Sentenza n. 2166/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento degli atti indicati nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti, puntualmente specificati nella parte motiva della presente decisione; nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria finale e atti della procedura concorsuale per il reclutamento a tempo determinato e parziale di due operatori di protezione civile, nonché successiva rettifica della graduatoria e contratti stipulati
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la valutazione dei titoli e lo svolgimento della procedura concorsuale. Ha dedotto, anzitutto, la violazione dell’art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 487/1994, vigente all’epoca dei fatti, per non essere stato reso noto ai candidati il risultato della valutazione dei titoli prima della prova orale-pratica. Ha inoltre sostenuto che l’attestato BLSD avrebbe dovuto essere valutato con due punti, quale corso di specializzazione con esame attinente alla professionalità del posto o quale corso per l’acquisizione di una qualifica professionale, anziché con 0,4 punti; ha dedotto violazione del bando, eccesso di potere e difetto di motivazione. Con i motivi aggiunti ha impugnato la successiva rettifica della graduatoria, lamentando la tardività dell’autotutela, la lesione dell’affidamento, l’introduzione postuma del requisito del retraining biennale per l’attestato BLSD, l’illegittima valutazione dei titoli degli altri candidati, violazioni delle regole del bando e del regolamento comunale, nonché irregolarità nella protocollazione delle domande. È stata proposta anche domanda risarcitoria, quantificata in 50.000 euro, e sono stati impugnati i contratti di lavoro eventualmente stipulati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l’impugnazione dei contratti di lavoro, ritenendo competente il giudice ordinario e indicando la possibilità di riproporre la domanda ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Ha accolto i motivi aggiunti nella parte relativa alla rettifica della graduatoria: la cosiddetta rettifica è stata qualificata come annullamento parziale e tardivo della graduatoria originaria, adottato oltre il termine ragionevole previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, l. n. 241/1990; è stato quindi annullato il verbale del 24 gennaio 2025 e gli atti di approvazione della graduatoria rettificata, limitatamente alla sottrazione dei 0,4 punti. Le ulteriori censure dei motivi aggiunti sono state dichiarate irricevibili perché tardive. Il ricorso introduttivo è stato accolto con riferimento alla violazione dell’art. 12, comma 2, d.P.R. n. 487/1994: la norma imponeva di rendere noto il risultato della valutazione dei titoli prima delle prove orali e si applicava anche ai Comuni, in assenza di una disciplina regolamentare comunale diversa. L’accoglimento comporta la riedizione della procedura dal momento della valutazione e comunicazione dei titoli, incluso il rifacimento della prova orale-pratica. È stata invece respinta la censura relativa alla valutazione dell’attestato BLSD: la commissione non ha agito irragionevolmente nel ritenerlo non attinente a un profilo riferito alla tutela del territorio e alla prevenzione dei rischi ambientali, non orientato al soccorso delle persone; il titolo non costituiva inoltre una specifica qualifica professionale. La domanda risarcitoria è stata respinta allo stato, perché non era ancora accertabile l’effettiva produzione di un danno e occorreva attendere l’esito della rinnovazione della procedura. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001
La sorte dei contratti di lavoro stipulati dalla pubblica amministrazione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non in quella del giudice amministrativo.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione.
art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990
La modifica d’ufficio della graduatoria, qualificata come annullamento parziale dell’atto originario, deve rispettare il termine ragionevole previsto per l’annullamento d’ufficio; una rettifica tardiva è illegittima.
art. 12, comma 2, d.P.R. 487/1994
nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali
La disposizione, vigente al momento della procedura, imponeva la preventiva comunicazione dei risultati della valutazione dei titoli e si applicava anche ai Comuni privi di una disciplina regolamentare derogatoria.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
È stata dedotta dal ricorrente per sostenere che l’omessa comunicazione dei punteggi non fosse un vizio formale irrilevante; il TAR ha accolto la censura sulla violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994, disponendo la riedizione della procedura.
punto 4.2 dell’allegato E al decreto ministeriale 24 aprile 2013
È stato richiamato dal Comune per sostenere la necessità del retraining biennale dei soggetti formati all’uso del defibrillatore; la sentenza non ha risolto nel merito la questione, avendo annullato la rettifica per tardività.
punto 11 dell’allegato 1 al decreto assessoriale n. 2345/2016
È stato invocato dalle parti in relazione alla validità e all’aggiornamento dell’attestato BLSD; la sentenza non ne ha fatto applicazione decisiva ai fini dell’esito.
Massime di principio
- Quando una graduatoria concorsuale viene modificata d’ufficio dopo la sua approvazione, la cosiddetta rettifica che incide sul punteggio e sulla posizione dei candidati costituisce, sostanzialmente, un annullamento parziale dell’atto originario e deve rispettare il termine ragionevole previsto dall’art. 21-nonies l. 241/1990.
- Nei concorsi per titoli ed esami, la regola secondo cui il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto prima delle prove orali costituisce una garanzia procedimentale applicabile anche alle amministrazioni comunali, quando il regolamento dell’ente non preveda una disciplina diversa.
- La violazione dell’obbligo di comunicare preventivamente la valutazione dei titoli impone la riedizione della procedura dal momento della valutazione e comunicazione dei titoli, con rinnovazione delle successive prove concorsuali influenzate da tale omissione.
- La valutazione dell’attinenza di un titolo rispetto al profilo professionale messo a concorso rientra nella discrezionalità della commissione e non è irragionevole quando il titolo riguarda attività diverse da quelle caratterizzanti il posto, salvo che emerga un travisamento o un’arbitrarietà manifesta.
- La domanda relativa alla sorte dei contratti di lavoro stipulati dalla pubblica amministrazione appartiene alla giurisdizione ordinaria, anche quando i contratti derivino da una graduatoria concorsuale contestata davanti al giudice amministrativo.
- Il risarcimento del danno da illegittima procedura concorsuale può essere valutato solo dopo avere accertato se dalla riedizione della procedura derivi un danno effettivo; quando l’esito della rinnovazione è ancora incerto, la domanda risarcitoria può essere respinta allo stato.
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