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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34646/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di applicazione della continuazione tra varie condanne: originaria istanza riferita alla sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania dell'11.03.1999 (resistenza a pubblico ufficiale, commessa il 12.07.1998) e alla sentenza della Corte d'appello di Salerno del 17.12.2010 (condanna per lesioni personali, violenza privata e violenza per costringere altri a commettere reati, commessi tra luglio e ottobre 1997). In corso di procedimento la difesa ha depositato memoria (09.05.2024) chiedendo l'estensione della continuazione anche a sentenze che accertavano la partecipazione dell'imputato a reati associativi (art. 416-bis). Il ricorrente ha censurato l'ordinanza per mancanza di motivazione e per omessa pronuncia sulle istanze aggiunte, oltre a contestare la valutazione negativa dell'unitarietà progettuale fra i reati.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto che la Corte di appello di Napoli avesse omesso di esaminare e motivare la richiesta aggiuntiva di applicazione della continuazione relativa alle sentenze che accertavano reati di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) introdotta con la memoria del 09.05.2024. Per tale motivo ha annullato l'ordinanza nella parte in cui ha omesso di decidere su quella specifica istanza e ha rinviato il giudizio al giudice dell'esecuzione (Corte di appello di Napoli) in diversa composizione per nuovo esame. Per il resto il ricorso è stato respinto: la Cassazione ha confermato che la Corte di appello aveva adeguatamente motivato il rigetto della continuazione fra le due sentenze originarie (Vallo della Lucania 11.03.1999 e Corte d'appello Salerno 17.12.2010), ritenendo insufficienti gli indici di un progetto criminoso unitario, rilevando differenze spazio-temporali e la natura estemporanea del reato di resistenza. Inoltre è stato ritenuto infondato il rilievo sulla presunta nullità per mancata indicazione della data di deliberazione, poiché la data di deposito rendeva comunque desumibile la data di decisione.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla nullità per mancanza di motivazione; la Corte non ha ritenuto fondata la censura di nullità formale legata alla mancanza della data di deliberazione quando la data è desumibile dagli atti

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato congiuntamente ad art.125 per censurare la presunta nullità dell'atto per carenza motivazionale; la Corte ha invece valutato la congruità della motivazione sulla parte decisa e ha disposto annullamento limitato per omissione di esame di istanza aggiunta

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di contenuto e motivazione del provvedimento; la Corte ha ricordato che la mancanza o erroneità della data non è causa di nullità se la data può essere ricavata dagli atti

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Interpretato nel senso che il procedimento esecutivo ha natura di prima istanza e consente integrazioni o precisazioni della domanda anche in corso di procedimento; quindi è ammissibile introdurre istanze nuove purché sia garantito il contraddittorio e la possibilità di controreplica alla parte pubblica

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale cui si riferivano le ulteriori sentenze indicate nella memoria; la Corte ha ritenuto che le questioni relative a condanne per associazione mafiosa introdotte con memoria dovevano essere esaminate dal giudice dell'esecuzione e pertanto la mancata valutazione è stata motivo di annullamento parziale

  • Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede una verifica approfondita mediante indicatori concreti (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, cause, modalità, sistematicità) anche in sede di esecuzione

Massime di principio

  • Nel procedimento esecutivo (art. 666 c.p.p.) è ammissibile integrare o precisare la domanda originaria anche mediante memorie depositate nel corso del procedimento: tali richieste nuove devono essere esaminate dal giudice se hanno formato oggetto di contraddittorio (rinvio d'udienza, acquisizione pareri e documenti) e non possono essere ignorate senza motivazione
  • La mancata motivazione o l'omessa risposta su specifiche richieste formulate e dibattute in udienza integra motivo di annullamento limitato e rinvio per nuovo giudizio, non necessariamente la nullità totale dell'atto
  • La mancanza di un'esplicita data di deliberazione non è causa di nullità se la data di deposito o gli atti consentono di ricostruirla in modo certo
  • Per riconoscere la continuazione fra reati, anche in sede esecutiva, occorre un accertamento concreto e motivato di elementi indicativi di un disegno criminoso unitario (omogeneità tipologica, contiguità spazio-temporale, motivazioni, modalità e sistematicità): la mera propensione a delinquere o la parziale omogeneità dei reati non sono sufficienti
  • Le censure sulla motivazione devono affrontare in modo specifico e argomentato le ragioni del giudice: affermazioni generiche non superano la motivazione avversa

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