della Lucania 11.03.1999 e Corte d'appello Salerno 17.12.2010), ritenendo insufficienti gli indici di un progetto criminoso unitario, rilevando differenze spazio-temporali e la natura estemporanea del reato di resistenza. Inoltre è stato ritenuto infondato il rilievo sulla presunta nullità per mancata indicazione della data di deliberazione, poiché la data di deposito rendeva comunque desumibile la data di decisione.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente in relazione alla nullità per mancanza di motivazione; la Corte non ha ritenuto fondata la censura di nullità formale legata alla mancanza della data di deliberazione quando la data è desumibile dagli atti
art. 178 cod. proc. pen.
Richiamato congiuntamente ad art.125 per censurare la presunta nullità dell'atto per carenza motivazionale; la Corte ha invece valutato la congruità della motivazione sulla parte decisa e ha disposto annullamento limitato per omissione di esame di istanza aggiunta
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di contenuto e motivazione del provvedimento; la Corte ha ricordato che la mancanza o erroneità della data non è causa di nullità se la data può essere ricavata dagli atti
art. 666 cod. proc. pen.
Interpretato nel senso che il procedimento esecutivo ha natura di prima istanza e consente integrazioni o precisazioni della domanda anche in corso di procedimento; quindi è ammissibile introdurre istanze nuove purché sia garantito il contraddittorio e la possibilità di controreplica alla parte pubblica
art. 416-bis cod. pen.
Norma sostanziale cui si riferivano le ulteriori sentenze indicate nella memoria; la Corte ha ritenuto che le questioni relative a condanne per associazione mafiosa introdotte con memoria dovevano essere esaminate dal giudice dell'esecuzione e pertanto la mancata valutazione è stata motivo di annullamento parziale
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede una verifica approfondita mediante indicatori concreti (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, cause, modalità, sistematicità) anche in sede di esecuzione
Massime di principio
- Nel procedimento esecutivo (art. 666 c.p.p.) è ammissibile integrare o precisare la domanda originaria anche mediante memorie depositate nel corso del procedimento: tali richieste nuove devono essere esaminate dal giudice se hanno formato oggetto di contraddittorio (rinvio d'udienza, acquisizione pareri e documenti) e non possono essere ignorate senza motivazione
- La mancata motivazione o l'omessa risposta su specifiche richieste formulate e dibattute in udienza integra motivo di annullamento limitato e rinvio per nuovo giudizio, non necessariamente la nullità totale dell'atto
- La mancanza di un'esplicita data di deliberazione non è causa di nullità se la data di deposito o gli atti consentono di ricostruirla in modo certo
- Per riconoscere la continuazione fra reati, anche in sede esecutiva, occorre un accertamento concreto e motivato di elementi indicativi di un disegno criminoso unitario (omogeneità tipologica, contiguità spazio-temporale, motivazioni, modalità e sistematicità): la mera propensione a delinquere o la parziale omogeneità dei reati non sono sufficienti
- Le censure sulla motivazione devono affrontare in modo specifico e argomentato le ragioni del giudice: affermazioni generiche non superano la motivazione avversa
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