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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32803/2026 del 03/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Brescia, che aveva parzialmente riformato la decisione del G.U.P. del Tribunale di Mantova: l'aveva assolta dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale relativo alla distrazione di 750.000 euro, perché il fatto non costituiva reato, aveva escluso le aggravanti contestate e aveva rideterminato la pena, confermando tuttavia la responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale e per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Con il primo motivo la difesa ha dedotto l'intervenuta prescrizione dei reati prima della sentenza di secondo grado, calcolando il termine senza considerare due periodi di sospensione, complessivamente pari a 267 giorni. Con il secondo motivo ha contestato la motivazione sulla responsabilità relativa al capo B), denunciando illogicità motivazionale e travisamento della prova. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, poiché il termine massimo di prescrizione, decorrente dal 21 dicembre 2012, tenuto conto della durata ordinaria di dodici anni e sei mesi e delle sospensioni di 64 giorni per la disciplina emergenziale COVID-19 e di 203 giorni per l'astensione dei difensori, maturava il 16 marzo 2026, quindi dopo la pronuncia della sentenza d'appello. Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità, perché diretto a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove già apprezzate dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso che la prescrizione fosse maturata prima della sentenza d'appello, rilevando la necessità di computare 267 giorni di sospensione, e ha ritenuto inammissibili le censure relative alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione della prova, in quanto miravano a una rilettura del materiale probatorio riservata al giudice di merito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 1, R.D. n. 267/1942

    Norma posta a fondamento della contestazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

  • art. 216, comma 1, n. 2, R.D. n. 267/1942

    Norma posta a fondamento della contestazione di bancarotta fraudolenta documentale.

  • art. 222 R.D. n. 267/1942

    Richiamato quale disposizione applicabile ai reati fallimentari contestati.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato nel capo relativo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale.

  • art. 117 c.p.

    Richiamato nel capo relativo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Massime di principio

  • Nel calcolo della prescrizione devono essere computati anche i periodi di sospensione previsti dalla legge; l'omessa considerazione di tali periodi rende infondata la deduzione di prescrizione maturata prima della sentenza di secondo grado.
  • È inammissibile in sede di legittimità il ricorso che, mediante la denuncia di illogicità della motivazione o di travisamento della prova, miri sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione degli elementi fattuali e probatori già esaminati dal giudice di merito, quando la motivazione sia immune da vizi logici e giuridici rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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