Sentenza n. 1267/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del Questore del rilascio del permesso di soggiorno per emersione ex art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, motivato dalla condanna per tentata rapina
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del Questore di Bologna relativo all’istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo nell’ambito della procedura di emersione prevista dall’art. 103, comma 1, d.l. 34/2020. Il diniego era fondato sulla condanna del richiedente, pronunciata dal Tribunale di Rovereto il 14 febbraio 2020, alla pena di un anno e dieci mesi per tentata rapina. Il ricorrente ha dedotto la mancanza di parametri di riferimento, l’ingiustizia manifesta, la carenza di istruttoria e di motivazione, nonché profili di eccesso di potere per contraddittorietà rispetto a un precedente rilascio del permesso di soggiorno e per omessa valutazione dell’effettiva pericolosità sociale. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso. In sede cautelare, il Consiglio di Stato aveva confermato il rigetto della domanda cautelare, ritenendo non scalfito il nucleo motivazionale del diniego, fondato sul carattere automaticamente ostativo della condanna per tentata rapina ai sensi dell’art. 103, comma 10, lettera c), d.l. 34/2020.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, esaminando unitariamente le censure e ritenendole infondate. La condanna per tentata rapina rientra tra i reati previsti dall’art. 380 c.p.p. e costituisce causa automaticamente ostativa all’ammissione alla procedura di emersione ai sensi dell’art. 103, comma 10, lettera c), d.l. 34/2020. Di conseguenza, il diniego aveva natura vincolata e non imponeva una valutazione ulteriore dell’effettiva pericolosità sociale, della gravità concreta del fatto o della contraddittorietà con precedenti titoli di soggiorno. Il giudice ha inoltre richiamato il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, secondo cui le condanne per determinati reati, tra cui la rapina, sono tassativamente ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, poiché il legislatore le considera di per sé espressive della pericolosità dello straniero per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020
Disciplina il permesso di soggiorno temporaneo nell’ambito della procedura di emersione.
art. 103, comma 10, lettera c), d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020
«risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale.»
Preclude l’ammissione alla procedura di emersione ai soggetti condannati per uno dei reati previsti dall’art. 380 c.p.p.; la condanna per tentata rapina determina un diniego vincolato.
art. 380 c.p.p.
Individua i reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza; la tentata rapina rientra nel relativo ambito e, per il rinvio dell’art. 103, comma 10, d.l. 34/2020, costituisce causa ostativa alla procedura di emersione.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Qualifica determinate condanne penali, tra cui quelle relative a reati ostativi, come impeditive dell’ingresso e del rilascio del titolo di soggiorno.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Rende ostative al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno le condanne per i reati considerati dal legislatore sintomatici della pericolosità dello straniero.
Massime di principio
- Nella procedura di emersione disciplinata dall’art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, la condanna, anche non definitiva nei casi previsti dalla legge, per uno dei reati richiamati dall’art. 380 c.p.p. costituisce causa automaticamente ostativa all’ammissione, ai sensi dell’art. 103, comma 10, lettera c), e impone il rigetto dell’istanza.
- Quando la condanna riguarda un reato legislativamente qualificato come ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, l’Amministrazione esercita un potere vincolato e non è tenuta a svolgere un’autonoma valutazione dell’effettiva pericolosità sociale dello straniero o della gravità concreta del fatto.
- La condanna per tentata rapina è ostativa al rilascio del permesso di soggiorno e alla procedura di emersione, in quanto riconducibile ai reati previsti dall’art. 380 c.p.p. e ricompresa tra le ipotesi che il legislatore considera espressive, in via tipica, della pericolosità dello straniero per l’ordine e la sicurezza pubblica.
- La precedente concessione di un titolo di soggiorno non impedisce il successivo diniego quando sopravvenga o venga rilevata una condanna per un reato automaticamente ostativo; in tale ipotesi, la pretesa contraddittorietà dell’azione amministrativa non supera il carattere vincolato del diniego.
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